CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07988/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 20850 / 20 15 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Ric. n. 20850/2015sez. T – ud. 2 5 - 1 - 202 3 est. Napolitano A. per la revocazione della sentenza n. 13175/2014 , depositata in data 11 giugno 2014,della Corte di Cassazione; udita la relazione della causa svolta daldott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del 2 5 gennaio 202 3 , tenutasi alla presenza delle parti e del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale; udite le conclusioni del Sostituto P rocuratore Generale , dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udita, per la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito, per l’Agenzia delle Entrate, l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] corso del 2000 la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi anche “la Banca”o “la contribuente”) presentò la dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’anno 1999 (Mod. 770/2000). In seguito, si accorse di aver commesso alcune irregolarità nella redazione del quadro STdel predetto modello, relative al versamento delle imposte sostitutive dei redditi di natura finanziariadi cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, irregolarità scaturenti dalle difficoltà interpretative ed applicative connesse alle prime applicazioni della riforma della disciplina sui redditi di natura finanziaria. Considerato che tali errori avevano comportato il versamento di ritenute a titolo d’imposta e di imposte sostitutive in misura ridotta rispetto al dovuto, la Banca, in data 30 giugno 2000, versò, a titolo di ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, oltre ai maggiori importi dovuti e agli interessi, le sanzioni computate in base all’art. 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione vigente ratione temporis. Successivamente, la Banca in data 13 settembre 2002 presentò all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Siena, una istanza di rimborso , Ric. n. 20850/2015sez. T – ud. 2 5 - 1 - 202 3 est. Napolitano A. ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, chiedendo la restituzione dell’importo di euro 507.611,026 versato a titolo di sanzioni ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 ma non dovute ai sensi dell’art. 24 della legge n. 342 del 2000, oltre agli interessi maturati e maturandi spettanti per legge. In particolare, preso atto delle incertezze applicative seguite all’entrata in vigore della riforma della tassazione dei redditi di natura finanziaria, il Parlamento approvò la legge n. 342 del 2000, il cui art. 24, rubricato “Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari”, ha previsto che “i sostituti d’imposta e gli intermediari, che non hanno applicato le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al d.lgs. n. 461 del 1997, dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, ovvero non hanno eseguito i versamenti relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali obblighi, versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale”. [OSCURATO:PERSONA], allora, che già aveva sanato i suoi inadempimenti avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, ritenendo di potersi giovare della richiamata disposizione, presentò istanza di rimborso dell’importo versato a titolo disanzioni all’amministrazione finanziaria, che la rigettò ritenendo che la nuova disposizione di cui al citato art. 24 della legge n. 342 del 2000 non si applicasse a chi, come la Banca odierna ricorrente, avesse già “sanato” la tardività negli adempimenti fiscali avvalendosi del ravvedimento operoso. Contro il diniego di rimborso la Banca propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Siena, che lo respinse aderendo alle tesi dell’amministrazione. Su appello della Banca, la C.T.R. della Toscana riformò la sentenza di primo grado, disponendo il rimborso alla contribuente dell’importo versato a titolo di sanzioni. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ricorso che fu accolto con la sentenza n.Ric. n. 20850/2015sez. T – ud. 2 5 - 1 - 202 3 est. Napolitano A. 13175/2014, qui impugnata per revocazione dalla Bancasulla base di un unico complesso motivo. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta. Diritto 1.Con l’unico complesso motivo di ricorso, la Banca ha ded otto che la sentenza impugnata è affetta dal vizio revocatorio di cui all’art. 395 n. 4c.p.c. In particolare, l’errore di fatto imputato alla sentenza impugnata emergerebbe dalla circostanza cheessa ha disconosciuto il rimborso chiesto dalla Banca sulla presupposizione che quest’ultima avesse versato le sanzioni in conseguenza della sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione, mentre in realtà la Banca aveva eseguito il detto versamento a titolo di ravvedimento operoso. Tale presupposizione sarebbe il frutto di un errore di percezione decisivo,relativo ad un punto non affrontato dalle parti nel dibattito processuale. Vi sarebbero, dunque, tutti i presupposti per revocare l’impugnata sentenza. In sede di giudizio rescissorio, la Banca ha chiesto il riget to del ricorso proposto a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della C.T.R. della Toscana che aveva disposto il rimborso. 1.1. Il ricorso è inammissibile. Si deve premettere che questa Corte, con orientamento ormai consolidato (cfr., da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021, Rv. 661483 -01), ha enucleato la nozione di “decisività ed essenzialità” dell’errore di fatto revocatorio, spiegando che è decisivo ed essenziale l’errore di fatto che ha condizionato l’esito della lite, nel senso che, se l’errore non fosse stato commesso, la decisione sarebbe stata diversa. Tanto premesso, deve rilevarsi che il riferimento all’accertamento con adesione, contenuto nella sentenza qui impugnata, non è altro Ric. n. 20850/2015sez. T – ud. 2 5 - 1 - 202 3 est. Napolitano A. che un “incidente linguistico”, un “lapsus”, che non inficia il nucleo della motivazione con cui questa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di appello che aveva disposto il rimborso alla Banca degli importi versati a titolo di sanzionein sede di ravvedimento operoso. In realtà, nel parlare , seppur erroneamente, di “accertamento con adesione”, l’impugnata sentenza non si riferiva ad un istituto di cui la Banca si sarebbe avvalsain luogo del ravvedimento operoso, ma di un istituto che sarebbe stato previsto dalla legge n. 342 del 2000 per “sanare” gli inadempimenti come quelli in cui era incorsa la Banca, ma di cui questa non avrebbe potuto comunque valersi in quanto essa aveva “già regolarizzato la propria posizione in data 30 giugno 2000, avendo pagato spontaneamente l’imposta, interessi e sanzioni in misura ridotta, definendo il proprio debito tributario prima della entrata in vigore della citata normativa”. Tale conclusione risulta chiara proprio leggendo interamente la motivazione della sentenza impugnata, in particolare il punto in cui la S.C. ha affermato che “tale normativa” (la legge n. 342 del 2000) prevedeva solo la possibilità di ricorrere all’accertamento con adesione nell’ipotesi di un soggetto che, pur potendo regolarizzare la propria posizione fiscale, non lo avesse ancora fatto. Dunque, in questa sede non importa che l’art. 24 della legge n. 342 del 2000 non abbia previsto, contrariamente a quanto per errore ritenuto dalla S.C. nella sentenza impugnata, l’accertamento con adesione come modalità per regolarizzare determinate pendenze fiscali, quanto che di tale normativa non potesse avvalersi l’odierna contribuente, visto che essa, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 342 del 2000, aveva regolarizzato la sua posizione fiscale versando spontaneamente l’imposta, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta. Il nucleo della motivazione della sentenza impugnata, dunque, è che alla Banca era precluso il rimborso in quanto la legge n. 342 del Ric. n. 20850/2015sez. T – ud. 2 5 - 1 - 202 3 est. Napolitano A. 2000, sulla cui base esso era stato chiesto, era entrata in vigore dopo che essa aveva regolarizzato la propria posizione fiscale. E su tale nucleo motivazionale, come si è detto, non ha avuto nessuna incidenza l’erroneo riferimento all’accertamento con adesione. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro settemila per onorari, oltre al le spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que