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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2021

Cassazione n. 41213/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA&lato avviso alle pasr-t71; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.4 c.p, rideterminando la pena.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando, con un unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale.

Il ricorso è inammissibile.

Occorre ribadire (cfr. ad es.

Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613„ comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è rappresentato dalla sentenza del 2.05.2019.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro kia_s_a_Uno a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduardo de [OSCURATO:PERSONA].s [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA&lato avviso alle pasr-t71; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n.4 c.p, rideterminando la pena. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato personalmente lamentando, con un unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale. Il ricorso è inammissibile. Occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613„ comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è rappresentato dalla sentenza del 2.05.2019. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro kia_s_a_Uno a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 19.05.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA].s [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41213/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris