Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34153/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10437/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dagn Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dei primi in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 38; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 175; - controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA]. (quale avente causa del [OSCURATO:PERSONA].

Coop.), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 24; - controri corrente - nonché sul ricorso proposto da Unione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, già [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 318 - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, n. 136/2018 depositata il 26 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del quinto motivo del ricorso incidentale, cassi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 97.860,00, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito del trafugamento e della negoziazione (previa falsificazione) di un assegno bancario.

Espose che l'assegno di c/c bancario (dell'importo di euro 60,00) era stato inviato per posta assicurata ma non era giunto a destinazione, in quanto era stato sottratto in fase di consegna della corrispondenza, e che successivamente, previa alterazione, era stato posto all'incasso presso [OSCURATO:SOCIETA] da soggetto diverso (tal [OSCURATO:PERSONA]) dall'effettivo destinatario e per la somma di euro 97.860,00.

Le società convenute resistettero alla domanda; la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] chiese di essere garantita dalla [OSCURATO:SOCIETA]; quest'ultima chiese e ottenne di chiamare in causa il Pisani, che restò contumace.

2. Con sentenza n. 1284/2013, l'adito Tribunale respinse la domanda nei confronti delle banche, ritenendo che la contraffazione non fosse riconoscibile ictu °cuti; accolse quella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nei limiti però dell'indennizzo previsto dall'art. 48 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; compensò tra le parti le spese di lite.

3. Con sentenza n. 136/2018, la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato il gravame principale proposto dalla soccombente [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, che si doleva della disposta compensazione delle spese; ha, quindi, condannato quest'ultima al pagamento delle spese del grado in favore di [OSCURATO:PERSONA], mentre ha dichiarato compensate le spese del giudizio tra le altre parti.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con controricorso; la Unione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito anch'essa con controricorso e ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

La ricorrente principale e quella incidentale hanno depositato memorie.

Con ordinanza interlocutoria n. 1751/2020 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza.

5. Chiamata quindi la causa all'udienza del 27 ottobre 2020 — in vista della quale il P.M. aveva depositato conclusioni nel senso dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del sesto motivo di quello incidentale e la ricorrente aveva depositato memoria — con ordinanza interlocutoria n. 3568 del 2021 ne è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull'allora pendente questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte — in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 106, primo e secondo comma, Cost. — di alcune disposizioni del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013, nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario lo status di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la corte di appello.

6. Essendo intervenuta la decisione della Corte delle leggi, la causa è stata fissata per l'udienza del 15 giugno 2022, in vista della quale il P.M. ha depositato le conclusioni, confermative di quelle già in precedenza rassegnate.

La ricorrente principale e quella incidentale hanno depositato memorie.

7. A causa di sopravvenuto impedimento del consigliere relatore la causa è stata rinviata a nuovo ruolo ed è stata quindi fissata per l'odierna udienza pubblica, con decreto del quale è stata data comunicazione alle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Occorre premettere che, con sentenza n. 41 del 17 marzo 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98, «nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57)».

Fino ad allora, la stessa sentenza ha riconosciuto la «temporanea tollerabilità costituzionale» dell'attuale assetto, stante l'esigenza di evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e di non privare immediatamente le corti d'appello dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili; rimane di conseguenza legittima la costituzione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario.

Per tali ragioni è dunque da escludere che la sentenza impugnata possa ritenersi affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. per essere stata resa da Collegio composto anche da giudice ausiliario.

3. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 1218, 1703, 1175 1176 e 4856 cod. civ. per avere la Corte di merito escluso la responsabilità delle banche appellate senza considerare che, nel caso di falsificazione dell'assegno bancario, la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata alla stregua dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ..

Lamenta in tal senso, in particolare, che la Corte territoriale si è limitata ad affermare la percepibilità dell'alterazione dell'assegno soltanto «a seguito di un richiamo dell'attenzione "mirato" su ogni singolo particolare indicato dall'appellante», non considerando che era l'insieme di tutti gli elementi indicati a dover essere considerato per valutare la percepibilità da parte di un soggetto dotato delle cognizioni teorico/tecniche che deve avere l'impiegato addetto alla ricezione e al pagamento degli assegni della clientela.

4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 (recte: 2049) 6 cod. civ. per non avere la Corte di merito ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione di dette norme relativamente alla responsabilità extracontrattuale della S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] per il fatto del suo dipendente.

Premette che: — la domanda risarcitoria formulata in primo grado ex art. 2059 (recte: 2049) cod. civ. era stata ritenuta tardiva dal tribunale; — la relativa statuizione era stata impugnata sul rilievo che, già nell'atto di citazione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato in capo a [OSCURATO:PERSONA] anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. ed il richiamo in conclusionale all'art. 2049 non introduceva un nuovo tema d'indagine, non essendo con esso introdotte nuove circostanze e situazioni giuridiche, ma essendosi trattato semplicemente di una compiuta analisi in diritto della medesima vicenda; — la Corte d'appello ha escluso la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] e, accogliendo implicitamente la censura dell'appellante circa l'assenza di qualsiasi novità nelle proprie difese, ha esaminato quanto dedotto nell'atto d'appello escludendo l'invocata responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. per non essere «neppure provati i presupposti per l'indennizzabilità previsti dalla citata normativa».

Ciò premesso censura tale valutazione rilevando che: a) la responsabilità, quanto meno colposa, del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] è affermata in sentenza (ove se ne rimarca il «gravissimo inadempimento» per avere, «a quanto pare», «colpevolmente lasciato incustodita la corrispondenza a lui affidata e per di più per un lasso di tempo non trascurabile»); b) per ciò stesso andava affermata la responsabilità, ex art. 2049 cod. civ., di [OSCURATO:PERSONA].

Soggiunge al riguardo che la normativa di cui al d.lgs. n. 259 del 2003, richiamata da entrambi i giudici di merito, limita la responsabilità contrattuale ma non esclude quella extracontrattuale a fronte di un fatto colposo del dipendente.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma secondo, cod. civ., nel testo applicabile ratione temporis; degli artt. 2, comma 1, lett. a, e 4 legge 28 dicembre 2005, n. 263; degli artt. 45, comma 11, e 58 legge 18 giugno 2009, n. 69» per avere la Corte d'appello ritenuto giustificata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado secondo valutazione operata in relazione ai presupposti a tal fine richiesti dalla nuova formulazione della norma codicistica («gravi ed eccezionali ragioni, da indicare in motivazione») non applicabile ratione temporis alla fattispecie, soggetta invece all'originario testo della norma che consentiva detta compensazione in presenza di «giusti motivi».

Deduce che, secondo tradizionale insegnamento, la relativa statuizione è censurabile in cassazione ove i motivi addotti siano infondati ed illogici e che tale presupposto sussiste nel caso in esame.

6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fosse censurabile, e quindi tale da giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia concesso a [OSCURATO:PERSONA] di far accreditare l'importo dell'assegno sul suo conto corrente personale, mentre il prenditore del titolo risultava un soggetto diverso, seppure a lui riconducibile.

Rileva che tale valutazione è inficiata dalla omessa considerazione delle seguenti circostanze di fatto: V l'assegno risultava emesso a favore della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", e quindi a favore di una ditta individuale dello stesso Pisani; v questi presentò all'incasso il titolo oggetto di causa in data 9 dicembre 2003 presso la filiale di Marina di Montemarciano, con la quale intratteneva un rapporto di conto corrente sin dal 1° agosto 2001, e l'accredito del corrispondente importo venne effettuato "salvo buon fine"; V la disponibilità della relativa provvista fu concessa solamente in data 19 dicembre 2003, vale a dire ben oltre il termine di tre giorni per l'eventuale comunicazione di impagato da parte della banca trassata, quando dunque si era consolidata la presunzione di buon fine del titolo, in assenza di comunicazioni di diverso avviso.

7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale posto a base della statuizione sul punto l'assunto che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse consentito la negoziazione del titolo benché privo della clausola di non trasferibilità e che la stampigliatura presente sul retro del titolo sarebbe stata apposta dal cassiere all'atto della negoziazione del titolo.

Lamenta trattarsi di valutazione arbitraria e illogica, non giustificata da alcun elemento istruttorio, neppure di carattere presuntivo ed indiretto.

8. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza perché resa con motivazione apparente ovvero in violazione del minimo costituzionale» La doglianza si appunta sulla valutazione, pure espressa dalla Corte d'appello ai fini predetti, secondo cui non è idonea a superare le negative considerazioni sulla condotta tenuta dalle [OSCURATO:SOCIETA]. il fatto che essa, con lettera del 20 febbraio 2004, ebbe a manifestare la propria disponibilità a prestare la necessaria collaborazione per tentare il recupero dell'importo dell'assegno negoziato (esprimendo questa — si rileva in sentenza — una intenzione che chiaramente non poteva portare ad alcun risultato ed alla quale, comunque, non risulta aver fatto seguito alcuna iniziativa da parte dell'istituto).

Rileva che anche in tale passaggio la motivazione risulta arbitraria ed ingiustificata, dal momento che si trattava di una manifestazione di disponibilità resa per ragioni di solidarietà e sollecitudine verso una società che aveva subito un danno, in assenza di obblighi in tal senso.

9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza perché resa con motivazione apparente ovvero in violazione del minimo costituzionale».

Lamenta che la liquidazione delle spese di secondo grado poste a suo carico eccede i parametri medi indicati dal d.m. n. 55 del 2014 secondo lo scaglione che la Corte ha dichiarato di dover applicare, relative a cause di valore compreso tra C 5.201 ed C 26.000.

10. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile e, comunque, infondato.

10.1. Secondo costante insegnamento, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13).

In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

Nella specie la ricorrente non indica in quale parte della sentenza la Corte di merito avrebbe affermato di dover applicare una regola di giudizio diversa da quella desumibile dalle norme secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, circa il parametro della diligenza al quale rapportare la valutazione della condotta delle banche, né da quale affermazione se ne dovrebbe comunque desumere una chiara e univoca difforme applicazione, ma ben diversamente ne prospetta la violazione quale conseguenza di una diversa valutazione degli elementi di fatto, il che pone, inammissibilmente, una quaestio facti e non una quaestio iuris.

10.2. Mette conto comunque rammentare che, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa o comunque alterato, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu ocu/i, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass.23/06/2021, n. 17951; 19/06/2018, n. 16178; Cass. 4/10/2011, n. 20292; v. anche Cass. 26/01/2016, n. 1377).

È stato pure precisato che la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento della falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., con la conseguenza che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (Cass. 20/03/2014, n. 6513); tali principi sono stati pure sostanzialmente ribaditi con la sentenza n. 34107 del 19/12/2019 (adesivamente richiamata in motivazione da Cass. n. 17951 del 2021, cit.) che, tra l'altro, ha affermato che, in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è norma elastica, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente.

Nel caso all'esame, la Corte di appello, con valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, aderendo alle conclusioni del c.t.u., ha accertato che l'alterazione dell'assegno «risulta essere stata eseguita con procedimento sicuramente attento e collaudato che ha condotto alla creazione di un titolo profondamente diverso da quello emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] ma non immediatamente percepibile dai soggetti che, pur esperti del settore ed allertati in ordine alle possibili contraffazioni dei titoli che passano per le loro mani, non hanno rilevato alcun elemento tale da indurre in loro il sospetto di qualche irregolarità».

Ha inoltre soggiunto che «i fondati e pertinenti rilievi svolti dall'appellante in ordine agli elementi rivelatori della contraffazione ..., tutti verificati dal Collegio e ritenuti corretti e condivisibili, non sono tuttavia in grado di attribuire all'alterazione compiuta il carattere della grossolanità e della possibilità di immediata sua percezione che legittimerebbe l'accoglimento della richiesta di risarcimento del danno formulata nei confronti dei due istituti di credito», evidenziando in tal senso che «gli elementi dai quali si sarebbe potuta rilevare la falsificazione derivano da un esame particolarmente attento di particolari che, in mancanza di loro preventiva indicazione (come avviene nel caso di specie in sede giudiziale), potrebbero anche non essere percepiti».

Si tratta infatti di rilievi — ha precisato, dopo averli uno ad uno elencati [uso di penna diversa da quella con cui è stato compilato l'originario titolo; diversità di colore fra le cifre originarie e quelle aggiunte; diversità delle lettere «n» e «S» delle parole «[OSCURATO:PERSONA]»; diversità della scrittura in corsivo dell'importo in lettere e nel nome del beneficiario rispetto a quella del luogo di emissione; scoloritura delle righe sottostanti la parola «euro» e della lettera «a»; mancanza, nella stessa parte del titolo, dell'ologramma; esistenza sotto le lettere «tt» (della parola «settemila») di un segno che residuerebbe dall'originaria barra esistente fra la cifra in corsivo e prima del doppio zero in cifre; punto esistente dopo la parola «Sapercom» (che, in tesi dell'appellante, sarebbe un residuo dell'originaria scrittura); scritta «Luigi» nel campo del beneficiario che nel tratto «gi» conterrebbe una discontinuità nel tratto; v. sentenza pag. 10] — «che, ad esame particolarmente approfondito del titolo (così come riprodotto nell'elaborato peritale), il Collegio ritiene di poter condividere ma che, tuttavia, sono percepibili solo a seguito di un richiamo dell'attenzione "mirato" su ogni singolo particolare indicato dall'appellante ma non immediatamente percepibili e tantomeno in assenza di palesi ulteriori indici rivelatori di una possibile contraffazione».

Si è dunque al cospetto di una valutazione congruamente motivata che in nulla rivela l'applicazione di una regola di giudizio diversa da quella dettata dalla surrichiamata giurisprudenza.

La censura, peraltro, oltre a palesare la sua natura fattuale e meramente oppositiva, non sembra cogliere il senso di tale valutazione che, nel rilevare che gli indici di una possibile alterazione sono percepibili solo ad un esame particolarmente approfondito dei dettagli (esulante dai compiti e dalle competenze esigibili da un «accorto banchiere»), con ciò a fortiori esclude anche che essi fossero percepibili all'esito di una complessiva valutazione del documento.

11. Il secondo motivo è inammissibile.

La ricorrente espone (v. ricorso, pag. 18) che: a') in primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta in primo grado, su fondamento contrattuale, ma nei limiti della «indennità di cui all'art. 48 d.

Igs. n. 259/2003» (recte: art. 48 d.P.R. n. 156 del 1973); era stata invece dichiarata inammissibile, perché tardiva, quella contestualmente proposta ex art. 2049 cod. civ. per il fatto illecito (colposo) del dipendente; b) egli aveva impugnato con l'appello solo quest'ultima statuizione (nulla si dice infatti con riferimento alla prima).

Ciò premesso occorre osservare che la sentenza d'appello, nel rigettare il gravame, esibisce, sul punto, (solo) la seguente testuale motivazione: «Va rigettata anche la richiesta risarcitoria formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a..«Decisivo, in proposito, è il corretto richiamo eseguito dal Tribunale al D. Lgs. 259/2003.

«Tale previsione normativa, riveduta anche a seguito degli interventi eseguiti dalla Corte costituzionale, delimita i confini della responsabilità che le Poste assumono nell'esercizio dell'attività di consegna della corrispondenza e tanto vale ad escludere l'invocata responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., non essendo neppure provati i presupposti per l'indennizzabilità previsti dalla citata normativa».

Trattasi indubbiamente di motivazione indecifrabile.

La questione che viene posta con il ricorso è, però, di puro diritto (la risarcibilità ex art. 2049 cod. civ. del danno derivante dalla omessa custodia di plico assicurato da parte del dipendente di Poste incaricato del suo recapito al destinatario), sicché occorre in questa sede valutare solo se è corretto l'esito in iure del rigetto della domanda risarcitoria su fondamento extracontrattuale, indipendentemente dalla motivazione e anche addirittura dalla mancanza di una qualsiasi motivazione (v. ex plurimis Cass. n. 7880 del 2012; n. 16640 del 2005; n. 11883 del 2003).

Ebbene tale esito è da ritenere corretto dal momento che quella configurabile nella fattispecie concreta, così come accertata, è certamente una responsabilità ex contractu, da inadempimento, e non da illecito extracontrattuale, sia pure indiretta ex art. 2049 cod. civ..

Non v'è dubbio, infatti, che il fatto colposo del dipendente si inserisca nel corso di una sequenza di comportamenti posti in essere nell'adempimento di un obbligo contrattuale, assunto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del mittente del plico assicurato.

Il dipendente, nella descritta vicenda, è strumento esecutivo del programma obbligatorio cui il debitore si è vincolato: di qui l'imputazione diretta dell'inadempimento alla sfera del debitore, a prescindere da ipotetiche culpae in eligendo vel in vigilando.

Il debitore risponde così della condotta dell'ausiliario «come se fosse propria», ex art. 1228 cod. civ..

Nell'ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ., invece, la condotta pregiudizievole non si traduce propriamente nella mancata o inesatta esecuzione di un rapporto obbligatorio del datore di lavoro (nella specie [OSCURATO:PERSONA]) verso un creditore, quanto piuttosto nello svolgimento di mansioni dannose per un terzo privo di una pregressa relazione qualificata con il debitore, ferma la alterità dei soggetti imputabili dell'illecito (il preponente, il preposto): e proprio per ciò si richiede la preposizione e l'occasionalità necessaria (Cass. Sez.

U 16/05/2019, n. 13246) per la configurazione di una responsabilità (concordemente ritenuta oggettiva) del dominus.

12. Né varrebbe obiettare che si tratta solo di una questione qualificatoria e che, pertanto, la censura può intendersi idonea a investire comunque questa Corte della valutazione della correttezza in iure dell'operato contenimento della riconosciuta responsabilità ex contractu di [OSCURATO:PERSONA] nei limiti di cui all'art. 48 d.P.R. n. 156 del 1973.

Osta a una siffatta prospettiva il fatto che, come detto, la sentenza di primo grado ha separatamente considerato le due causae petendi, accogliendo la domanda in quanto fondata sul dedotto inadempimento (ma limitando l'importo risarcitorio all'indennizzo previsto ex art. 48 d.P.R. cit.) e dichiarando invece inammissibile la domanda in quanto riferita alla alternativa prospettiva causale.

Il ricorrente riferisce di avere appellato solo quest'ultima statuizione, dovendosi pertanto ritenere formato, sull'altra, giudicato interno, che impedisce di sottoporla a sindacato in questa sede, peraltro nel modo che si è ipotizzato, ossia attraverso una diversa lettura e qualificazione della censura.

13. Venendo al ricorso incidentale deve rilevarsi, per le ragioni appresso sinteticamente esposte, l'inammissibilità dei primi quattro motivi e la fondatezza del quinto.

13.1. Il primo motivo è inammissibile per difetto dì interesse.

È vero, infatti, che la regola nella specie applicabile, ratione temporis, circa i presupposti e i limiti della compensazione delle spese processuali è quella dettata dal secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. nel suo testo originario (ai sensi del quale «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»).

Trattandosi però di presupposto evidentemente ancora più elastico di quello cui ha fatto erroneo riferimento la Corte d'appello («gravi ed eccezionali ragioni»), la valutazione positiva che questa ne ha fatto circa la ricorrenza delle condizioni per compensare le spese di primo grado deve ritenersi a fortiori conforme a diritto e non sindacabile in questa sede.

L'assunto poi secondo cui si tratterebbe di valutazione poggiata su motivi infondati e illogici è palesemente apodittica oltre che comunque diretta a sollecitare un sindacato di merito sul punto non consentito in questa sede.

13.2. I motivi dal secondo al quarto intendono dare contenuto a questa stessa censura, ma si appalesano inammissibili in quanto, lungi dall'evidenziare ragioni di intrinseca illogicità e contraddittorietà nella giustificazione addotta alla ritenuta correttezza della statuita compensazione delle spese, ne sollecitano, nel loro complesso, un riesame nel merito, non consentito in questa sede, peraltro in termini non rispettosi degli oneri di specificità imposti dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ..

13.3. È invece fondato il quinto motivo di ricorso.

La liquidazione delle spese, specificamente indicata nel dispositivo, è stata operata dalla Corte territoriale sulla base di importi. che eccedono quelli massimi previsti dalle tabelle dì cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per cause di valore compreso tra C 5.201 ed C 26.000 (scaglione cui la stessa Corte d'appello dice espressamente, in motivazione, di voler applicare, correttamente rapportandolo al valore della statuizione — quella sulle spese del primo grado — cui è riferito l'appello incidentale).

14. La sentenza impugnata va in conclusione cassata solo in relazione al quinto motivo del ricorso incidentale, rigettati o dichiarati inammissibili il ricorso principale e . i restanti motivi del ricorso incidentale.

Non richiedendosi nuovi accertamenti di fatto la causa, nel limitato tema riaperto dalla suddetta pronuncia cassatoria, può essere decisa nel merito nei termini dì cuì ìn dispositivo, con la sola sostituzione dei valori corrispondenti al corretto scaglione di riferimento agli importi medi che la Corte d'appello ha mostrato di voler applicare.

15. Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate ed al limitato accoglimento dell'appello incidentale, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibili gli altri motivi; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito liquida le spese del giudizio di appello poste a carico dell'appellante incidentale [OSCURATO:SOCIETA], in favore dell'appellante principale, nel complessivo importo di C 3.777, oltre al rimborso forfettarìo delle spese generali ed agli accessori di legge.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10437/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dagn Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dei primi in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 38; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 175; - controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA]. (quale avente causa del [OSCURATO:PERSONA]. Coop.), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 24; - controri corrente - nonché sul ricorso proposto da Unione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, già [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 318 - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, n. 136/2018 depositata il 26 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del quinto motivo del ricorso incidentale, cassi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 97.860,00, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito del trafugamento e della negoziazione (previa falsificazione) di un assegno bancario. Espose che l'assegno di c/c bancario (dell'importo di euro 60,00) era stato inviato per posta assicurata ma non era giunto a destinazione, in quanto era stato sottratto in fase di consegna della corrispondenza, e che successivamente, previa alterazione, era stato posto all'incasso presso [OSCURATO:SOCIETA] da soggetto diverso (tal [OSCURATO:PERSONA]) dall'effettivo destinatario e per la somma di euro 97.860,00. Le società convenute resistettero alla domanda; la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] chiese di essere garantita dalla [OSCURATO:SOCIETA]; quest'ultima chiese e ottenne di chiamare in causa il Pisani, che restò contumace. 2. Con sentenza n. 1284/2013, l'adito Tribunale respinse la domanda nei confronti delle banche, ritenendo che la contraffazione non fosse riconoscibile ictu °cuti; accolse quella nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nei limiti però dell'indennizzo previsto dall'art. 48 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; compensò tra le parti le spese di lite. 3. Con sentenza n. 136/2018, la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato il gravame principale proposto dalla soccombente [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, che si doleva della disposta compensazione delle spese; ha, quindi, condannato quest'ultima al pagamento delle spese del grado in favore di [OSCURATO:PERSONA], mentre ha dichiarato compensate le spese del giudizio tra le altre parti. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con controricorso; la Unione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito anch'essa con controricorso e ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale affidato a cinque motivi. La ricorrente principale e quella incidentale hanno depositato memorie. Con ordinanza interlocutoria n. 1751/2020 il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza. 5. Chiamata quindi la causa all'udienza del 27 ottobre 2020 — in vista della quale il P.M. aveva depositato conclusioni nel senso dell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del sesto motivo di quello incidentale e la ricorrente aveva depositato memoria — con ordinanza interlocutoria n. 3568 del 2021 ne è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull'allora pendente questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte — in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 106, primo e secondo comma, Cost. — di alcune disposizioni del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 98 del 2013, nella parte in cui conferiscono al giudice ausiliario lo status di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la corte di appello. 6. Essendo intervenuta la decisione della Corte delle leggi, la causa è stata fissata per l'udienza del 15 giugno 2022, in vista della quale il P.M. ha depositato le conclusioni, confermative di quelle già in precedenza rassegnate. La ricorrente principale e quella incidentale hanno depositato memorie. 7. A causa di sopravvenuto impedimento del consigliere relatore la causa è stata rinviata a nuovo ruolo ed è stata quindi fissata per l'odierna udienza pubblica, con decreto del quale è stata data comunicazione alle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Occorre premettere che, con sentenza n. 41 del 17 marzo 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98, «nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57)». Fino ad allora, la stessa sentenza ha riconosciuto la «temporanea tollerabilità costituzionale» dell'attuale assetto, stante l'esigenza di evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e di non privare immediatamente le corti d'appello dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili; rimane di conseguenza legittima la costituzione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario. Per tali ragioni è dunque da escludere che la sentenza impugnata possa ritenersi affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. per essere stata resa da Collegio composto anche da giudice ausiliario. 3. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 1218, 1703, 1175 1176 e 4856 cod. civ. per avere la Corte di merito escluso la responsabilità delle banche appellate senza considerare che, nel caso di falsificazione dell'assegno bancario, la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata alla stregua dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.. Lamenta in tal senso, in particolare, che la Corte territoriale si è limitata ad affermare la percepibilità dell'alterazione dell'assegno soltanto «a seguito di un richiamo dell'attenzione "mirato" su ogni singolo particolare indicato dall'appellante», non considerando che era l'insieme di tutti gli elementi indicati a dover essere considerato per valutare la percepibilità da parte di un soggetto dotato delle cognizioni teorico/tecniche che deve avere l'impiegato addetto alla ricezione e al pagamento degli assegni della clientela. 4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e comunque falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 (recte: 2049) 6 cod. civ. per non avere la Corte di merito ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione di dette norme relativamente alla responsabilità extracontrattuale della S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] per il fatto del suo dipendente. Premette che: — la domanda risarcitoria formulata in primo grado ex art. 2059 (recte: 2049) cod. civ. era stata ritenuta tardiva dal tribunale; — la relativa statuizione era stata impugnata sul rilievo che, già nell'atto di citazione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato in capo a [OSCURATO:PERSONA] anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. ed il richiamo in conclusionale all'art. 2049 non introduceva un nuovo tema d'indagine, non essendo con esso introdotte nuove circostanze e situazioni giuridiche, ma essendosi trattato semplicemente di una compiuta analisi in diritto della medesima vicenda; — la Corte d'appello ha escluso la responsabilità contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] e, accogliendo implicitamente la censura dell'appellante circa l'assenza di qualsiasi novità nelle proprie difese, ha esaminato quanto dedotto nell'atto d'appello escludendo l'invocata responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. per non essere «neppure provati i presupposti per l'indennizzabilità previsti dalla citata normativa». Ciò premesso censura tale valutazione rilevando che: a) la responsabilità, quanto meno colposa, del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] è affermata in sentenza (ove se ne rimarca il «gravissimo inadempimento» per avere, «a quanto pare», «colpevolmente lasciato incustodita la corrispondenza a lui affidata e per di più per un lasso di tempo non trascurabile»); b) per ciò stesso andava affermata la responsabilità, ex art. 2049 cod. civ., di [OSCURATO:PERSONA]. Soggiunge al riguardo che la normativa di cui al d.lgs. n. 259 del 2003, richiamata da entrambi i giudici di merito, limita la responsabilità contrattuale ma non esclude quella extracontrattuale a fronte di un fatto colposo del dipendente. 5. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma secondo, cod. civ., nel testo applicabile ratione temporis; degli artt. 2, comma 1, lett. a, e 4 legge 28 dicembre 2005, n. 263; degli artt. 45, comma 11, e 58 legge 18 giugno 2009, n. 69» per avere la Corte d'appello ritenuto giustificata la compensazione delle spese del giudizio di primo grado secondo valutazione operata in relazione ai presupposti a tal fine richiesti dalla nuova formulazione della norma codicistica («gravi ed eccezionali ragioni, da indicare in motivazione») non applicabile ratione temporis alla fattispecie, soggetta invece all'originario testo della norma che consentiva detta compensazione in presenza di «giusti motivi». Deduce che, secondo tradizionale insegnamento, la relativa statuizione è censurabile in cassazione ove i motivi addotti siano infondati ed illogici e che tale presupposto sussiste nel caso in esame. 6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti. Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che fosse censurabile, e quindi tale da giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia concesso a [OSCURATO:PERSONA] di far accreditare l'importo dell'assegno sul suo conto corrente personale, mentre il prenditore del titolo risultava un soggetto diverso, seppure a lui riconducibile. Rileva che tale valutazione è inficiata dalla omessa considerazione delle seguenti circostanze di fatto: V l'assegno risultava emesso a favore della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", e quindi a favore di una ditta individuale dello stesso Pisani; v questi presentò all'incasso il titolo oggetto di causa in data 9 dicembre 2003 presso la filiale di Marina di Montemarciano, con la quale intratteneva un rapporto di conto corrente sin dal 1° agosto 2001, e l'accredito del corrispondente importo venne effettuato "salvo buon fine"; V la disponibilità della relativa provvista fu concessa solamente in data 19 dicembre 2003, vale a dire ben oltre il termine di tre giorni per l'eventuale comunicazione di impagato da parte della banca trassata, quando dunque si era consolidata la presunzione di buon fine del titolo, in assenza di comunicazioni di diverso avviso. 7. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale posto a base della statuizione sul punto l'assunto che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse consentito la negoziazione del titolo benché privo della clausola di non trasferibilità e che la stampigliatura presente sul retro del titolo sarebbe stata apposta dal cassiere all'atto della negoziazione del titolo. Lamenta trattarsi di valutazione arbitraria e illogica, non giustificata da alcun elemento istruttorio, neppure di carattere presuntivo ed indiretto. 8. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza perché resa con motivazione apparente ovvero in violazione del minimo costituzionale» La doglianza si appunta sulla valutazione, pure espressa dalla Corte d'appello ai fini predetti, secondo cui non è idonea a superare le negative considerazioni sulla condotta tenuta dalle [OSCURATO:SOCIETA]. il fatto che essa, con lettera del 20 febbraio 2004, ebbe a manifestare la propria disponibilità a prestare la necessaria collaborazione per tentare il recupero dell'importo dell'assegno negoziato (esprimendo questa — si rileva in sentenza — una intenzione che chiaramente non poteva portare ad alcun risultato ed alla quale, comunque, non risulta aver fatto seguito alcuna iniziativa da parte dell'istituto). Rileva che anche in tale passaggio la motivazione risulta arbitraria ed ingiustificata, dal momento che si trattava di una manifestazione di disponibilità resa per ragioni di solidarietà e sollecitudine verso una società che aveva subito un danno, in assenza di obblighi in tal senso. 9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «nullità della sentenza perché resa con motivazione apparente ovvero in violazione del minimo costituzionale». Lamenta che la liquidazione delle spese di secondo grado poste a suo carico eccede i parametri medi indicati dal d.m. n. 55 del 2014 secondo lo scaglione che la Corte ha dichiarato di dover applicare, relative a cause di valore compreso tra C 5.201 ed C 26.000. 10. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile e, comunque, infondato. 10.1. Secondo costante insegnamento, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13). In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. Nella specie la ricorrente non indica in quale parte della sentenza la Corte di merito avrebbe affermato di dover applicare una regola di giudizio diversa da quella desumibile dalle norme secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, circa il parametro della diligenza al quale rapportare la valutazione della condotta delle banche, né da quale affermazione se ne dovrebbe comunque desumere una chiara e univoca difforme applicazione, ma ben diversamente ne prospetta la violazione quale conseguenza di una diversa valutazione degli elementi di fatto, il che pone, inammissibilmente, una quaestio facti e non una quaestio iuris. 10.2. Mette conto comunque rammentare che, secondo costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa o comunque alterato, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu ocu/i, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass.23/06/2021, n. 17951; 19/06/2018, n. 16178; Cass. 4/10/2011, n. 20292; v. anche Cass. 26/01/2016, n. 1377). È stato pure precisato che la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento della falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., con la conseguenza che spetta al giudice del merito valutare la congruità della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (Cass. 20/03/2014, n. 6513); tali principi sono stati pure sostanzialmente ribaditi con la sentenza n. 34107 del 19/12/2019 (adesivamente richiamata in motivazione da Cass. n. 17951 del 2021, cit.) che, tra l'altro, ha affermato che, in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è norma elastica, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente. Nel caso all'esame, la Corte di appello, con valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, aderendo alle conclusioni del c.t.u., ha accertato che l'alterazione dell'assegno «risulta essere stata eseguita con procedimento sicuramente attento e collaudato che ha condotto alla creazione di un titolo profondamente diverso da quello emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] ma non immediatamente percepibile dai soggetti che, pur esperti del settore ed allertati in ordine alle possibili contraffazioni dei titoli che passano per le loro mani, non hanno rilevato alcun elemento tale da indurre in loro il sospetto di qualche irregolarità». Ha inoltre soggiunto che «i fondati e pertinenti rilievi svolti dall'appellante in ordine agli elementi rivelatori della contraffazione ..., tutti verificati dal Collegio e ritenuti corretti e condivisibili, non sono tuttavia in grado di attribuire all'alterazione compiuta il carattere della grossolanità e della possibilità di immediata sua percezione che legittimerebbe l'accoglimento della richiesta di risarcimento del danno formulata nei confronti dei due istituti di credito», evidenziando in tal senso che «gli elementi dai quali si sarebbe potuta rilevare la falsificazione derivano da un esame particolarmente attento di particolari che, in mancanza di loro preventiva indicazione (come avviene nel caso di specie in sede giudiziale), potrebbero anche non essere percepiti». Si tratta infatti di rilievi — ha precisato, dopo averli uno ad uno elencati [uso di penna diversa da quella con cui è stato compilato l'originario titolo; diversità di colore fra le cifre originarie e quelle aggiunte; diversità delle lettere «n» e «S» delle parole «[OSCURATO:PERSONA]»; diversità della scrittura in corsivo dell'importo in lettere e nel nome del beneficiario rispetto a quella del luogo di emissione; scoloritura delle righe sottostanti la parola «euro» e della lettera «a»; mancanza, nella stessa parte del titolo, dell'ologramma; esistenza sotto le lettere «tt» (della parola «settemila») di un segno che residuerebbe dall'originaria barra esistente fra la cifra in corsivo e prima del doppio zero in cifre; punto esistente dopo la parola «Sapercom» (che, in tesi dell'appellante, sarebbe un residuo dell'originaria scrittura); scritta «Luigi» nel campo del beneficiario che nel tratto «gi» conterrebbe una discontinuità nel tratto; v. sentenza pag. 10] — «che, ad esame particolarmente approfondito del titolo (così come riprodotto nell'elaborato peritale), il Collegio ritiene di poter condividere ma che, tuttavia, sono percepibili solo a seguito di un richiamo dell'attenzione "mirato" su ogni singolo particolare indicato dall'appellante ma non immediatamente percepibili e tantomeno in assenza di palesi ulteriori indici rivelatori di una possibile contraffazione». Si è dunque al cospetto di una valutazione congruamente motivata che in nulla rivela l'applicazione di una regola di giudizio diversa da quella dettata dalla surrichiamata giurisprudenza. La censura, peraltro, oltre a palesare la sua natura fattuale e meramente oppositiva, non sembra cogliere il senso di tale valutazione che, nel rilevare che gli indici di una possibile alterazione sono percepibili solo ad un esame particolarmente approfondito dei dettagli (esulante dai compiti e dalle competenze esigibili da un «accorto banchiere»), con ciò a fortiori esclude anche che essi fossero percepibili all'esito di una complessiva valutazione del documento. 11. Il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente espone (v. ricorso, pag. 18) che: a') in primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta in primo grado, su fondamento contrattuale, ma nei limiti della «indennità di cui all'art. 48 d. Igs. n. 259/2003» (recte: art. 48 d.P.R. n. 156 del 1973); era stata invece dichiarata inammissibile, perché tardiva, quella contestualmente proposta ex art. 2049 cod. civ. per il fatto illecito (colposo) del dipendente; b) egli aveva impugnato con l'appello solo quest'ultima statuizione (nulla si dice infatti con riferimento alla prima). Ciò premesso occorre osservare che la sentenza d'appello, nel rigettare il gravame, esibisce, sul punto, (solo) la seguente testuale motivazione: «Va rigettata anche la richiesta risarcitoria formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a..«Decisivo, in proposito, è il corretto richiamo eseguito dal Tribunale al D. Lgs. 259/2003. «Tale previsione normativa, riveduta anche a seguito degli interventi eseguiti dalla Corte costituzionale, delimita i confini della responsabilità che le Poste assumono nell'esercizio dell'attività di consegna della corrispondenza e tanto vale ad escludere l'invocata responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., non essendo neppure provati i presupposti per l'indennizzabilità previsti dalla citata normativa». Trattasi indubbiamente di motivazione indecifrabile. La questione che viene posta con il ricorso è, però, di puro diritto (la risarcibilità ex art. 2049 cod. civ. del danno derivante dalla omessa custodia di plico assicurato da parte del dipendente di Poste incaricato del suo recapito al destinatario), sicché occorre in questa sede valutare solo se è corretto l'esito in iure del rigetto della domanda risarcitoria su fondamento extracontrattuale, indipendentemente dalla motivazione e anche addirittura dalla mancanza di una qualsiasi motivazione (v. ex plurimis Cass. n. 7880 del 2012; n. 16640 del 2005; n. 11883 del 2003). Ebbene tale esito è da ritenere corretto dal momento che quella configurabile nella fattispecie concreta, così come accertata, è certamente una responsabilità ex contractu, da inadempimento, e non da illecito extracontrattuale, sia pure indiretta ex art. 2049 cod. civ.. Non v'è dubbio, infatti, che il fatto colposo del dipendente si inserisca nel corso di una sequenza di comportamenti posti in essere nell'adempimento di un obbligo contrattuale, assunto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del mittente del plico assicurato. Il dipendente, nella descritta vicenda, è strumento esecutivo del programma obbligatorio cui il debitore si è vincolato: di qui l'imputazione diretta dell'inadempimento alla sfera del debitore, a prescindere da ipotetiche culpae in eligendo vel in vigilando. Il debitore risponde così della condotta dell'ausiliario «come se fosse propria», ex art. 1228 cod. civ.. Nell'ipotesi di cui all'art. 2049 cod. civ., invece, la condotta pregiudizievole non si traduce propriamente nella mancata o inesatta esecuzione di un rapporto obbligatorio del datore di lavoro (nella specie [OSCURATO:PERSONA]) verso un creditore, quanto piuttosto nello svolgimento di mansioni dannose per un terzo privo di una pregressa relazione qualificata con il debitore, ferma la alterità dei soggetti imputabili dell'illecito (il preponente, il preposto): e proprio per ciò si richiede la preposizione e l'occasionalità necessaria (Cass. Sez. U 16/05/2019, n. 13246) per la configurazione di una responsabilità (concordemente ritenuta oggettiva) del dominus. 12. Né varrebbe obiettare che si tratta solo di una questione qualificatoria e che, pertanto, la censura può intendersi idonea a investire comunque questa Corte della valutazione della correttezza in iure dell'operato contenimento della riconosciuta responsabilità ex contractu di [OSCURATO:PERSONA] nei limiti di cui all'art. 48 d.P.R. n. 156 del 1973. Osta a una siffatta prospettiva il fatto che, come detto, la sentenza di primo grado ha separatamente considerato le due causae petendi, accogliendo la domanda in quanto fondata sul dedotto inadempimento (ma limitando l'importo risarcitorio all'indennizzo previsto ex art. 48 d.P.R. cit.) e dichiarando invece inammissibile la domanda in quanto riferita alla alternativa prospettiva causale. Il ricorrente riferisce di avere appellato solo quest'ultima statuizione, dovendosi pertanto ritenere formato, sull'altra, giudicato interno, che impedisce di sottoporla a sindacato in questa sede, peraltro nel modo che si è ipotizzato, ossia attraverso una diversa lettura e qualificazione della censura. 13. Venendo al ricorso incidentale deve rilevarsi, per le ragioni appresso sinteticamente esposte, l'inammissibilità dei primi quattro motivi e la fondatezza del quinto. 13.1. Il primo motivo è inammissibile per difetto dì interesse. È vero, infatti, che la regola nella specie applicabile, ratione temporis, circa i presupposti e i limiti della compensazione delle spese processuali è quella dettata dal secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. nel suo testo originario (ai sensi del quale «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»). Trattandosi però di presupposto evidentemente ancora più elastico di quello cui ha fatto erroneo riferimento la Corte d'appello («gravi ed eccezionali ragioni»), la valutazione positiva che questa ne ha fatto circa la ricorrenza delle condizioni per compensare le spese di primo grado deve ritenersi a fortiori conforme a diritto e non sindacabile in questa sede. L'assunto poi secondo cui si tratterebbe di valutazione poggiata su motivi infondati e illogici è palesemente apodittica oltre che comunque diretta a sollecitare un sindacato di merito sul punto non consentito in questa sede. 13.2. I motivi dal secondo al quarto intendono dare contenuto a questa stessa censura, ma si appalesano inammissibili in quanto, lungi dall'evidenziare ragioni di intrinseca illogicità e contraddittorietà nella giustificazione addotta alla ritenuta correttezza della statuita compensazione delle spese, ne sollecitano, nel loro complesso, un riesame nel merito, non consentito in questa sede, peraltro in termini non rispettosi degli oneri di specificità imposti dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. 13.3. È invece fondato il quinto motivo di ricorso. La liquidazione delle spese, specificamente indicata nel dispositivo, è stata operata dalla Corte territoriale sulla base di importi. che eccedono quelli massimi previsti dalle tabelle dì cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per cause di valore compreso tra C 5.201 ed C 26.000 (scaglione cui la stessa Corte d'appello dice espressamente, in motivazione, di voler applicare, correttamente rapportandolo al valore della statuizione — quella sulle spese del primo grado — cui è riferito l'appello incidentale). 14. La sentenza impugnata va in conclusione cassata solo in relazione al quinto motivo del ricorso incidentale, rigettati o dichiarati inammissibili il ricorso principale e . i restanti motivi del ricorso incidentale. Non richiedendosi nuovi accertamenti di fatto la causa, nel limitato tema riaperto dalla suddetta pronuncia cassatoria, può essere decisa nel merito nei termini dì cuì ìn dispositivo, con la sola sostituzione dei valori corrispondenti al corretto scaglione di riferimento agli importi medi che la Corte d'appello ha mostrato di voler applicare. 15. Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate ed al limitato accoglimento dell'appello incidentale, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13. P.Q.M. accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibili gli altri motivi; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito liquida le spese del giudizio di appello poste a carico dell'appellante incidentale [OSCURATO:SOCIETA], in favore dell'appellante principale, nel complessivo importo di C 3.777, oltre al rimborso forfettarìo delle spese generali ed agli accessori di legge. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge
Sentenza Cassazione n. 34153/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris