CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 18982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG ",« [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Taranto in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada perché, a seguito di un controllo su strada, veniva trovato alla guida di un'autovettura senza essere provvisto di patente di guida, reato in relazione al quale risulta essere già stata emessa sentenza di applicazione di pena, concernente altro fatto, irrevocabile il 06/10/2017 (in Manduria, il 22/02/2019). 2. Solleva un unico motivo con cui deduce errore di diritto ed errata qualificazione giuridica del fatto; violazione di legge e difetto di motivazione. L'errata qualificazione giuridica del fatto attiene alla contestata "recidiva". Invero, la sentenza cui fa riferimento il Tribunale sarebbe la n. 248/15 del 03/02/2016 (allegata al presente ricorso), concernente il reato di cui all'art. 73 d.lgs 159/2011 e non quello di cui all'art. 116 cod. strada. Deve poi aggiungersi che la contestata recidiva per il precedente reato di guida senza patente riguardava la guida di un Ape 50, veicolo per il quale occorre la patente di categoria AM e non B. 3. Il Procuratore generale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., - introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017 n. 103 - l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281116; Sez. 5 n. 33145 del 08/10/2020, Pg c/ Cari, Rv. 279842), conseguendone l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. Nel caso di specie, il Collegio rileva che, dal certificato del casellario giudiziale, risulta essere stata pronunciata sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 06/10/2017, per il reato di guida senza patente. A questa fa correttamente riferimento la sentenza impugnata con il presente ricorso. 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] uele Di S Ivo • Ì DEPOSTAID111CAW`FI