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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07896/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22200-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 40,in persona dell’ a mministratore “pro tempore”, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] CARINI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avverso la sentenza n. 305 / 2 0 del la Corte d’appello d i Napoli , depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI .

Oggetto GESTIONE D’AFFARI Inammissibilità del ricorso R.G.N.22200/2020 Cron.

Rep.

Ud.05/10/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di via Posillipo 40, in Napoli, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 305/20, del 27 gennaio 2020, della Corte d’appello di Napoli, che – in parziale accoglimento, nella contumacia del Condominio, del gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 9165/12, del 3 settembre 2012, del Tribunale della stessa città – lo ha condannato a pagare al medesimo [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 13.044,06 a titolo di risarcimento danni da infiltrazioni, oltre spese giudiziali, ivi comprese quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava danni ad un proprio immobile (un loft ricavato in una grotta tufacea, sottostante ad una rampa discale di proprietà condominiale), in ragione di un fenomeno infiltrativo, per l’accertamento delle cui cause si era proceduto all’espletamento dell’incombente di cui all’art. 696 cod. proc. civ.

Rigettata la domanda risarcitoria dal primo giudice (che a tale esito perveniva sul rilievo che la causa primaria delle infiltrazioni era da individuarsi nella fisiologica permeabilità dello strato tufaceo della volta), la stessa veniva parzialmente accolta in appello, nella contumacia – che il Condominio definisce frutto di un “disguido” – dell’appellato.

Il giudice di seconde cure, in particolare, condannava il condominio al ristoro del danno emergente, ma non pure del lucro cessante.

3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione il Codominio, sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc. civ. e degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 2 Cost.

Si censura la sentenza impugnata per aver riformato la decisione del primo giudice, in quanto esso avrebbe fatto uso –in base alla ricostruzione che il ricorrente propone del “dictum” della Corte territoriale – di una cognizione specifica di natura tecnica, che esulava dai suoi poteri, così pervenendo alla conclusione di attribuire la causa del danno da infiltrazione al “fatto” dello stesso danneggiato, avendocostui adibito ad abitazione l’interno di una grotta tufacea incompatibile con la destinazione abitativa.

Assume, per contro, il ricorrente che il giudice di prime cure aveva fatto corretta applicazione del potere di cui all’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di conoscenza non di natura soggettiva, bensì oggettiva, ricavabile sia dal contesto della CTU, sia dalla non contestazione del [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt.2051 e 1227 cod. civ.

Il ricorrente evidenzia che, stante l’impropria collocazione dell’abitazione all’interno della struttura tufacea, sussistevano i presupposti per valutare la riduzione del danno, in ragione del concorso del danneggiato.

Come risulta, infatti, dall’espletata consulenza, il [OSCURATO:PERSONA], oltre a non rispettare la destinazione originaria dell’immobile quale “grotta”, non avrebbe eseguito le opere necessarie alla protezione delle strutture tufacee, essendosi limitato a coprire la volta con un controsoffitto.

3.3. Infine, il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1223, commi 2 e 3, 1125 e 2051 cod. civ.

Sul presupposto –che si assume attestato dalla CTU – che la struttura condominiale, da cui ha tratto origine il danno , era sovrastante quella danneggiata, il ricorrente sostiene che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1123 e 1125 cod. civ. (che ripartisce in parti eguali l’onere di custodia, e quindi anche l’obbligo risarcitorio-riparatorio, tra il condominio e il proprietario dell’immobile sottostante), il giudice di appello avrebbe dovuto espungere dalle voci contenenti il computo metrico allegato all’ATP quelle che erano a carico del [OSCURATO:PERSONA], e non attribuirle, invece,interamente al Condominio.

Costituirebbe, infatti, “ius receptum” –secondo il ricorrente – il principio per cui, allorquando l’area scoperta funge da copertura, riparo e protezione delle unità immobiliari sottostanti, è applicabile la presunzione di comproprietà ex artt. 1117 cod. civ., con paritaria ripartizione di oneri di custodia e risarcitori.

4. È rimasto solo intimato il [OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

7. Il ricorso è inammissibile, quanto a ciascuno dei motivi in cui si articola.

7.1. L’inammissibilità del primo motivo discende dal fatto che esso non coglie– né, quindi, con essa si confronta criticamente – l’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01).

Difatti,la – parziale – riforma della pronuncia resa in prime cure risulta basata, dalla Corte partenopea, sul fatto che il Condominio nonha provato che la causa delle infiltrazioni era da addebitare alla permeabilità della volta tufacea del locale del [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna valutazione, dunque, viene espressa, nella sentenza impugnata, circa un preteso deficit di cognizioni tecniche in capo al primo giudice.

7.2. Anche il secondo motivo di ricorso èinammissibile.

Il ricorrente, infatti, non chiarisce quale sia stata la sede processuale – o meglio, se ve ne sia stata una – nella quale fu postala questione della riduzione del danno ex art. 1227, comma 1, cod. civ., in ragione del concorso del danneggiato.

Dell’avvenuta devoluzione, ai giudici di merito, di tale questione non vi è traccia nello stesso ricorso, prima ancora che nella sentenza impugnata.

Di qui, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02).

7.3. Le stesse considerazioni, e il medesimo esito dell’inammissibilità, vanno affermati p ure in relazione a l terzo motivodi ricorso.

Il ricorrente, neppure in questo caso, chiarisce se pose, sin dal primo grado di giudizio , la questione della presunzione di comproprietà ex artt. 1117 cod. civ., con conseguente paritaria ripartizione di oneri di custodia e risarcitori.

8. Nulla va disposto quanto alle spesedel presente giudizio di legittimità, essendo il Pascottorimasto solo intimato.9.

A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.

M . [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22200-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 40,in persona dell’ a mministratore “pro tempore”, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] CARINI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avverso la sentenza n. 305 / 2 0 del la Corte d’appello d i Napoli , depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto GESTIONE D’AFFARI Inammissibilità del ricorso R.G.N.22200/2020 Cron. Rep. Ud.05/10/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di via Posillipo 40, in Napoli, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 305/20, del 27 gennaio 2020, della Corte d’appello di Napoli, che – in parziale accoglimento, nella contumacia del Condominio, del gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 9165/12, del 3 settembre 2012, del Tribunale della stessa città – lo ha condannato a pagare al medesimo [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 13.044,06 a titolo di risarcimento danni da infiltrazioni, oltre spese giudiziali, ivi comprese quelle del procedimento per accertamento tecnico preventivo. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere stato convenuto in giudizio dal [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava danni ad un proprio immobile (un loft ricavato in una grotta tufacea, sottostante ad una rampa discale di proprietà condominiale), in ragione di un fenomeno infiltrativo, per l’accertamento delle cui cause si era proceduto all’espletamento dell’incombente di cui all’art. 696 cod. proc. civ. Rigettata la domanda risarcitoria dal primo giudice (che a tale esito perveniva sul rilievo che la causa primaria delle infiltrazioni era da individuarsi nella fisiologica permeabilità dello strato tufaceo della volta), la stessa veniva parzialmente accolta in appello, nella contumacia – che il Condominio definisce frutto di un “disguido” – dell’appellato. Il giudice di seconde cure, in particolare, condannava il condominio al ristoro del danno emergente, ma non pure del lucro cessante. 3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione il Codominio, sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc. civ. e degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., nonché dell’art. 2 Cost. Si censura la sentenza impugnata per aver riformato la decisione del primo giudice, in quanto esso avrebbe fatto uso –in base alla ricostruzione che il ricorrente propone del “dictum” della Corte territoriale – di una cognizione specifica di natura tecnica, che esulava dai suoi poteri, così pervenendo alla conclusione di attribuire la causa del danno da infiltrazione al “fatto” dello stesso danneggiato, avendocostui adibito ad abitazione l’interno di una grotta tufacea incompatibile con la destinazione abitativa. Assume, per contro, il ricorrente che il giudice di prime cure aveva fatto corretta applicazione del potere di cui all’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., trattandosi di conoscenza non di natura soggettiva, bensì oggettiva, ricavabile sia dal contesto della CTU, sia dalla non contestazione del [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt.2051 e 1227 cod. civ. Il ricorrente evidenzia che, stante l’impropria collocazione dell’abitazione all’interno della struttura tufacea, sussistevano i presupposti per valutare la riduzione del danno, in ragione del concorso del danneggiato. Come risulta, infatti, dall’espletata consulenza, il [OSCURATO:PERSONA], oltre a non rispettare la destinazione originaria dell’immobile quale “grotta”, non avrebbe eseguito le opere necessarie alla protezione delle strutture tufacee, essendosi limitato a coprire la volta con un controsoffitto. 3.3. Infine, il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1223, commi 2 e 3, 1125 e 2051 cod. civ. Sul presupposto –che si assume attestato dalla CTU – che la struttura condominiale, da cui ha tratto origine il danno , era sovrastante quella danneggiata, il ricorrente sostiene che, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1123 e 1125 cod. civ. (che ripartisce in parti eguali l’onere di custodia, e quindi anche l’obbligo risarcitorio-riparatorio, tra il condominio e il proprietario dell’immobile sottostante), il giudice di appello avrebbe dovuto espungere dalle voci contenenti il computo metrico allegato all’ATP quelle che erano a carico del [OSCURATO:PERSONA], e non attribuirle, invece,interamente al Condominio. Costituirebbe, infatti, “ius receptum” –secondo il ricorrente – il principio per cui, allorquando l’area scoperta funge da copertura, riparo e protezione delle unità immobiliari sottostanti, è applicabile la presunzione di comproprietà ex artt. 1117 cod. civ., con paritaria ripartizione di oneri di custodia e risarcitori. 4. È rimasto solo intimato il [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso è inammissibile, quanto a ciascuno dei motivi in cui si articola. 7.1. L’inammissibilità del primo motivo discende dal fatto che esso non coglie– né, quindi, con essa si confronta criticamente – l’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01). Difatti,la – parziale – riforma della pronuncia resa in prime cure risulta basata, dalla Corte partenopea, sul fatto che il Condominio nonha provato che la causa delle infiltrazioni era da addebitare alla permeabilità della volta tufacea del locale del [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna valutazione, dunque, viene espressa, nella sentenza impugnata, circa un preteso deficit di cognizioni tecniche in capo al primo giudice. 7.2. Anche il secondo motivo di ricorso èinammissibile. Il ricorrente, infatti, non chiarisce quale sia stata la sede processuale – o meglio, se ve ne sia stata una – nella quale fu postala questione della riduzione del danno ex art. 1227, comma 1, cod. civ., in ragione del concorso del danneggiato. Dell’avvenuta devoluzione, ai giudici di merito, di tale questione non vi è traccia nello stesso ricorso, prima ancora che nella sentenza impugnata. Di qui, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, “ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02). 7.3. Le stesse considerazioni, e il medesimo esito dell’inammissibilità, vanno affermati p ure in relazione a l terzo motivodi ricorso. Il ricorrente, neppure in questo caso, chiarisce se pose, sin dal primo grado di giudizio , la questione della presunzione di comproprietà ex artt. 1117 cod. civ., con conseguente paritaria ripartizione di oneri di custodia e risarcitori. 8. Nulla va disposto quanto alle spesedel presente giudizio di legittimità, essendo il Pascottorimasto solo intimato.9. A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,
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