Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 39342/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio in ordine al pericolo che siano ripresi i contatti con il contesto di criminalità organizzata di provenienza; ritenuto che il ricorso propone motivo non consentito, in quanto si risolve nella denuncia di carenza motivazionale, laddove l'impugnazione è ammissibile solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato l'assenza di motivazione del giudizio in ordine al pericolo che siano ripresi i contatti con il contesto di criminalità organizzata di provenienza; ritenuto che il ricorso propone motivo non consentito, in quanto si risolve nella denuncia di carenza motivazionale, laddove l'impugnazione è ammissibile solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022.
Decreto Cassazione n. 39342/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris