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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 12059/2022

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ente Appalto ORDINANZA privato sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10527/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 03805220260), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via A. Cervesato, n. 21; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 02020240269), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in Roma, via Pasubio, n. 2; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2333/2016 (pubblicata in data 18 ottobre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Treviso, avverso il decreto ingiuntivo n. 2286/2004, con il quale, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10527/2017 Numero sezionale 657/2022 [OSCURATO:PERSONA], le veniva ingiunto il pagamento della somma di Numero di raccolta generale 12059/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 euro 20.026,24, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di residuo del corrispettivo risultante dalle fatture nn. 20 e 23 del 2004 relative all’appalto concluso tra le parti nel maggio 2003 per la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale, edificato dalla citata ricorrente in Villorba (TV), denunciando la presenza di vizi ed il mancato completamento dell’opera appaltata nel termine pattuito, formulando, di conseguenza, domanda riconvenzionale per l’ottenimento del risarcimento dei danni, quantificati in euro 87.617,25, ovvero in quella diversa somma scaturente dall’eventuale compensazione giudiziale tra i reciproci crediti.

L’opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione e, quindi, la conferma del suddetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l’intervenuta decadenza della committente dalla garanzia per i supposti vizi dedotti, stante la tardività della loro denuncia.

All’esito dell’espletata istruzione probatoria, nel corso della quale veniva disposta c.t.u., l’adito Tribunale di Treviso, con sentenza n. 618/2010, accoglieva l’avanzata opposizione e, previa revoca dell’adottato decreto ingiuntivo, condannava la società Sartorato al pagamento, in favore della società Daff, della somma di euro 28.250,00 a titolo di risarcimento dei danni per i soli vizi ritenuti imputabili all’appaltatrice, oltre interessi fino al soddisfo; condannava, inoltre, la citata Daff al pagamento dell’importo di euro 20.026,24, oltre interessi dalle scadenze al saldo, quale residuo del corrispettivo dell’appalto, regolando, poi, le spese processuali, che venivano poste nella misura dei 2/3 a carico della società Sartorato, compensandole per il restante terzo.

2. Decidendo sull’appello proposto dalla società Sartorato e nella costituzione dell’appellata società Daff, che a sua volta formulava appello incidentale, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2333/2016 (pubblicata il 18 ottobre 2016), in riforma dell’impugnata sentenza, così provvedeva: - condannava la società Daff al pagamento, in favore della società Sartorato, della somma di euro 19.750,24, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, quale residuo del prezzo dell’appalto; - condannava la società Sartorato al pagamento, in favore della società Daff, della somma di euro 2.269,70, oltre interessi legali dalla domanda al F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10527/2017 saldo; - condannava la società Daff alla restituzione, a vantaggio della Numero sezionale 657/2022 Numero di raccolta generale 12059/2022 società Sartorato, della somma di euro 37.249, 20, nonché delle spese Data pubblicazione 13/04/2022 della procedura esecutiva, di euro 1000,00, oltre iva e cpa, da quest’ultima corrisposta all’appellata in esecuzione della sentenza di primo grado; - liquidava, infine, le complessive spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle occorse per la c.t.u. .

A sostegno dell’adottata decisione la Corte veneta, premesso che nessuna delle due parti aveva in effetti agito per la risoluzione del contratto di appalto dedotto in giudizio e che l’azione si sarebbe dovuta inquadrare in quella riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., appariva dirimente valutare se effettivamente l’opera fosse stata ultimata al momento in cui la committente aveva azionato la sua pretesa per conseguire il risarcimento dei danni per i danni collegati ai vizi e alle difformità lamentati.

A tal proposito la Corte rilevava che l’opera si sarebbe dovuta considerare ultimata essendo stata interamente eseguita la prestazione contrattualmente concordata a seguito degli interventi risultanti dal S.A.L. n. 8 del 2004, ovvero in data 30 giugno 2004.

Sulla base di tale ricostruzione, quindi, doveva ritenersi operante la garanzia prevista dall’art. 1668 c.c. e sulla scorta della oggettiva conoscibilità dei vizi denunciati, essendo intervenuta la denuncia degli stessi nel dicembre 2004, la stessa si sarebbe dovuta ritenere tardiva rispetto al prescritto termine di sessanta giorni.

Per effetto di tale accertamento andava accolta la prima censura dell’appellante principale, con assorbimento della seconda e della quarta, con rigetto della terza, dovendosi confermare il capo della sentenza di prime cure di condanna della società Sartorato al pagamento della somma di euro 2.269,70 in favore dell’appellata.

Sulla scorta di tali statuizioni veniva ravvisata l’infondatezza del gravame principale in ordine al preteso risarcimento dei danni, mentre andava posto a carico dell’appellante l’obbligo del rimborso per le spese di approvvigionamento di energia elettrica, nella misura di euro 2.269,70, oltre interessi legali, dovendosi, altresì, decurtare l’importo dovuto all’appellante principale di euro 276,00, corrispondente alle voci indebitamente esposte ed imputate al suo credito nei S.A.L. nn. 7 e

8. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10527/2017 Numero sezionale 657/2022 La Corte lagunare, infine rilevava l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 345 Numero di raccolta generale 12059/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 c.p.c., della domanda, proposta dalla società Sartorato, di condanna - che veniva, perciò, disposta - della società Daff alla restituzione delle somme in precedenza richiamate, corrisposte a seguito della sentenza di primo grado e sopportate per effetto dell’intrapresa esecuzione.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., resistito con controricorso dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente ha testualmente denunciato l’insufficiente ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia e l’erronea esclusione dell’applicazione dell’art. 1453 e segg. c.c., poiché essa aveva, in effetti, dedotto un’ipotesi di responsabilità per inadempimento da ricondursi alla citata norma, non avendo la società appaltatrice concluso i lavori oggetto di capitolato con l’abbandono del cantiere ed avendo realizzato alcuni lavori in modo difettoso, potendo, in ogni caso, essere proposta l’azione risarcitoria nei confronti dell’appaltatore indipendentemente (ed a prescindere) dalla domanda di risoluzione contrattuale, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista dall’art. 1667 c.c.

Peraltro, secondo la prospettazione della ricorrente, l’opera appaltata non avrebbe potuto essere considerata conclusa il 30 giugno 2004, non essendo stato effettuato a quella data alcun collaudo e non essendo stato rilasciato alcun certificato di regolare esecuzione dell’opera.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha letteralmente dedotto insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica motivazione circa un ulteriore punto decisivo della controversia – decorrenza dei termini di decadenza art. 1667 e segg. c.c. – vizi palesi – vizi occulti – loro riconoscibilità, intendendo confutare l’impugnata sentenza nella parte in cui – pur ponendosi riferimento al citato art. 1667 c.c. – aveva ritenuto che i vizi poi successivamente denunciati erano da ritenersi oggettivamente riconoscibili, nel mentre, soltanto all’esito della ricezione della comunicazione del direttore dei lavori del 15 dicembre 2004 (munito delle F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10527/2017 Numero sezionale 657/2022 specifiche competenze), essa Daff aveva avuto piena e totale contezza Numero di raccolta generale 12059/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 della situazione dei lavori effettuati.

3. Osserva, in via pregiudiziale, il collegio che, in effetti, con i due motivi – così come proposti e sviluppati sul piano argomentativo – la ricorrente ha inteso denunciare vizi propriamente attinenti alla motivazione dell’impugnata sentenza sotto il profilo della sua asserita caratterizzazione come insufficiente, illogica e contraddittoria, criticando, in realtà, le valutazioni compiute dalla Corte di appello in conseguenza degli esiti di complessivi elementi probatori acquisiti (riconducibili alle espletate prove orali, alle risultanze della c.t.u. ed emergenti dai documenti ritualmente prodotti).

In sostanza, con le formulate censure, la ricorrente sollecita questa Corte a compiere una rivalutazione dei fatti per pervenire ad una conclusione diversa da quella raggiunta con l’impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA], oltretutto, non specifica, in alcuna delle due doglianze, quale sarebbe il “fatto storico” principale o secondario il cui esame sarebbe stato completamente omesso dalla impugnata sentenza, limitandosi, in concreto, in entrambi i motivi a lamentare la supposta “insufficienza” della motivazione per effetto dell’addotta mancata valorizzazione di singoli o plurimi elementi istruttori riconducibili alla deposizioni di alcuni testi, alle risultanze di documenti e della relazione del c.t.u., prospettando una loro diversa valutazione rispetto a quella fatta dal giudice di appello.

Pertanto, con riguardo a queste deduzioni, i motivi si prospettano come inammissibili sia perché non riconducibili al nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile”), come interpretato dalla ormai costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, SU nn. 8053 e 8054 del 2014, nonché Cass. n. 23940/2017), sia perché si risolvono in una confutazione degli accertamenti e delle valutazioni fattuali operate dalla Corte di appello con un percorso logico-argomentativo adeguato.

Inoltre, quanto alla supposta dedotta erroneità dell’esclusione dell’applicazione dell’art. 1453 c.c. (ovvero della prospettata evincibilità della proposta domanda rivolta all’ottenimento dell’adempimento della controparte ai sensi del primo comma di detta norma), la ricorrente (v. pag. 10 del ricorso) assume letteralmente che: “in realtà nel corso del F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A prova della coerenza di tale impostazione sono le conclusioni rassegnate sia nel giudizio di primo grado che in quello di secondo grado”.

Orbene, alla stregua di tale rappresentazione, la denuncia in tali termini del prospettato vizio difetta di specificità poiché la ricorrente non indica affatto in quale momento del giudizio di primo grado avesse formulato questa argomentazione, mediante quale atto e in quali termini lo aveva fatto, non riportando alcun riferimento testuale tale da collocare temporalmente ed individuare contestualmente la denuncia dell’asserito vizio inficiante la sentenza di appello.

4. Al di là degli evidenziati profili di inammissibilità, le due censure sono per il resto prive di fondamento e devono essere respinte.

4.1. La prima lo è perché - sulla scorta delle compiute valutazioni di merito adeguatamente motivate - la Corte di appello veneta ha ritenuto che, al momento dell’instaurazione dell’azione da parte della committente, l’appaltatrice aveva già ultimato la realizzazione dell’opera appaltata, provvedendo alla sua consegna (indipendentemente dalla redazione di un atto formale in proposito) prima dell’ultimo S.A.L. del 30 giugno 2004 o, tutt’al più, nel mese di agosto 2004, per quanto evincibile dalla testimonianza del direttore dei lavori, chiarendo, altresì, che la mancata esecuzione della recinzione esterna e delle impermeabilizzazioni delle terrazze non potevano considerarsi rilevanti al riguardo, perché integranti due interventi in effetti “stralciati” dalle opere propriamente costituenti oggetto del contratto di appalto.

Pertanto, la Corte ha correttamente ritenuto che, nel caso in questione, dovesse trovare applicabilità la disciplina dell’art. 1668 c.c., essendo ormai rimasta preclusa l’esercitabilità dell’azione di risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 c.c., per inadempimento o inesatto adempimento dell’appaltatrice.

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Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera.

4.2. Anche il secondo motivo non coglie nel segno e deve essere, per la parte in cui non si prospetta inammissibile, disatteso.

Va, infatti, rilevato che la Corte di appello, anche in relazione alla decorrenza del termine decadenziale di cui all’art. 1667 c.c., ha dato conto di aver valutato adeguatamente gli esiti dell’istruttoria espletata, giungendo al motivato convincimento che, ai fini della tempestività della denuncia degli assunti vizi dell’opera appaltata – in relazione alla prescrizione prevista dal comma 2 del citato articolo – si sarebbe dovuto porre riferimento alla data di ultimazione delle opere (30 giugno 2004), in cui tali vizi erano riconoscibili e non dalla data della lettera del direttore dei lavori del 15 dicembre 2004.

A tal proposito la Corte veneta ha compiutamente spiegato come – sulla base delle risultanze della c.t.u. - i difetti riscontrabili sull’immobile attenevano al mancato allineamento di alcuni davanzali, al deterioramento e alla rottura delle soglie del pianterreno, all’inclinazione del muro curvo del vano scala centrale dell’edificio, alla presenza di alcune fessurazioni e alla formazione di bolle e distacchi che si presentavano in alcune zone dei muri perimetrali.

Sulla base della natura e della loro chiara apparenza, la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto – con insindacabile apprezzamento F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 24 marzo 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10527/2017 Numero sezionale 657/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12059/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Appalto ORDINANZA privato sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10527/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 03805220260), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via A. Cervesato, n. 21; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.I.: 02020240269), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in Roma, via Pasubio, n. 2; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2333/2016 (pubblicata in data 18 ottobre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Treviso, avverso il decreto ingiuntivo n. 2286/2004, con il quale, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10527/2017 Numero sezionale 657/2022 [OSCURATO:PERSONA], le veniva ingiunto il pagamento della somma di Numero di raccolta generale 12059/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 euro 20.026,24, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di residuo del corrispettivo risultante dalle fatture nn. 20 e 23 del 2004 relative all’appalto concluso tra le parti nel maggio 2003 per la realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale, edificato dalla citata ricorrente in Villorba (TV), denunciando la presenza di vizi ed il mancato completamento dell’opera appaltata nel termine pattuito, formulando, di conseguenza, domanda riconvenzionale per l’ottenimento del risarcimento dei danni, quantificati in euro 87.617,25, ovvero in quella diversa somma scaturente dall’eventuale compensazione giudiziale tra i reciproci crediti. L’opposta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione e, quindi, la conferma del suddetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l’intervenuta decadenza della committente dalla garanzia per i supposti vizi dedotti, stante la tardività della loro denuncia. All’esito dell’espletata istruzione probatoria, nel corso della quale veniva disposta c.t.u., l’adito Tribunale di Treviso, con sentenza n. 618/2010, accoglieva l’avanzata opposizione e, previa revoca dell’adottato decreto ingiuntivo, condannava la società Sartorato al pagamento, in favore della società Daff, della somma di euro 28.250,00 a titolo di risarcimento dei danni per i soli vizi ritenuti imputabili all’appaltatrice, oltre interessi fino al soddisfo; condannava, inoltre, la citata Daff al pagamento dell’importo di euro 20.026,24, oltre interessi dalle scadenze al saldo, quale residuo del corrispettivo dell’appalto, regolando, poi, le spese processuali, che venivano poste nella misura dei 2/3 a carico della società Sartorato, compensandole per il restante terzo. 2. Decidendo sull’appello proposto dalla società Sartorato e nella costituzione dell’appellata società Daff, che a sua volta formulava appello incidentale, la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 2333/2016 (pubblicata il 18 ottobre 2016), in riforma dell’impugnata sentenza, così provvedeva: - condannava la società Daff al pagamento, in favore della società Sartorato, della somma di euro 19.750,24, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, quale residuo del prezzo dell’appalto; - condannava la società Sartorato al pagamento, in favore della società Daff, della somma di euro 2.269,70, oltre interessi legali dalla domanda al F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10527/2017 saldo; - condannava la società Daff alla restituzione, a vantaggio della Numero sezionale 657/2022 Numero di raccolta generale 12059/2022 società Sartorato, della somma di euro 37.249, 20, nonché delle spese Data pubblicazione 13/04/2022 della procedura esecutiva, di euro 1000,00, oltre iva e cpa, da quest’ultima corrisposta all’appellata in esecuzione della sentenza di primo grado; - liquidava, infine, le complessive spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle occorse per la c.t.u. . A sostegno dell’adottata decisione la Corte veneta, premesso che nessuna delle due parti aveva in effetti agito per la risoluzione del contratto di appalto dedotto in giudizio e che l’azione si sarebbe dovuta inquadrare in quella riconducibile alle previsioni di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., appariva dirimente valutare se effettivamente l’opera fosse stata ultimata al momento in cui la committente aveva azionato la sua pretesa per conseguire il risarcimento dei danni per i danni collegati ai vizi e alle difformità lamentati. A tal proposito la Corte rilevava che l’opera si sarebbe dovuta considerare ultimata essendo stata interamente eseguita la prestazione contrattualmente concordata a seguito degli interventi risultanti dal S.A.L. n. 8 del 2004, ovvero in data 30 giugno 2004. Sulla base di tale ricostruzione, quindi, doveva ritenersi operante la garanzia prevista dall’art. 1668 c.c. e sulla scorta della oggettiva conoscibilità dei vizi denunciati, essendo intervenuta la denuncia degli stessi nel dicembre 2004, la stessa si sarebbe dovuta ritenere tardiva rispetto al prescritto termine di sessanta giorni. Per effetto di tale accertamento andava accolta la prima censura dell’appellante principale, con assorbimento della seconda e della quarta, con rigetto della terza, dovendosi confermare il capo della sentenza di prime cure di condanna della società Sartorato al pagamento della somma di euro 2.269,70 in favore dell’appellata. Sulla scorta di tali statuizioni veniva ravvisata l’infondatezza del gravame principale in ordine al preteso risarcimento dei danni, mentre andava posto a carico dell’appellante l’obbligo del rimborso per le spese di approvvigionamento di energia elettrica, nella misura di euro 2.269,70, oltre interessi legali, dovendosi, altresì, decurtare l’importo dovuto all’appellante principale di euro 276,00, corrispondente alle voci indebitamente esposte ed imputate al suo credito nei S.A.L. nn. 7 e 8. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10527/2017 Numero sezionale 657/2022 La Corte lagunare, infine rilevava l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 345 Numero di raccolta generale 12059/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 c.p.c., della domanda, proposta dalla società Sartorato, di condanna - che veniva, perciò, disposta - della società Daff alla restituzione delle somme in precedenza richiamate, corrisposte a seguito della sentenza di primo grado e sopportate per effetto dell’intrapresa esecuzione. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., resistito con controricorso dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha testualmente denunciato l’insufficiente ed illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia e l’erronea esclusione dell’applicazione dell’art. 1453 e segg. c.c., poiché essa aveva, in effetti, dedotto un’ipotesi di responsabilità per inadempimento da ricondursi alla citata norma, non avendo la società appaltatrice concluso i lavori oggetto di capitolato con l’abbandono del cantiere ed avendo realizzato alcuni lavori in modo difettoso, potendo, in ogni caso, essere proposta l’azione risarcitoria nei confronti dell’appaltatore indipendentemente (ed a prescindere) dalla domanda di risoluzione contrattuale, con conseguente inapplicabilità della disciplina prevista dall’art. 1667 c.c. Peraltro, secondo la prospettazione della ricorrente, l’opera appaltata non avrebbe potuto essere considerata conclusa il 30 giugno 2004, non essendo stato effettuato a quella data alcun collaudo e non essendo stato rilasciato alcun certificato di regolare esecuzione dell’opera. 2. Con la seconda censura la ricorrente ha letteralmente dedotto insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica motivazione circa un ulteriore punto decisivo della controversia – decorrenza dei termini di decadenza art. 1667 e segg. c.c. – vizi palesi – vizi occulti – loro riconoscibilità, intendendo confutare l’impugnata sentenza nella parte in cui – pur ponendosi riferimento al citato art. 1667 c.c. – aveva ritenuto che i vizi poi successivamente denunciati erano da ritenersi oggettivamente riconoscibili, nel mentre, soltanto all’esito della ricezione della comunicazione del direttore dei lavori del 15 dicembre 2004 (munito delle F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10527/2017 Numero sezionale 657/2022 specifiche competenze), essa Daff aveva avuto piena e totale contezza Numero di raccolta generale 12059/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 della situazione dei lavori effettuati. 3. Osserva, in via pregiudiziale, il collegio che, in effetti, con i due motivi – così come proposti e sviluppati sul piano argomentativo – la ricorrente ha inteso denunciare vizi propriamente attinenti alla motivazione dell’impugnata sentenza sotto il profilo della sua asserita caratterizzazione come insufficiente, illogica e contraddittoria, criticando, in realtà, le valutazioni compiute dalla Corte di appello in conseguenza degli esiti di complessivi elementi probatori acquisiti (riconducibili alle espletate prove orali, alle risultanze della c.t.u. ed emergenti dai documenti ritualmente prodotti). In sostanza, con le formulate censure, la ricorrente sollecita questa Corte a compiere una rivalutazione dei fatti per pervenire ad una conclusione diversa da quella raggiunta con l’impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA], oltretutto, non specifica, in alcuna delle due doglianze, quale sarebbe il “fatto storico” principale o secondario il cui esame sarebbe stato completamente omesso dalla impugnata sentenza, limitandosi, in concreto, in entrambi i motivi a lamentare la supposta “insufficienza” della motivazione per effetto dell’addotta mancata valorizzazione di singoli o plurimi elementi istruttori riconducibili alla deposizioni di alcuni testi, alle risultanze di documenti e della relazione del c.t.u., prospettando una loro diversa valutazione rispetto a quella fatta dal giudice di appello. Pertanto, con riguardo a queste deduzioni, i motivi si prospettano come inammissibili sia perché non riconducibili al nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c. (“ratione temporis” applicabile”), come interpretato dalla ormai costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, SU nn. 8053 e 8054 del 2014, nonché Cass. n. 23940/2017), sia perché si risolvono in una confutazione degli accertamenti e delle valutazioni fattuali operate dalla Corte di appello con un percorso logico-argomentativo adeguato. Inoltre, quanto alla supposta dedotta erroneità dell’esclusione dell’applicazione dell’art. 1453 c.c. (ovvero della prospettata evincibilità della proposta domanda rivolta all’ottenimento dell’adempimento della controparte ai sensi del primo comma di detta norma), la ricorrente (v. pag. 10 del ricorso) assume letteralmente che: “in realtà nel corso del F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10527/2017 Numero sezionale 657/2022 giudizio di primo grado la difesa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva Numero di raccolta generale 12059/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 argomentato come, nella fattispecie, si verteva in ipotesi di responsabilità per inadempimento dell’appaltatrice ex art. 1453 c.c. non avendo quest’ultima concluso i lavori oggetto di capitolato con l’abbandono del cantiere ed avendo realizzato alcuni lavori in modo difettoso. A prova della coerenza di tale impostazione sono le conclusioni rassegnate sia nel giudizio di primo grado che in quello di secondo grado”. Orbene, alla stregua di tale rappresentazione, la denuncia in tali termini del prospettato vizio difetta di specificità poiché la ricorrente non indica affatto in quale momento del giudizio di primo grado avesse formulato questa argomentazione, mediante quale atto e in quali termini lo aveva fatto, non riportando alcun riferimento testuale tale da collocare temporalmente ed individuare contestualmente la denuncia dell’asserito vizio inficiante la sentenza di appello. 4. Al di là degli evidenziati profili di inammissibilità, le due censure sono per il resto prive di fondamento e devono essere respinte. 4.1. La prima lo è perché - sulla scorta delle compiute valutazioni di merito adeguatamente motivate - la Corte di appello veneta ha ritenuto che, al momento dell’instaurazione dell’azione da parte della committente, l’appaltatrice aveva già ultimato la realizzazione dell’opera appaltata, provvedendo alla sua consegna (indipendentemente dalla redazione di un atto formale in proposito) prima dell’ultimo S.A.L. del 30 giugno 2004 o, tutt’al più, nel mese di agosto 2004, per quanto evincibile dalla testimonianza del direttore dei lavori, chiarendo, altresì, che la mancata esecuzione della recinzione esterna e delle impermeabilizzazioni delle terrazze non potevano considerarsi rilevanti al riguardo, perché integranti due interventi in effetti “stralciati” dalle opere propriamente costituenti oggetto del contratto di appalto. Pertanto, la Corte ha correttamente ritenuto che, nel caso in questione, dovesse trovare applicabilità la disciplina dell’art. 1668 c.c., essendo ormai rimasta preclusa l’esercitabilità dell’azione di risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 c.c., per inadempimento o inesatto adempimento dell’appaltatrice. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10527/2017 Numero sezionale 657/2022 Al riguardo occorre rimarcare come la giurisprudenza di questa Corte sia Numero di raccolta generale 12059/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 consolidata (cfr., tra le tante, Cass. n. 1186/2015 e Cass. n. 9198/2018) nel ritenere che solo nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera. 4.2. Anche il secondo motivo non coglie nel segno e deve essere, per la parte in cui non si prospetta inammissibile, disatteso. Va, infatti, rilevato che la Corte di appello, anche in relazione alla decorrenza del termine decadenziale di cui all’art. 1667 c.c., ha dato conto di aver valutato adeguatamente gli esiti dell’istruttoria espletata, giungendo al motivato convincimento che, ai fini della tempestività della denuncia degli assunti vizi dell’opera appaltata – in relazione alla prescrizione prevista dal comma 2 del citato articolo – si sarebbe dovuto porre riferimento alla data di ultimazione delle opere (30 giugno 2004), in cui tali vizi erano riconoscibili e non dalla data della lettera del direttore dei lavori del 15 dicembre 2004. A tal proposito la Corte veneta ha compiutamente spiegato come – sulla base delle risultanze della c.t.u. - i difetti riscontrabili sull’immobile attenevano al mancato allineamento di alcuni davanzali, al deterioramento e alla rottura delle soglie del pianterreno, all’inclinazione del muro curvo del vano scala centrale dell’edificio, alla presenza di alcune fessurazioni e alla formazione di bolle e distacchi che si presentavano in alcune zone dei muri perimetrali. Sulla base della natura e della loro chiara apparenza, la Corte territoriale ha legittimamente ritenuto – con insindacabile apprezzamento F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10527/2017 di fatto siccome assistito da un idoneo percorso argomentativo Numero sezionale 657/2022in Numero di raccolta generale 12059/2022 funzione della soluzione adottata (cfr., da ultimo, Cass. n. 8637/2020) Data pubblicazione 13/04/2022- che trattavasi di vizi immediatamente riscontrabili e che per la loro percezione non sarebbe stato necessario il possesso di specifiche competenze da parte del legale rappresentante della committente, ragion per cui, dovendo decorrere il suddetto termine di decadenza dal 30 giugno 2004 (coincidente con il momento di consegna dell’opera da considerarsi totalmente realizzata), la denuncia operata si sarebbe dovuta ritenere intempestiva (siccome, ancorché in modo essenzialmente generico, intervenuta solo con missiva del 23 settembre 2004, perciò oltre il sessantesimo giorno). 5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 24 marzo 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 10527/2017 Numero sezionale 657/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12059/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6
Decreto Cassazione n. 12059/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris