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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 28 ottobre 2024

Cassazione n. 25441/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , il quale ha concluso per la riquaificazione del ricorso ai sensi degli artt. 99 e 170 DPR 115/2002 con trasmissione degli atti al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] 1.SAGLIOCCO Michele, già ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Padova il qual&revocava il provvedimento di ammissione al patrocinio ai sensi dell'art.112 comma 1 lett.c) e 79 comma 3 Dpr 115/2002, e disponeva altresì la revoca del decreto di pagamento dei compensi maturati in favore del difensore ricorrente emesso in data 28 ottobre 2024, che era stato subordinato al deposito da parte del ricorrente di una attestazione di conferma della permanenza delle condizioni di reddito per l'ammissione.

In particolare, il Tribunale di Padova rappresentava come l'interessato non avesse provveduto a depositare l'attestazione nel termine di 30 gg. assegnato con il suddetto provvedimento e per tale ragione conseguivano i provvedimenti di revoca.

2. L'esponente lamenta che il giudicante ha esercitato una potestà non consentita dalla legge.

Rileva che l'ordinamento non prevede che il giudice possa revocare il decreto di liquidazione e pagamento, posto che il difensore è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale.

Il ricorrente sottolinea, al riguardo, che la disciplina dettata dal d.P.R. n. 115/2002 non contempla il potere di autotutela.

Sotto altro aspetto, il deducente rileva come recente giurisprudenza di legittimità aveva distinto le vicende processuali relative al provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, rispetto a quelle concernenti il decreto di liquidazione del compenso al difensore che aveva assunto la difesa della persona ammessa al patrocinio, assumendo che la caducazione del primo non determina l'inefficacia del secondo, che è !in provvedimento esecutivo, decisorio, autonomamente impugnabile e suscettibile di acquisire forza di giudicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso impone i rilievi che seguono.

2. Il difensore del SAGLIOCCO, con ricorso nell'interesse di questi ha proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento di revoca del provvedimento "di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a proprio favore e successivi provvedimenti a favore del SAGLIOCCO", adottato dal Tribunale di Padova di ufficio per mancato adempimento a una prescrizione contenuta nel provvedimento con cui si disponeva la liquidazione del compenso al difensore.

2.1. Con riferimento alla impugnazione avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] vanta un interesse alla impugnazione ai fini della conservazione del beneficio previsto dalla legge in suo favore, la Corte regolatrice ha infatti ripetutamente affermato che avverso il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2005 che ha convertito il d.l. n. 115 del 2005 - non è esperibile il ricorso per cassazione - previsto solo nel caso di decreto adottato su richiesta dell'amministrazione finanziaria - ma il ricorso in opposizione, di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca (sez. 4 n.6420 del 21/12/2011, Giuffrida 251938; in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha qualificato il ricorso come opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e ha disposto trasmettersi gli atti;; n.34764 del 27/05/5.2012, [OSCURATO:PERSONA].253514; n.3305 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Picariello, Rv.282573).

2.2. In tale senso si sono espresse anche le Sezioni unite della Corte di cassazione (14/07.2004, Pangallo, Rv.228667) rilevando che il provvedimento di revoca dell'ammissione disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. n. 115/2002 è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso).

Tale indirizzo trova invero giustificazione in ragione della analogia della situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca rispetto a quella del diniego originario di ammissione per assenza delle condizioni di legge, con la conseguenza che entrambi gli esiti sino suscettibili di analogo rimedio impugnatorio.

Ne consegue pertanto la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale di Padova per quanto di competenza, previa qualificazione del presente ricorso quale opposizione al provvedimento di rigetto ai sensi dell'art.99 d.P.R. n.115/2002.

3. Tanto premesso, va ancora evidenziato come il ricorrente deduca violazione di legge per essere stata altresì disposta la revoca del decreto di liquidazione dei compensi al difensore assumendo, sulla scorta di recente giurisprudenza del S.C. che il provvedimento di liquidazione ha una propria autonomia, decisoria e funzionale, che non consente di fare dipendere la sua efficacia dalla sopravvenuta caducazione del provvedimento presupposto.

4. Peraltro, così delimitato il thema decidendunn, anche in relazione a tale capo del provvedimento impugnato risulta errato lo strumento impugnatorio adottato (ricorso per cassazione), in quanto l'art.170 TU spese di giustizia dispone che contro il decreto di pagamento (e qui si tratta della revoca del decreto di pagamento) è previsto uno speciale mezzo di impugnazione che è l'opposizione ai sensi dell'art.15 d.lgs. 1 settembre 2011 n.150 (semplificazione dei riti civili) che ricalca sostanzialmente il rito richiamato dall'art.99 stesso testo in quanto si svolge secondo un rito camerale dinanzi al Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] che a emesso il provvedimento impugnato.

4. In conclusione, in relazione ad entrambi i profili di censura, che risultano non proponibili con ricorso dinanzi al giudice di legittimità si impone la riqualificazione dell'impugnazione come indicato in dispositivo, con trasmissione degli atti dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso quale opposizione ai sensi dellt.99 D.P.R. 115/2002, quanto alla statuizione concernente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, quale opposizione ai sensi dell'art.170 D.P.R. 115/2002, quanto alla revoca del decreto di liquidazione del compenso, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Padova in relazione a ciascuna delle due impugnazioni così riqualificate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG , il quale ha concluso per la riquaificazione del ricorso ai sensi degli artt. 99 e 170 DPR 115/2002 con trasmissione degli atti al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] 1.SAGLIOCCO Michele, già ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Padova il qual&revocava il provvedimento di ammissione al patrocinio ai sensi dell'art.112 comma 1 lett.c) e 79 comma 3 Dpr 115/2002, e disponeva altresì la revoca del decreto di pagamento dei compensi maturati in favore del difensore ricorrente emesso in data 28 ottobre 2024, che era stato subordinato al deposito da parte del ricorrente di una attestazione di conferma della permanenza delle condizioni di reddito per l'ammissione. In particolare, il Tribunale di Padova rappresentava come l'interessato non avesse provveduto a depositare l'attestazione nel termine di 30 gg. assegnato con il suddetto provvedimento e per tale ragione conseguivano i provvedimenti di revoca. 2. L'esponente lamenta che il giudicante ha esercitato una potestà non consentita dalla legge. Rileva che l'ordinamento non prevede che il giudice possa revocare il decreto di liquidazione e pagamento, posto che il difensore è titolare di un diritto soggettivo patrimoniale. Il ricorrente sottolinea, al riguardo, che la disciplina dettata dal d.P.R. n. 115/2002 non contempla il potere di autotutela. Sotto altro aspetto, il deducente rileva come recente giurisprudenza di legittimità aveva distinto le vicende processuali relative al provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, rispetto a quelle concernenti il decreto di liquidazione del compenso al difensore che aveva assunto la difesa della persona ammessa al patrocinio, assumendo che la caducazione del primo non determina l'inefficacia del secondo, che è !in provvedimento esecutivo, decisorio, autonomamente impugnabile e suscettibile di acquisire forza di giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso impone i rilievi che seguono. 2. Il difensore del SAGLIOCCO, con ricorso nell'interesse di questi ha proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento di revoca del provvedimento "di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a proprio favore e successivi provvedimenti a favore del SAGLIOCCO", adottato dal Tribunale di Padova di ufficio per mancato adempimento a una prescrizione contenuta nel provvedimento con cui si disponeva la liquidazione del compenso al difensore. 2.1. Con riferimento alla impugnazione avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] vanta un interesse alla impugnazione ai fini della conservazione del beneficio previsto dalla legge in suo favore, la Corte regolatrice ha infatti ripetutamente affermato che avverso il provvedimento di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2005 che ha convertito il d.l. n. 115 del 2005 - non è esperibile il ricorso per cassazione - previsto solo nel caso di decreto adottato su richiesta dell'amministrazione finanziaria - ma il ricorso in opposizione, di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca (sez. 4 n.6420 del 21/12/2011, Giuffrida 251938; in applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha qualificato il ricorso come opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e ha disposto trasmettersi gli atti;; n.34764 del 27/05/5.2012, [OSCURATO:PERSONA].253514; n.3305 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Picariello, Rv.282573). 2.2. In tale senso si sono espresse anche le Sezioni unite della Corte di cassazione (14/07.2004, Pangallo, Rv.228667) rilevando che il provvedimento di revoca dell'ammissione disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. n. 115/2002 è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso). Tale indirizzo trova invero giustificazione in ragione della analogia della situazione che viene a determinarsi a seguito della revoca rispetto a quella del diniego originario di ammissione per assenza delle condizioni di legge, con la conseguenza che entrambi gli esiti sino suscettibili di analogo rimedio impugnatorio. Ne consegue pertanto la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale di Padova per quanto di competenza, previa qualificazione del presente ricorso quale opposizione al provvedimento di rigetto ai sensi dell'art.99 d.P.R. n.115/2002. 3. Tanto premesso, va ancora evidenziato come il ricorrente deduca violazione di legge per essere stata altresì disposta la revoca del decreto di liquidazione dei compensi al difensore assumendo, sulla scorta di recente giurisprudenza del S.C. che il provvedimento di liquidazione ha una propria autonomia, decisoria e funzionale, che non consente di fare dipendere la sua efficacia dalla sopravvenuta caducazione del provvedimento presupposto. 4. Peraltro, così delimitato il thema decidendunn, anche in relazione a tale capo del provvedimento impugnato risulta errato lo strumento impugnatorio adottato (ricorso per cassazione), in quanto l'art.170 TU spese di giustizia dispone che contro il decreto di pagamento (e qui si tratta della revoca del decreto di pagamento) è previsto uno speciale mezzo di impugnazione che è l'opposizione ai sensi dell'art.15 d.lgs. 1 settembre 2011 n.150 (semplificazione dei riti civili) che ricalca sostanzialmente il rito richiamato dall'art.99 stesso testo in quanto si svolge secondo un rito camerale dinanzi al Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] che a emesso il provvedimento impugnato. 4. In conclusione, in relazione ad entrambi i profili di censura, che risultano non proponibili con ricorso dinanzi al giudice di legittimità si impone la riqualificazione dell'impugnazione come indicato in dispositivo, con trasmissione degli atti dinanzi all'autorità giudiziaria competente. P.Q.M. Qualificato il ricorso quale opposizione ai sensi dellt.99 D.P.R. 115/2002, quanto alla statuizione concernente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, quale opposizione ai sensi dell'art.170 D.P.R. 115/2002, quanto alla revoca del decreto di liquidazione del compenso, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Padova in relazione a ciascuna delle due impugnazioni così riqualificate.
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