CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04030/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 febbraio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta, investito della richiesta, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all'ammissione alla misura alternativa alla detenzione della detenzione domiciliare in relazione all'esecuzione della pena di sei mesi di reclusione, inflittagli con sentenza del Tribunale di Enna del 26 aprile 2019, la ha rigettata. Ha, a tal fine, formulato una prognosi sfavorevole in ordine all'attitudine della misura richiesta a preservare la collettività dal pericolo di recidiva e ritenuto più idoneo, in prospettiva risocializzante, il trattamento inframurario. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso la richiesta di ammissione alla misura alternativa alla detenzione senza considerare la più recente evoluzione della sua personalità e valorizzando una pendenza, tuttora sub iudice, relativa a vicenda nella quale egli ha svolto un ruolo marginale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate o generiche. 2. È pacifico, nell'esperienza giurisprudenziale, che l'ammissione alla detenzione domiciliare postula che sia accertata la concreta attitudine dell'istituto a contribuire da un canto, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, alla risocializzazione del condannato ed a prevenire, dall'altro, il pericolo di nuove manifestazioni criminali (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, dunque, mediante una misura dal carattere marcatamente contenitivo, che si salda alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza — pur al cospetto di una pena detentiva la cui modesta entità avrebbe consigliato, in linea generale, di evitare l'esecuzione in forma inframuraria — ha ritenuto l'inidoneità della invocata misura alternativa alla detenzione sul rilievo della pendenza che grava su Mazza, condannato a pena assai severa, in primo grado, per una estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., reato per il quale egli è, peraltro, sottoposto da un triennio alla misura cautelare della custodia in carcere. Così facendo, ha evidentemente ritenuto che Mazza sia, allo stato, portatore di un tasso di pericolosità sociale tanto elevato da indurre una prognosi sfavorevole sul suo futuro comportamento, nell'eventualità di ammissione alla detenzione domiciliare, cui consegue un margine, più o meno ampio, di libertà. 4. A fronte di un apparato argomentativo completo ed esaustivo, ancorché sintetico, e fedele alle emergenze istruttorie, il ricorrente introduce obiezioni che non valgono a dimostrarne la manifesta illogicità o la contraddittorietà. Pone l'accento, per un verso, sul carattere non definitivo della condanna per la menzionata estorsione che, nondimeno, gli è valsa, in primo grado, la pena di sei anni ed otto mesi di reclusione, a riprova di una personalità incline alla commissione, ancora in tempi relativamente recenti (i fatti in contestazione risalgono, invero, agli anni 2016 e 2017) di gravi reati maturati in contesti di criminalità organizzata, ciò che, a prescindere dal ruolo da lui in concreto svolto e dal profitto effettivamente percepito, supporta adeguatamente il giudizio sotteso al provvedimento impugnato. Sottolinea, per altro verso, la necessità di tenere conto, in vista dell'apprezzamento della sussistenza delle condizioni per disporre l'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare, anche della più recente evoluzione della sua personalità, affermazione che, in astratto senz'altro pertinente e condivisibile, sconta, in concreto, il difetto di elementi attestanti che, negli anni di sottoposizione alla misura cautelare, Mazza abbia dato segno di definitivo distacco dagli ambienti delinquenziali in cui sono maturati i fatti ascrittigli ed abbia intrapreso un proficuo percorso riabilitativo. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.