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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20017/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; .letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due, diretti a contestare il giudizio di responsabilità sia per l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 Tus contestata al capo a ( per la rivendicata strumentalita ad un asserito uso personale della detenzione riscontrata) sia per la resistenza contestata al capo b ( per la ritenuta inidoneità oppositiva della minaccia) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo, inerente alla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis per il capo a) è aspecifico ( perché nulla si osserva avverso la rimarcata abitualità ostativa derivante dai più precedenti della stessa indole segnalata in sentenza) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; .letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi due, diretti a contestare il giudizio di responsabilità sia per l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 Tus contestata al capo a ( per la rivendicata strumentalita ad un asserito uso personale della detenzione riscontrata) sia per la resistenza contestata al capo b ( per la ritenuta inidoneità oppositiva della minaccia) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo, inerente alla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis per il capo a) è aspecifico ( perché nulla si osserva avverso la rimarcata abitualità ostativa derivante dai più precedenti della stessa indole segnalata in sentenza) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20017/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris