CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 31 marzo 2022, ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Vicenza emessa in data 10 giugno 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 628, comma 2, cod. pen., riconosciuta la recidiva specifica ed infraquinquennale. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine al riconoscimento della recidiva, è generico in quanto privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, il giudice d'appello ha fondato il riconoscimento della recidiva pluriaggravata sulla rilevata progressione criminosa tra le condotte oggetto di condanna, dimostrative della perdurante inclinazione al delitto che ha influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato per cui si procede (pag. 4 della pronuncia gravata). Peraltro, in tale prospettiva viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui in tema di recidiva facoltativa il dovere di motivazione risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (ex multis, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782), come avvenuto nel caso di specie; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come correttamente i giudici del gravame hanno negato la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. sulla scorta del carattere non integrale del risarcimento, a prescindere dalle ragioni del suo mancato perfezionamento in favore della persona offesa. La pronuncia sul punto risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere volontario, integrale, comprensivo sia del danno patrimoniale che morale, ed effettivo (Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, Rv. 265831); osservato che il quarto e il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti in regime di equivalenza sulla recidiva contestata, sono meramente reiterativi di profili di doglianza già dedotte con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del gravame con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come la Corte territoriale è pervenuta al giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva pluriaggravata tenendo conto del numero imponente dei precedenti penali irrevocabili a carico dell'imputato, nell'arco di tempo di appena cinque anni, per reati contro il patrimonio e reati a base violenta (pag. 7 della pronuncia impugnata). In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (ex multis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle