CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 00696/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03Z0EAF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei loro difensori, e con separati atti avverso la sentenza con la quale in data 22 maggio 2025 il Tribunale di Milano ha applicato nei loro confronti la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione ai reati p. e p. dagli artt. 416, commi 1 e 2, cod.pen; 110 e 648 cod.pen.; 624, 625 comma 1, nn. 2 e 5, cod.pen. commessi in Milano dal dicembre 2022 al 25 marzo 2023. 2. Entrambi i ricorsi constano di un solo motivo con cui gli esponenti lamentano il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del reato associativo. 3. Il ricorso é inammissibile per essere stato presentato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Al riguardo, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]