CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 12046/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello ha escluso che il reato commesso da Kaplan possa essere ritenuto di lieve entità, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in ragione delle concrete modalità dell'accertato porto di un coltello da cucina, avvenuto in un contesto di tipo illecito (l'imputato, invero, deteneva, nell'occasione, una dose di cocaina) ed a portata di mano del detentore, ed in considerazione dei suoi plurimi, ed anche specifici, precedenti penali, ostativi anche all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che la decisione impugnata si palesa in linea con l'indirizzo interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, stando al quale «In materia di reati concernenti le armi, ai fini della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195; Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv. 254554); che, a fronte di una motivazione completa, ancorché sintetica, ed esente da sintomi di illogicità o contraddittorietà, il ricorrente si limita a contestare le conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di merito, alludendo, con argomento di tangibile genericità, al positivo contegno da lui tenuto all'atto del patito controllo; che, così facendo, egli articola un ragionamento critico incentrato sul mero dissenso e sulla riproposizione di questioni già sottoposte alla Corte di appello e da questa risolte attraverso considerazioni che si sottraggono alla censura del giudice di legittimità, in quanto saldamente ancorate al complessivo apprezzamento delle evidenze istruttorie e tutt'altro che apodittiche; che l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene, dunque, all'interno della fisiologica discrezionalità riconosciuta al giudice del merito e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente