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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27470/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO ,che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ORZI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 18 dicembre 2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi c) (art. 610 cod.pen., contestato ad entrambi) ed e) (art. 611 cod.pen.,contestato al solo Scaglione) perché estinti per prescrizione, confermando la pronuncia di condanna per il reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al concetto di "presenza punibile" a titolo di concorso, essendosi verificato un caso di mera connivenza non punibile; premesso che lo stesso Tribunale aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito una serie di circostanze poco chiare, confuse e contraddittorie, il difensore osserva che non si rinveniva alcun contributo concorsuale, neppure dal punto di vista morale, nella commissione del reato di estorsione da parte del ricorrente, che non aveva seguito Scaglione e Papini, né aveva partecipato al loro colloquio, restando a fumare fuori dal locale; non vi era alcuna certezza che Costa fosse a conoscenza del fatto che sarebbe arrivato Papini, né dei motivi dell'incontro, per cui la semplice presenza del ricorrente sul luogo non poteva ritenersi sufficiente a fondare una ipotesi di concorso nel reato. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il Tribunale nulla aveva detto, mentre aveva ravvisato i presupposti per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., ritenuta prevalente sulla contestata aggravante: pertanto, posto che lo stesso Tribunale aveva evidenziato la presenza di elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche, le stesse avrebbero dovuto essere concesse, e non negate, dalla Corte di appello.

2. Propongono ricorso ji difensorédi [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 I difensori, premesso che dalla sentenza di primo grado risultavano palesate forti riserve sulla credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e che unica prova credibile era risultata la testimonianza del maresciallo Dolfi, osserva che quest'ultimo si era limitato a riferire di aver effettuato la copia delle 6 banconote che sarebbero state consegnate a Scaglione e di aver effettuato l'appostamento presso il luogo previsto per l'incontro nel quale, riscontrata la disponibilità delle banconote in capo a Scaglione, aveva proceduto ad arrestare quest'ultimo e Costa; pertanto, la sentenza di appello risultava contraddittoria nel momento in cui asseriva che la ricostruzione dei fatti contestati trovava conforto nelle dichiarazioni rese da , Papini, in quanto vi era senz'altro coincidenza nelle dichiarazioni dei testimoni per quanto riguardava la predisposizione della copia delle banconote e l'appostamento, ma non che Papini sarebbe stato oggetto di minacce, affermazione sulla quale non esisteva alcun riscontro.

Il difensore aggiunge che Papini, escusso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non aveva confermato che gli fossero state profferite minacce da Scaglione; pertanto, sulla ritenuta integrata sussistenza della fattispecie di estorsione, ed in particolare sulla ritenuta sussistenza delle minacce, le conclusioni cui era giunta la Corte di appello risultavano illogiche e contraddittorie sia con la asserita non credibilità di Papini statuita nella sentenza di primo grado, sia nella mancata conferma delle stesse da parte di Papini. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve essere ribadito il principio secondo il quale "Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Fattispecie in cui l'imputato, presente sul luogo dell'incontro fissato dall'estorsore con la persona offesa per la consegna del denaro, aveva intrattenuto il soggetto che aveva accompagnato la persona offesa all'appuntannento)"(Sez. 2, Sentenza n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato i pregressi rapporti tra Scaglione, Costa e Papini, evidenziando che, oltre ad essere presente sul luogo dell'appuntamento concordato per la consegna del denaro e ad essersi allontanato con Scaglione, Costa si era reso autore insieme a Scaglione già delle minacce profferite in danno di [OSCURATO:PERSONA] (reato di cui al capo c, dichiarato estinto per prescrizione) ed era insieme a Scaglione nella circostanza in cui Papini aveva consegnato a Scaglione un assegno di 3.800,00 euro (pag.2 sentenza di primo grado), con ciò dimostrando la sussistenza di legami di natura economica tra i tre, oltre che con [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, la Corte di appello ha affermato, in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali, che la presenza di Costa aveva "integrato un contributo apprezzabile alla commissione del reato da parte dello Scaglione, la cui condotta criminosa è stata rafforzata nella sua capacità intinnidatrice dalla presenze del Costa, peraltro soggetto temuto e già noto al Papini per la sua condotta minacciosa contro il Fantozzi".1.2 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato, oltre alla mancanza di elementi positivi (diversi, evidentemente, da quelli già valutati per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.), la gravità dei fatti e la negativa personalità degli imputati: poichè la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Con riferimento alle censure del ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

Ciò premesso, le dichiarazioni di Papini sull'episodio, e quindi anche sulla sussistenza delle minacce, sono pienamente riscontrate dalle ammissioni di Scaglione (che ha affermato di avere chiesto 500 euro a Papini, sia pure come prestito) e dalle dichiarazioni del maresciallo Dolfi che, ricevuta la denuncia di Papini, ha tratto in arresto Scaglione dopo la consegna del denaro.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO ,che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ORZI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 18 dicembre 2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi c) (art. 610 cod.pen., contestato ad entrambi) ed e) (art. 611 cod.pen.,contestato al solo Scaglione) perché estinti per prescrizione, confermando la pronuncia di condanna per il reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al concetto di "presenza punibile" a titolo di concorso, essendosi verificato un caso di mera connivenza non punibile; premesso che lo stesso Tribunale aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito una serie di circostanze poco chiare, confuse e contraddittorie, il difensore osserva che non si rinveniva alcun contributo concorsuale, neppure dal punto di vista morale, nella commissione del reato di estorsione da parte del ricorrente, che non aveva seguito Scaglione e Papini, né aveva partecipato al loro colloquio, restando a fumare fuori dal locale; non vi era alcuna certezza che Costa fosse a conoscenza del fatto che sarebbe arrivato Papini, né dei motivi dell'incontro, per cui la semplice presenza del ricorrente sul luogo non poteva ritenersi sufficiente a fondare una ipotesi di concorso nel reato. 1.2 II difensore eccepisce inoltre che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il Tribunale nulla aveva detto, mentre aveva ravvisato i presupposti per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., ritenuta prevalente sulla contestata aggravante: pertanto, posto che lo stesso Tribunale aveva evidenziato la presenza di elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche, le stesse avrebbero dovuto essere concesse, e non negate, dalla Corte di appello. 2. Propongono ricorso ji difensorédi [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 I difensori, premesso che dalla sentenza di primo grado risultavano palesate forti riserve sulla credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e che unica prova credibile era risultata la testimonianza del maresciallo Dolfi, osserva che quest'ultimo si era limitato a riferire di aver effettuato la copia delle 6 banconote che sarebbero state consegnate a Scaglione e di aver effettuato l'appostamento presso il luogo previsto per l'incontro nel quale, riscontrata la disponibilità delle banconote in capo a Scaglione, aveva proceduto ad arrestare quest'ultimo e Costa; pertanto, la sentenza di appello risultava contraddittoria nel momento in cui asseriva che la ricostruzione dei fatti contestati trovava conforto nelle dichiarazioni rese da , Papini, in quanto vi era senz'altro coincidenza nelle dichiarazioni dei testimoni per quanto riguardava la predisposizione della copia delle banconote e l'appostamento, ma non che Papini sarebbe stato oggetto di minacce, affermazione sulla quale non esisteva alcun riscontro. Il difensore aggiunge che Papini, escusso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non aveva confermato che gli fossero state profferite minacce da Scaglione; pertanto, sulla ritenuta integrata sussistenza della fattispecie di estorsione, ed in particolare sulla ritenuta sussistenza delle minacce, le conclusioni cui era giunta la Corte di appello risultavano illogiche e contraddittorie sia con la asserita non credibilità di Papini statuita nella sentenza di primo grado, sia nella mancata conferma delle stesse da parte di Papini. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve essere ribadito il principio secondo il quale "Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Fattispecie in cui l'imputato, presente sul luogo dell'incontro fissato dall'estorsore con la persona offesa per la consegna del denaro, aveva intrattenuto il soggetto che aveva accompagnato la persona offesa all'appuntannento)"(Sez. 2, Sentenza n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 - 01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato i pregressi rapporti tra Scaglione, Costa e Papini, evidenziando che, oltre ad essere presente sul luogo dell'appuntamento concordato per la consegna del denaro e ad essersi allontanato con Scaglione, Costa si era reso autore insieme a Scaglione già delle minacce profferite in danno di [OSCURATO:PERSONA] (reato di cui al capo c, dichiarato estinto per prescrizione) ed era insieme a Scaglione nella circostanza in cui Papini aveva consegnato a Scaglione un assegno di 3.800,00 euro (pag.2 sentenza di primo grado), con ciò dimostrando la sussistenza di legami di natura economica tra i tre, oltre che con [OSCURATO:PERSONA]; pertanto, la Corte di appello ha affermato, in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali, che la presenza di Costa aveva "integrato un contributo apprezzabile alla commissione del reato da parte dello Scaglione, la cui condotta criminosa è stata rafforzata nella sua capacità intinnidatrice dalla presenze del Costa, peraltro soggetto temuto e già noto al Papini per la sua condotta minacciosa contro il Fantozzi".1.2 Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato, oltre alla mancanza di elementi positivi (diversi, evidentemente, da quelli già valutati per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen.), la gravità dei fatti e la negativa personalità degli imputati: poichè la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Con riferimento alle censure del ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Ciò premesso, le dichiarazioni di Papini sull'episodio, e quindi anche sulla sussistenza delle minacce, sono pienamente riscontrate dalle ammissioni di Scaglione (che ha affermato di avere chiesto 500 euro a Papini, sia pure come prestito) e dalle dichiarazioni del maresciallo Dolfi che, ricevuta la denuncia di Papini, ha tratto in arresto Scaglione dopo la consegna del denaro. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual
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