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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08123/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza n. 11294 del 17/02/2023 la 2^ Sezione della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese sostenute dalla parte civile "[OSCURATO:PERSONA]. 2", liquidate in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.

2. Vista l'istanza avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore speciale della parte civile costituita «[OSCURATO:PERSONA]. 2», con cui chiede la correzione del dispositivo con l'aggiunta della distrazione a favore del procuratore costituito ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

3. Lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico ministero in data 16 gennaio 20205, il quale non si oppone alla correzione.

4. Visti gli atti allegati (verbale udienza Tribunale di Roma con ordinanza di ammissione della costituzione di p.c. del 24/11/2014; copia costituzione di parte civile; ammissione al gratuito patrocinio dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2), da cui si evince che la parte civile costituita nell'ambito del procedimento in cui è stata resa la sentenza della Corte di cassazione era la predetta "[OSCURATO:PERSONA]. 2", ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che il difensore istante, quale procuratore speciale, si è dichiarato antistatario.

5. Ritenuto, pertanto, che va corretto l'errore materiale, disponendosi la correzione del dispositivo della sentenza n. 11294/23 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione integrando nella parte finale il relativo testo con l'aggiunta delle parole "con distrazione della somma a favore del procuratore costituito nell'interesse della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato".

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 11294/23 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione integrando nella parte finale il relativo testo con l'aggiunta delle parole "con distrazione della somma a favore del procuratore costituito nell'interesse della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato".

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza n. 11294 del 17/02/2023 la 2^ Sezione della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese sostenute dalla parte civile "[OSCURATO:PERSONA]. 2", liquidate in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge. 2. Vista l'istanza avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratore speciale della parte civile costituita «[OSCURATO:PERSONA]. 2», con cui chiede la correzione del dispositivo con l'aggiunta della distrazione a favore del procuratore costituito ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 3. Lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico ministero in data 16 gennaio 20205, il quale non si oppone alla correzione. 4. Visti gli atti allegati (verbale udienza Tribunale di Roma con ordinanza di ammissione della costituzione di p.c. del 24/11/2014; copia costituzione di parte civile; ammissione al gratuito patrocinio dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2), da cui si evince che la parte civile costituita nell'ambito del procedimento in cui è stata resa la sentenza della Corte di cassazione era la predetta "[OSCURATO:PERSONA]. 2", ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che il difensore istante, quale procuratore speciale, si è dichiarato antistatario. 5. Ritenuto, pertanto, che va corretto l'errore materiale, disponendosi la correzione del dispositivo della sentenza n. 11294/23 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione integrando nella parte finale il relativo testo con l'aggiunta delle parole "con distrazione della somma a favore del procuratore costituito nell'interesse della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato". P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 11294/23 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione integrando nella parte finale il relativo testo con l'aggiunta delle parole "con distrazione della somma a favore del procuratore costituito nell'interesse della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così decis
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