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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 24803/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14369-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1003/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/01/2023 R.G.N. 633/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.14369/2023 Cron.

Rep.

Ud10/06/2025 Fatti di causa che, con la sentenza n. 1033/2022, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con cui erano state accolte le domande del lavoratore in epigrafe indicato proposte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; che avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; chegli intimati hanno resistito con controricorso; chela consigliere a ciò delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sul presupposto della infondatezza dello stesso; chericevuta la comunicazione della proposta, il Difensore della società ricorrente ha formulato tempestiva istanza di decisione del ricorso, la cui trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione che nelle more del giudizio, dopo la richiesta di decisione, è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte della ricorrente dando atto della conformità della proposta all’orientamento che si era consolidato in sede di legittimità; cheil lavoratore prendeva atto della rinuncia ed insisteva per la condanna alle spese di lite in loro favore, con distrazione; che deve, pertanto, dichiararsi estinto il processo all’esito della rinuncia agli atti della ricorrente; chesussiste la responsabilità per le spese della rinunciante, in applicazione dei principi di causalità e della soccombenza virtuale, in ragione delle precedenti decisioni prese da questa Corte in controversie analoghe, che hanno visto appunto la soccombenza della rinunciante; che le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere distratte in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14369-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1003/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/01/2023 R.G.N. 633/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.14369/2023 Cron. Rep. Ud10/06/2025 Fatti di causa che, con la sentenza n. 1033/2022, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con cui erano state accolte le domande del lavoratore in epigrafe indicato proposte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; che avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; chegli intimati hanno resistito con controricorso; chela consigliere a ciò delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sul presupposto della infondatezza dello stesso; chericevuta la comunicazione della proposta, il Difensore della società ricorrente ha formulato tempestiva istanza di decisione del ricorso, la cui trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione che nelle more del giudizio, dopo la richiesta di decisione, è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte della ricorrente dando atto della conformità della proposta all’orientamento che si era consolidato in sede di legittimità; cheil lavoratore prendeva atto della rinuncia ed insisteva per la condanna alle spese di lite in loro favore, con distrazione; che deve, pertanto, dichiararsi estinto il processo all’esito della rinuncia agli atti della ricorrente; chesussiste la responsabilità per le spese della rinunciante, in applicazione dei principi di causalità e della soccombenza virtuale, in ragione delle precedenti decisioni prese da questa Corte in controversie analoghe, che hanno visto appunto la soccombenza della rinunciante; che le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere distratte in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. C
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