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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12072/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 13/07/2023 della Corte di appello di Firenze;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.

AntonioCostantini, che ha concluso per: l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione peri delitti di cui al capo 1) contestati sino al 2015 e per i delitti di cui al capo 2) antecedenti al27 settembre 2015; l’annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e GaetanoTorcetta limitatamente al trattamento sanzionatorio e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sullaresponsabilità;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Prato, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Prato, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di GraziaSpina, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Firenze, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 12 ottobre 2021, il Tribunale di Firenze condannava GaetanoTorcetta e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni di reclusione ciascuno e [OSCURATO:PERSONA] pena di tre anni e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agliartt. 110, 81 cpv. cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, descritti nei capi 1) e 2) dell’imputazione,[OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di fatto di varie imprese, [OSCURATO:PERSONA] in qualità dicommercialista, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante di varie imprese, applicandole pene accessorie di legge e disponendo la confisca anche per equivalente.Con sentenza del 13 luglio 2023, la Corte di appello di Firenze, dichiarato estinto perprescrizione il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 relativo all’anno di imposta 2011 perGrazia [OSCURATO:PERSONA], dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000relativi all’anno di imposta 2011 e i reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 relativi allefatture emesse nell’anno 2012 per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminava inanni tre e mesi quattro la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi otto direclusione la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi due di reclusione lapena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la confisca per equivalente e confermandonel resto.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, [OSCURATO:PERSONA], GaetanoTorcetta e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso percassazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato cinque motivi.3.1.

Con un primo motivo, la difesa denuncia violazione di legge per omessadichiarazione di nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale in data 10/12/2019 e dellasentenza per violazione dell’art. 552, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per indeterminatezzadei capi di imputazione.Lamenta la ricorrente che, a fronte di una pluralità di fatture emesse ed utilizzate nelcorso di diversi anni, dal 2010 al 2017, e tra una pluralità di società, era indispensabile, pergarantire appieno il diritto di difesa, sapere con precisione quelle contestate perchè ritenuterelative ad operazioni inesistenti, e non limitarsi ad indicare la quantità complessiva, senzaalcun riferimento analitico.Sebbene il Tribunale, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse invitato il Pubblico ministero aprecisare ulteriormente il capo di imputazione, il Pubblico ministero si era limitato arichiamare la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata in atti che, tuttavia, nonspecificava, rispetto ad ogni annualità e ad ogni società, le fatture oggetto di contestazione,limitandosi al mero dato quantitativo delle complessive fatture ritenute relative ad operazioniinesistenti.Aggiunge la difesa che la fondatezza dell’eccezione è provata dal fatto che il Pubblicoministero, in sede di discussione, ha depositato un prospetto riepilogativo nel quale, per laprima volta, sono state analiticamente indicate, per ogni annualità e per ogni società, lefatture relative ad operazioni inesistenti.3.2.

Con un secondo motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione agli artt.2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 192 cod. proc. pen. rispetto alla valutazione dellasussistenza dell’elemento materiale dell’emissione ed utilizzazione di fatture per operazioniinesistenti, nonché vizio della motivazione in merito alla falsità delle fatture in contestazione.Lamenta la difesa che le fatture gemelle, cioè modificate dopo l’emissione, con lamodifica del ricarico sul prezzo di acquisto dal 35% al 170% riguardava solo 45 fattureemesse nell’anno 2012 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. verso l’[OSCURATO:PERSONA], non tutte le fatture incontestazione; e, comunque, su tali fatture, sostituite con importi maggiorati, relative al soloanno 2012, la difesa aveva osservato che ciò corrispondeva alla necessità di correggereerrori di compilazione che potevano essere corretti senza particolari formalità, prima dellaloro annotazione sui registri IVA, senza che la Corte fiorentina si sia espressa su taliosservazioni e senza aver indicato il giusto e corretto ricarico per ogni prodottomerceologico.Quanto alla fatturazione emessa nell’anno 2013 dalla [OSCURATO:SOCIETA] per corrispettivosuperiore a quello previsto di euro 15.000,00 per il franchising ed alle operazioni per lefatture emesse a conguaglio per servizi extra contratto, ritenute totalmente inesistenti perchésprovviste di documentazione, obietta la difesa che la prova della insussistenza delleoperazioni non può farsi discendere dalla assenza di documentazione, perché nei contratti diprestazione di servizio non è richiesta la forma scritta ad substantiam, specie nell’ambito digruppi con matrice intrafamiliare, come nel caso in esame, in cui la ricorrente ha ricoperto laveste di amministratore nella società emittente e in quelle riceventi.Quanto alle società diverse dalla [OSCURATO:SOCIETA] che presentavano criticità diverse dallec.d. fatture gemelle, le obiezioni difensive, mosse nel secondo motivo di appello, sono statedisattese con motivazione carente, essendosi la Corte limitata a condividere leconsiderazioni svolte nella sentenza di primo grado, senza apportare un contributoautonomo.3.3.

Con un terzo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione in ordine allavalutazione della sussistenza dell’elemento psicologico (dolo generico e dolo specifico)dell’evasione.Lamenta la difesa che la Corte fiorentina non ha spiegato le ragioni per le quali laricorrente fosse chiamata a rispondere dei reati fiscali a fronte della presenza di unamministratore di fatto, sottolineando la contraddittorietà del giudizio di responsabilità neiconfronti della ricorrente, quale soggetto attivo del reato in ordine alla frode fiscale,allorquando il giudice di merito afferma il ruolo preminente dell’amministratore di fatto, cheriunisce nella sua persona il complesso delle funzioni amministrative, direttive e gestionalidelle imprese fra loro collegate e ritiene responsabile, quale concorrente esterno, GraziaVignozzi, titolare dello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza che emerga un collegamentoprobatorio circa un legame con la ricorrente.Aggiunge la difesa che il giudice di merito ha ritenuto sussistente, in capoall’amministratore di diritto, il dolo di evasione, senza indicare il contributo, morale omateriale, fornito dalla ricorrente nell’evento, fondando il giudizio di responsabilità suelementi di mero sospetto, non sufficienti a ritenere provata la consapevolezza del sistemafraudolento e della finalità elusiva perseguita dall’amministratore di fatto, essendosi inpresenza di realtà commerciali effettivamente sussistenti e attive con una contabilità che,almeno all’apparenza, risultava regolare agli occhi dell’amministratore di diritto.3.4.

Con un quarto motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione, in relazioneall’intervenuta prescrizione, alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza diappello, del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per le fatture emesse dalla Torracchionenell’anno 2013, essendo datata l’ultima fattura di quell’anno [OSCURATO:DATA_NASCITA].Deduce la difesa che, dovendo individuarsi il momento consumativo del reato di cuiall’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nell’ipotesi di plurime fatture emesse nel medesimo anno,nella data di emissione dell’ultima fattura, l’ultima fattura emessa nel 2013 dallaTorracchione era datata 10/07/2013, sicchè, alla data della sentenza di appello, emessa il13/07/2023, il periodo decennale di prescrizione del reato era già trascorso, per cui la Cortefiorentina avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000relativamente alle fatture emesse nell’anno 2013 dalla [OSCURATO:SOCIETA].3.5.

Con un quinto motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione agliaumenti di pena determinati in mesi due di reclusione per ciascun reato senza alcunamotivazione.Lamenta la difesa che, per la scelta di procedere ad un aumento automatico di duemesi di reclusione per ogni reato satellite, il giudicante non ha fornito una adeguata ecoerente motivazione, non avendo tenuto conto del diverso importo delle evasioni e del ruolosecondario rivestito dalla ricorrente, in presenza di un amministratore di fatto cui è stato4. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato sei motivi.4.1.

Con un primo motivo, sovrapponibile al primo motivo della ricorrente [OSCURATO:PERSONA],la difesa denuncia violazione di legge per omessa dichiarazione di nullità dell’ordinanzaemessa dal Tribunale in data 10/12/2019 e della sentenza per violazione dell’art. 552,comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per indeterminatezza dei capi di imputazione.

Si rimandasul punto alla esposizione del motivo di cui al paragrafo

3.1.4.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione allavalutazione, in capo al ricorrente, del ruolo di amministratore di fatto del c.d. gruppoTorracchione.Lamenta la difesa che, pur in presenza di amministratori di diritto, non meri prestanomidelle persone giuridiche, i giudici di merito non hanno spiegato quali fossero le effettivefunzioni dal ricorrente esercitate e tali da trasmodare dai poteri inerenti la figura del direttorecommerciale che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nell’ambito delle imprese, tanto più che, nel casoin esame, si verteva nell’ambito di gruppo di imprese su base familiare, dove la prova deiruoli effettivamente svolti doveva essere più rigorosa, in virtù della sussistenza della c.d.affectio familiaris, sottolineando la mancanza dei c.d. indici dimostrativi dell’effettivo ruolodecisionale in seno alle società, costituite prima di una impresa autonoma da lui condotta,che non aveva sortito effetti positivi.4.3.

Con un terzo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione in ordine alla falsitàmateriale delle fatture in contestazione.Deduce la difesa che le fatture gemelle, cioè modificate dopo l’emissione, con lamodifica del ricarico sul prezzo di acquisto dal 35% al 170% riguardava solo 45 fattureemesse nell’anno 2012 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. verso l’[OSCURATO:PERSONA], non tutte le fatture incontestazione; e, comunque, nonostante la difesa avesse censurato sul punto la decisione diprimo grado, la Corte fiorentina non si era espressa su tali osservazioni, né aveva indicato,rispetto alle ritenute sovrafatturazioni, il giusto e corretto ricarico per ogni prodottomerceologico.Quanto alla fatturazione emessa nell’anno 2013 dalla [OSCURATO:SOCIETA] per corrispettivosuperiore a quello previsto di euro 15.000,00 per il franchising ed alle operazioni per lefatture emesse a conguaglio per servizi extra contratto, ritenute totalmente inesistenti perchésprovviste di documentazione, obietta la difesa che la prova della insussistenza delleoperazioni non può farsi discendere dalla assenza di documentazione.4.4.

Con un quarto motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione, in relazioneall’intervenuta prescrizione, alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza diappello, del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] edalla [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2013, essendo datate le ultime fatture di quell’anno,rispettivamente, [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 16/04/2013.Deduce la difesa che, dovendo individuarsi il momento consumativo del reato di cuiall’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nell’ipotesi di plurime fatture emesse nel medesimo anno,nella data di emissione dell’ultima fattura, l’ultima fattura emessa nel 2013 dallaTorracchione era datata 10/07/2013, mentre l’ultima fattura emessa nel 2013 dalla AnticaPalmada era datata 16/04/2013, sicchè, alla data della sentenza di appello, emessa il13/07/2013, il periodo decennale di prescrizione del reato era già trascorso, per cui la Cortefiorentina avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000relativamente alle fatture emesse nell’anno 2013 dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].4.5.

Con un quinto motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione agliaumenti di pena determinati in mesi due di reclusione per ciascun reato senza alcunamotivazione.Lamenta la difesa che, per la scelta di procedere ad un aumento automatico di duemesi di reclusione per ogni reato satellite, il giudicante non ha fornito una adeguata ecoerente motivazione, non avendo tenuto conto del diverso importo delle evasioni.4.6.

Con un sesto motivo, la difesa denuncia violazione di legge e difetto di motivazionein ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.Lamenta la difesa che la Corte fiorentina non aveva esposto le ragioni per le quali nonpotevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente.5. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi.5.1.

Con un primo motivo, la difesa denuncia vizio della motivazione in relazione aicontestati reati.5.1.1.

Con riferimento ala contestazione di essere tenutaria delle scritture contabili esocia al 90% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la difesa obietta che la tenuta della contabilità,quand’anche sia estesa alla materiale redazione delle fatture, non implichi, in automatico,una responsabilità del commercialista per l’eventuale emissione o utilizzo di fattureinesistenti, mancando la prova che il commercialista abbia agito con dolo specifico, ovverocon la consapevolezza e la volontà di concorrere al fine illecito di consentire a terzil’evasione di imposte.5.1.2.

Con riferimento alla mail del 06/03/2012, inviata da [OSCURATO:PERSONA] (dipendente delCED) a [OSCURATO:PERSONA], osserva la difesa che, anche a volerle attribuire il significatoconferitole dai due giudicanti del merito, non può giustificare il concorso dell’imputata nelreato di emissione ed in quello di utilizzazione di ben 730 fatture riferibili anche a soggettidifferenti dalle due società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interessate dalla mail; néavrebbero potuto essere valorizzate per il giudizio di responsabilità le ulteriori e non megliospecificate mail citate dal Tribunale e anche dall’atto di appello, mancando al riguardo ogni equalsiasi riferimento al contenuto delle stesse e ad un loro vaglio critico.5.1.3.

Con riferimento all’elemento di colpevolezza relativo al numero ed al valorecomplessivo delle fatture emesse nel corso degli anni tra le varie società del gruppo, trattasidi una mera presunzione, se non addirittura di una mera asserzione come tale priva divalenza probatoria, non essendo dimostrata la partecipazione attiva del professionista allapredisposizione, registrazione o trasmissione delle fatture false con la consapevolezza evolontà di concorrere al fine illecito di consentire a terzi l’evasione di imposte.Aggiunge la difesa che, nella sentenza impugnata, non viene fatta alcuna distinzionetra i due reati contestati e nessun cenno viene effettuato in merito alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo proprio dei due reati.5.2.

Con un secondo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione in relazioneall’omesso esame delle specifiche e particolareggiate censure mosse dalla difesadell’imputata alla sentenza di primo grado.5.2.1.

Con riferimento alla inesistenza e/o insufficienza di prova del concorso dellaricorrente nel reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, la difesa rileva che la ricorrente nonaveva mai avuto mandato a gestire la contabilità delle imprese del gruppo [OSCURATO:SOCIETA],essendo tale mandato stato conferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che si appoggiava allaricorrente quale intermediaria abilitata alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi equale consulente per pratiche ed adempimenti in ambito fiscale e tributario e praticheamministrative, come chiarito dalla teste Tesi, nella cui testimonianza era stato spiegato chela ricorrente era affidataria di quegli incarichi, altamente specializzati, che esulavano dagliadempimenti tipici di un centro elaborazione dati, non comprendenti la compilazione dellefatture.

Quanto alla mail del 06/03/2012, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente, la tesi hachiarito che la risoluzione di tali problematiche non competeva alla ricorrente.I giudici di merito avevano ignorato la testimonianza della Tesi per dare credito a quelladella [OSCURATO:PERSONA], invece caratterizzata da molte imprecisioni, che tuttavia, quale giovanedipendente, chiedeva istruzioni a tutta una serie di persone, in ciò collimando con quantosostenuto dalla difesa, tanto che, alla cessazione del rapporto di dipendenza della [OSCURATO:PERSONA],nessuno aveva più indicato la ricorrente come colei che dava istruzioni per registrazionicontabili relative al gruppo [OSCURATO:SOCIETA].Aggiunge la difesa che, per la tenuta della contabilità del gruppo, era utilizzato unprogramma denominato “Sigla”, che consentiva sia agli operatori del centro elaborazionedati, sia all’ufficio amministrativo del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] di intervenire direttamente sulleregistrazioni contabili.Quanto all’analisi dettagliata delle sedici mail indicate dal Tribunale quali elementiindiziari posti a fondamento della sentenza di condanna, deduce la difesa che il lorocontenuto – ad eccezione di due del 06/03/2012 e del 28/01/2015 – attiene ad argomenti peri quali la ricorrente prestava consulenze al gruppo [OSCURATO:SOCIETA] su incarico della [OSCURATO:SOCIETA]. ed è pertanto irrilevante rispetto alle contestazioni del reato di cui all’art. 8d.lgs. n. 74 del 2000.In ordine alle mail del 06/03/2012 e del 28/01/2015, in cui si parala di fatture, ribadiscela difesa che, anche a volerle interpretare in senso sfavorevole all’imputata, tali mail, in unarco di ben otto anni, non potevano costituire la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, di unconcorso della ricorrente nel reato proprio di emissione di fatture per operazioni inesistenti,ed anzi confermavano che la ricorrente non si occupasse della contabilità del gruppoTorracchione.In ordine alla fattura n. 20 del 06/10/2015, emessa da [OSCURATO:PERSONA] a Primipirales,recante una correzione a mano dell’oggetto della fattura e siglata con “VG”, osserva la difesache la correzione attiene ad un errore di battitura e che non vi può essere alcuna certezzache la correzione sia riconducibile alla ricorrente.In ordine alla rilevanza probatoria del brogliaccio manoscritto senza data conpromemoria manoscritto “detto GZ lasciare così”, in riferimento al quale il giudice di primecure aveva attribuito la sigla GZ alla ricorrente, osserva la difesa che trattasi di undocumento senza data e che non è dato comprendere perché la sigla GZ venga riferitaall’imputata, non contenendone neppure le iniziali.5.2.2.

Con riferimento alla inesistenza e/o insufficienza di prova del concorso dellaricorrente nel reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, la difesa eccepisce una totalemancanza di motivazione specifica sugli elementi costitutivi del reato, rilevando l’assenza didocumenti, testimonianze o intercettazione atti a provare gli asseriti accordi criminosi tra laricorrente e gli amministratori delle aziende del gruppo [OSCURATO:SOCIETA].6.

E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di GraziaVignozzi, con la quale si ribadiscono le argomentazioni contenute nel ricorso, condividendosile conclusioni del Procuratore generale in merito alla prescrizione dei reati di cui al capo 1)contestati fino al 2015 ed i delitti di cui al capo 2) antecedenti al 27 settembre 2015 edinsistendo per un annullamento senza rinvio, in mancanza di elementi a fondamento di unapronuncia di colpevolezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo motivo delricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA], tra loro sovrapponibili e congiuntamente esaminati, sonoinfondati.La più recente giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio manifesta adesione, è ormaiassestata nel senso che, in caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capodi imputazione, al giudice del dibattimento, prima di dichiarare la nullità del decreto chedispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., (o del decreto di citazionea giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen.), è consentita la sollecitazione,rivolta al pubblico ministero, a integrare o precisare la contestazione, al fine di adeguarel'accusa agli elementi di fatto e di diritto evidenziati dal giudice (Sez. 5, n. 27298 del01/07/2025, P., Rv. 288404; Sez. 2, n. 30440 del 14/03/2024, Vena, Rv. 286744).Tale orientamento trova la propria condivisa ragion d'essere nella necessità di evitareregressioni del procedimento che non siano strettamene funzionali all'assolvimento dellefinalità del processo, atteso che il principio di economia e di ragionevole durata dello stessoimpongono che non venga adottata una declaratoria di nullità se, prima, non sia stata svoltal'attività necessaria (nella specie, l'invito al pubblico ministero a integrare o a precisarel'accusa) a rimuovere la causa di nullità.E’ quanto avvenuto nel caso in esame: dalle conformi decisioni sul punto dei giudici dimerito emerge che, a seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale di Firenze all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Pubblico ministero depositava in Cancelleria una memoria con la quale,rendeva espliciti e dettagliati i riferimenti alle fatture relative ad operazioni inesistenti indicatenei capi di incolpazione, in tal modo consentendo un compiuto esercizio del diritto di difesa.Da ciò deriva la infondatezza delle doglianze.2.

Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso diGaetano [OSCURATO:PERSONA], anch’essi congiuntamente esaminati perché connessi, sonomanifestamente infondati perché versati in fatto e generici.I giudici di merito hanno, infatti, precisato in proposito, senza vizi logici, che, tra lefatture per operazioni relative ad operazioni inesistenti per sovrafatturazione, erano stateprese in considerazione soltanto quelle modificate dopo l’emissione, con valori di ricaricocompresi fra il 35% ed il 170%, ritenute per questo prive di giustificazione e finalizzate adaumentare i costi dell’impresa destinataria, non essendo sostenibile che un siffatto ricaricopotesse essere sorretto da una logica imprenditoriale, tanto più che l’integrale mancatopagamento delle fatture rivelava il dolo di evasione (cfr. Sez. 3, n. 24130 del 23/05/2025,ulteriore della fittizietà dell’operazione, denotando la mancanza di un’effettiva volontànegoziale da parte del destinatario della fattura).

Allo stesso modo, quanto alla mancatapresenza di documentazione a supporto, è stato congruamente affermato che, anche in uncontesto familiare, non era giustificabile che le fatture per prestazioni di servizi fossero privedi documentazione a sostegno, diversamente ciò costituendo uno strumento per realizzarevantaggi fiscali non consentiti (cfr. anche in questo caso Sez. 3, n. 24130 del 23/05/2025,cit., secondo cui «l’emissione di fatture relative a beni non rinvenibili o la cui effettivaesistenza non è comprovata da alcun riscontro materiale, integra il reato di frode fiscale exartt. 2 ed 8, d. lgs. n. 74 del 2000, attesa l’inesistenza oggettiva delle operazioni oggettodelle fatture, essendo queste ultime unicamente destinate a creare un’apparentelegittimazione fiscale per ridurre fraudolentemente l’imponibile»).Pertanto, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risultasorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti dimerito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601): l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione, è bene ricordare, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandatoalla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata,senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito siè avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioniprocessuali; la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testodel provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significadimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o dilogica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito unadiversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti alsuo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura ointerpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino,Rv. 202903).3.

Il terzo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reati tributari, l'amministratoredi una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degliobblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agitoquali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allostesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penalea titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possanoscaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale per la sempliceaccettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. 3, n. 46834 del 21/09/2023, Berti; Sez.Peraltro, con riferimento agli obblighi dichiarativi, la più recente elaborazionegiurisprudenziale ha affermato che il legale rappresentante di un ente che non abbia dellostesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazionedei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principaledella condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazionirelative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche,che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione,anche di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201).

In motivazione laSuprema Corte ha specificato che "si tratta di obblighi dichiarativi gravanti direttamente edimmediatamente sul legale rappresentante dell'ente secondo quanto dispongono gli artt. 1,comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relativealle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devonoessere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chine ha l'amministrazione, anche di fatto.

La responsabilità omissiva del legale rappresentantedell'ente, dunque, non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dallaviolazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamentesu di lui, obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione dicui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stessocome a "soggettività ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, perlegge, a presentare la dichiarazione", e la ricorrente non ha negato di aver sottoscrittoproprio quelle dichiarazioni che indicavano il debito poi non assolto.Del tutto coerentemente con i principi esposti, i giudici di merito hanno ritenuto, convalutazione non sindacabile in sede di legittimità perché logicamente ed adeguatamenteargomentata, che il ruolo di amministratore di diritto rivestito dalla ricorrente non erasufficiente a precludere un giudizio di responsabilità, essendo emerse violazionisistematiche, corrispondenti ad uno schema operativo ben preciso e ripetuto nel tempo.Del resto, spiegano i giudici di primo grado (v. pagine 86-88 della sentenza) che laricorrente, oltre a svolgere attività di tipo operativo all’interno del ristorante, si curava anchedella direzione commerciale e del coordinamento delle prestazioni lavorative dei dipendenti,occupandosi della sottoscrizione di documenti amministrativi ed anche rapportandosi allalegale rappresentante della società che si occupava della contabilità delle aziende delgruppo.4.

Non si sottrae alla manifesta infondatezza il secondo motivo del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], perché generico e versato in fatto.La Corte territoriale ha valorizzato le innumerevoli occasioni in cui coloro che devonointerloquire con le società (creditori, professionisti, dipendenti) si rivolgevano al ricorrente,richiamando i numerosi elementi indicati alle pagine da 68 a 73 della sentenza di primogrado, in cui sono stati messi in evidenza i molteplici documenti rinvenuti dagli inquirenti chericonducevano al ricorrente l’amministrazione di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e delle societàcollegate, in particolare le mail che svelavano come costui si occupasse personalmente ditutte le questioni riguardanti il personale dipendente delle aziende del gruppo, decidesse iprezzi delle forniture ed effettuasse gli ordini di acquisto per le società del gruppo,costituendo il punto di riferimento per tutte le questioni inerenti ai pagamenti, fosse ildestinatario delle fatture quietanzate dei fornitori delle società, nonché dei preventivi per laristorazione o per la manutenzione dei locali, richiamando infine l’esito della perquisizionepresso l’abitazione di costui, dove erano stati rinvenuti, oltre che numerosi documenti, 18assegni per l’importo complessivo di 100.000,00 euro emessi dal legale rappresentante diuna delle società del gruppo, nonché gli accertamenti della Guardia di Finanza, in base aiquali le spese legali del ricorrente erano state registrate nella contabilità di una delle societàdel gruppo e, nelle vicende relative alla risoluzione del contratto di affitto di azienda dellaAntica [OSCURATO:PERSONA], aveva rappresentato l’azienda, nonostante il legale rappresentante fosse ilpadre.

Alla stregua di tali emergenze, i giudici di merito hanno, senza vizi logici, messo inrisalto il ruolo preminente del ricorrente nella gestione del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], tale dasvolgere funzioni amministrative, direttive e gestionali delle varie imprese del gruppo.In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fonti dimostrativeacquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delle due conformi sentenzedi merito circa il ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] delle aziende del c.d.gruppo [OSCURATO:SOCIETA] non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate invero in terminiassertivi e non adeguatamente specifici.5.

Sono, invece, fondati, per quanto si dirà, il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che si dolgono della mancatadeclaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente allefatture per operazioni inesistenti emesse nell’anno 2013 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dallaAntica [OSCURATO:PERSONA].Ora, sebbene le ultime fatture emesse nell’anno 2013 dalla [OSCURATO:SOCIETA].(10/07/2013) e dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) non siano anteriori di oltre dieci anni (che,all’epoca rappresentava il termine massimo di prescrizione per il reato di cui all’art. 8 d.lgs.n. 74 del 2000) rispetto all’emissione della sentenza di secondo grado (13/07/2023),dovendosi considerare anche un periodo di sospensione dei termini di prescrizione di 154giorni, la non manifesta infondatezza del primo motivo dei ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalTorcetta rende i rapporti processuali validamente instaurati e, conseguentemente, laimpugnata sentenza della Corte di appello di Firenze deve essere annullata senza rinviolimitatamente alle condotte realizzate fino al 19 settembre 2015 perché estinte perprescrizione.In specie, il termine massimo di prescrizione dei contestati reati di cui agli artt. 2 e 8d.lgs. n. 74 del 2000 è, ratione temporis, di dieci anni (il massimo della pena per entrambe leimputazioni è stato elevato a otto anni a decorrere dal 27/10/2019, quindi in epocasuccessiva all’epoca di commissione delle condotte di cui si tratta), per cui, considerando ilperiodo di 154 giorni di sospensione del decorso della prescrizione, alla data di emissionedella presente sentenza, non sono prescritte tutte le condotte successive al 19 settembre2015.6.

Sono conseguentemente assorbite le doglianze, contenute nel quinto motivo deiricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], relative agli aumenti di pena per i reati satellite,dovendo procedersi in sede di rinvio alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.7.

Il sesto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Lamenta il ricorrente il mancato adempimento dell’obbligo motivazionale da parte dellaCorte territoriale sul motivo di appello che invocava il riconoscimento delle circostanzeEffettivamente, sebbene la difesa dell'imputato avesse formulato, in seno all’atto diappello, richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (v. pagina 9 delricorso per cassazione), la Corte di appello ne ha omesso la disamina.

Risulta, quindi,integrata la dedotta carenza motivazionale che vizia parzialmente l'atto decisorio e neimpone l'annullamento con rinvio sul punto, investendo il rilievo un ambito della decisionerimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.8.

Fondati sono i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi,proposti da [OSCURATO:PERSONA], relativamente al vizio di motivazione circa l’affermazione diresponsabilità quale professionista incaricata di gestire la contabilità nella veste di maggioreazionista della CED [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Giova premettere in proposito che, diversamente dall’amministratore di fatto e di dirittodelle società, il professionista risponde del concorso nel reato del cliente assistito allorché lafrazione di condotta realizzata, consistita nel fornire consigli sui mezzi giuridici idonei aperseguire il risultato o nel compiere attività dirette a garantire l'impunità o a favorire orafforzare l'altrui proposito criminoso, sia stata posta in essere nella piena consapevolezza dicontribuire materialmente al complessivo perfezionamento del reato e al perseguimento delfine specifico di evasione (Sez. 3, n. 37642 del 06/06/2024, Tomasi, Rv. 286978).Tanto premesso, come rileva anche il Procuratore generale, la motivazione della Corteterritoriale appare carente, poiché, a parte il riferimento ad uno scambio di mail avvenuto indata 06/03/2012, vale a dire in un periodo ormai coperto da prescrizione, avente per oggettola giustificazione di un passaggio di denaro da una ad altra società del gruppo, manca unadeguato vaglio critico che le doglianze mosse dalla difesa avrebbero reso necessario: nonvengono, infatti, adeguatamente confutate le osservazioni contenute nei motivi di gravamedella difesa che avevano contestato sia la mancata individuazione delle condotte riferibili allaconsulente in relazione alle contestazioni mosse in rubrica, sia la prova del dolo specifico dievasione in capo alla consulente medesima, dolendosi, inoltre, del mancato esattoinquadramento dei rapporti tra il gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e la ricorrente, nonché della mancataconsiderazione della testimonianza dell’amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delprogramma informatico che metteva in condivisione la contabilità tra la [OSCURATO:PERSONA].r.l. e gli uffici del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], e senza infine alcuna valutazione delle osservazionidifensive mosse alla corrispondenza via mail, valorizzata dal Tribunale e posta afondamento della affermazione di responsabilità della ricorrente.Sotto tale profilo, ovverosia in ragione del mancato confronto con le deduzionidifensive, suscettibili di incidere, almeno in via potenziale, sulla conferma del giudizio dicolpevolezza dell’imputata, la sentenza impugnata presenta quindi una lacuna motivazionaleche ne impone l’annullamento, dovendosi al riguardo richiamare la costante e condivisaaffermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 8947 del 16/02/2016, Rv. 265848), secondo cuiil giudizio di appello ha la precisa funzione di garantire non solo il controllo della legittimitàdella progressione processuale e della tenuta logica della motivazione del primo giudice, maestende il suo sindacato alla analisi del fatto, ovvero delle prove che accertano il fatto,ovviamente nei limiti del devoluto; la dimensione fattuale della vicenda processuale trovainfatti la sua definizione ultima proprio nel giudizio di secondo grado, dato che nessunaulteriore valutazione è consentita in sede di legittimità fuori della (invero residuale) area deltravisamento della prova.9.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle condotte realizzate fino al 19settembre 2015 perché estinte per prescrizione, con rinvio ad altra Sezione della Corte diappello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e dell’ammontaredella confisca per equivalente - rendendosi al riguardo necessarie valutazioni di merito nonconsentite in questa sede -, relativamente alle condotte successive al 19 settembre 2015,per le quali è irrevocabile l’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc.pen.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati nel resto.Alla stregua delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo, la sentenza deveessere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altraSezione della Corte di appello di Firenze che tenga conto di quanto sopra indicato.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e TorcettaGaetano limitatamente alle condotte realizzate fino al 19 settembre 2015 perché estinte perprescrizione.

Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per larideterminazione del trattamento sanzionatorio a loro carico e dell'ammontare della confiscaper equivalente ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze.

Visto l'art. 624 c.p.p.dichiara la irrevocabilita' della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilita'di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti successivi al 19 settembre 2015.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizioad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 13/07/2023 della Corte di appello di Firenze;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. AntonioCostantini, che ha concluso per: l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione peri delitti di cui al capo 1) contestati sino al 2015 e per i delitti di cui al capo 2) antecedenti al27 settembre 2015; l’annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e GaetanoTorcetta limitatamente al trattamento sanzionatorio e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sullaresponsabilità;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Prato, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Prato, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di GraziaSpina, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Firenze, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12 ottobre 2021, il Tribunale di Firenze condannava GaetanoTorcetta e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni di reclusione ciascuno e [OSCURATO:PERSONA] pena di tre anni e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agliartt. 110, 81 cpv. cod. pen., 2 e 8 d.lgs. n. 74/2000, descritti nei capi 1) e 2) dell’imputazione,[OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di fatto di varie imprese, [OSCURATO:PERSONA] in qualità dicommercialista, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante di varie imprese, applicandole pene accessorie di legge e disponendo la confisca anche per equivalente.Con sentenza del 13 luglio 2023, la Corte di appello di Firenze, dichiarato estinto perprescrizione il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 relativo all’anno di imposta 2011 perGrazia [OSCURATO:PERSONA], dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000relativi all’anno di imposta 2011 e i reati di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 relativi allefatture emesse nell’anno 2012 per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminava inanni tre e mesi quattro la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi otto direclusione la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni tre e mesi due di reclusione lapena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riducendo la confisca per equivalente e confermandonel resto.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, [OSCURATO:PERSONA], GaetanoTorcetta e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso percassazione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato cinque motivi.3.1. Con un primo motivo, la difesa denuncia violazione di legge per omessadichiarazione di nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale in data 10/12/2019 e dellasentenza per violazione dell’art. 552, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per indeterminatezzadei capi di imputazione.Lamenta la ricorrente che, a fronte di una pluralità di fatture emesse ed utilizzate nelcorso di diversi anni, dal 2010 al 2017, e tra una pluralità di società, era indispensabile, pergarantire appieno il diritto di difesa, sapere con precisione quelle contestate perchè ritenuterelative ad operazioni inesistenti, e non limitarsi ad indicare la quantità complessiva, senzaalcun riferimento analitico.Sebbene il Tribunale, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse invitato il Pubblico ministero aprecisare ulteriormente il capo di imputazione, il Pubblico ministero si era limitato arichiamare la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata in atti che, tuttavia, nonspecificava, rispetto ad ogni annualità e ad ogni società, le fatture oggetto di contestazione,limitandosi al mero dato quantitativo delle complessive fatture ritenute relative ad operazioniinesistenti.Aggiunge la difesa che la fondatezza dell’eccezione è provata dal fatto che il Pubblicoministero, in sede di discussione, ha depositato un prospetto riepilogativo nel quale, per laprima volta, sono state analiticamente indicate, per ogni annualità e per ogni società, lefatture relative ad operazioni inesistenti.3.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione agli artt.2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 192 cod. proc. pen. rispetto alla valutazione dellasussistenza dell’elemento materiale dell’emissione ed utilizzazione di fatture per operazioniinesistenti, nonché vizio della motivazione in merito alla falsità delle fatture in contestazione.Lamenta la difesa che le fatture gemelle, cioè modificate dopo l’emissione, con lamodifica del ricarico sul prezzo di acquisto dal 35% al 170% riguardava solo 45 fattureemesse nell’anno 2012 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. verso l’[OSCURATO:PERSONA], non tutte le fatture incontestazione; e, comunque, su tali fatture, sostituite con importi maggiorati, relative al soloanno 2012, la difesa aveva osservato che ciò corrispondeva alla necessità di correggereerrori di compilazione che potevano essere corretti senza particolari formalità, prima dellaloro annotazione sui registri IVA, senza che la Corte fiorentina si sia espressa su taliosservazioni e senza aver indicato il giusto e corretto ricarico per ogni prodottomerceologico.Quanto alla fatturazione emessa nell’anno 2013 dalla [OSCURATO:SOCIETA] per corrispettivosuperiore a quello previsto di euro 15.000,00 per il franchising ed alle operazioni per lefatture emesse a conguaglio per servizi extra contratto, ritenute totalmente inesistenti perchésprovviste di documentazione, obietta la difesa che la prova della insussistenza delleoperazioni non può farsi discendere dalla assenza di documentazione, perché nei contratti diprestazione di servizio non è richiesta la forma scritta ad substantiam, specie nell’ambito digruppi con matrice intrafamiliare, come nel caso in esame, in cui la ricorrente ha ricoperto laveste di amministratore nella società emittente e in quelle riceventi.Quanto alle società diverse dalla [OSCURATO:SOCIETA] che presentavano criticità diverse dallec.d. fatture gemelle, le obiezioni difensive, mosse nel secondo motivo di appello, sono statedisattese con motivazione carente, essendosi la Corte limitata a condividere leconsiderazioni svolte nella sentenza di primo grado, senza apportare un contributoautonomo.3.3. Con un terzo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione in ordine allavalutazione della sussistenza dell’elemento psicologico (dolo generico e dolo specifico)dell’evasione.Lamenta la difesa che la Corte fiorentina non ha spiegato le ragioni per le quali laricorrente fosse chiamata a rispondere dei reati fiscali a fronte della presenza di unamministratore di fatto, sottolineando la contraddittorietà del giudizio di responsabilità neiconfronti della ricorrente, quale soggetto attivo del reato in ordine alla frode fiscale,allorquando il giudice di merito afferma il ruolo preminente dell’amministratore di fatto, cheriunisce nella sua persona il complesso delle funzioni amministrative, direttive e gestionalidelle imprese fra loro collegate e ritiene responsabile, quale concorrente esterno, GraziaVignozzi, titolare dello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza che emerga un collegamentoprobatorio circa un legame con la ricorrente.Aggiunge la difesa che il giudice di merito ha ritenuto sussistente, in capoall’amministratore di diritto, il dolo di evasione, senza indicare il contributo, morale omateriale, fornito dalla ricorrente nell’evento, fondando il giudizio di responsabilità suelementi di mero sospetto, non sufficienti a ritenere provata la consapevolezza del sistemafraudolento e della finalità elusiva perseguita dall’amministratore di fatto, essendosi inpresenza di realtà commerciali effettivamente sussistenti e attive con una contabilità che,almeno all’apparenza, risultava regolare agli occhi dell’amministratore di diritto.3.4. Con un quarto motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione, in relazioneall’intervenuta prescrizione, alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza diappello, del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per le fatture emesse dalla Torracchionenell’anno 2013, essendo datata l’ultima fattura di quell’anno [OSCURATO:DATA_NASCITA].Deduce la difesa che, dovendo individuarsi il momento consumativo del reato di cuiall’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nell’ipotesi di plurime fatture emesse nel medesimo anno,nella data di emissione dell’ultima fattura, l’ultima fattura emessa nel 2013 dallaTorracchione era datata 10/07/2013, sicchè, alla data della sentenza di appello, emessa il13/07/2023, il periodo decennale di prescrizione del reato era già trascorso, per cui la Cortefiorentina avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000relativamente alle fatture emesse nell’anno 2013 dalla [OSCURATO:SOCIETA].3.5. Con un quinto motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione agliaumenti di pena determinati in mesi due di reclusione per ciascun reato senza alcunamotivazione.Lamenta la difesa che, per la scelta di procedere ad un aumento automatico di duemesi di reclusione per ogni reato satellite, il giudicante non ha fornito una adeguata ecoerente motivazione, non avendo tenuto conto del diverso importo delle evasioni e del ruolosecondario rivestito dalla ricorrente, in presenza di un amministratore di fatto cui è stato4. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato sei motivi.4.1. Con un primo motivo, sovrapponibile al primo motivo della ricorrente [OSCURATO:PERSONA],la difesa denuncia violazione di legge per omessa dichiarazione di nullità dell’ordinanzaemessa dal Tribunale in data 10/12/2019 e della sentenza per violazione dell’art. 552,comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per indeterminatezza dei capi di imputazione. Si rimandasul punto alla esposizione del motivo di cui al paragrafo 3.1.4.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione allavalutazione, in capo al ricorrente, del ruolo di amministratore di fatto del c.d. gruppoTorracchione.Lamenta la difesa che, pur in presenza di amministratori di diritto, non meri prestanomidelle persone giuridiche, i giudici di merito non hanno spiegato quali fossero le effettivefunzioni dal ricorrente esercitate e tali da trasmodare dai poteri inerenti la figura del direttorecommerciale che il [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto nell’ambito delle imprese, tanto più che, nel casoin esame, si verteva nell’ambito di gruppo di imprese su base familiare, dove la prova deiruoli effettivamente svolti doveva essere più rigorosa, in virtù della sussistenza della c.d.affectio familiaris, sottolineando la mancanza dei c.d. indici dimostrativi dell’effettivo ruolodecisionale in seno alle società, costituite prima di una impresa autonoma da lui condotta,che non aveva sortito effetti positivi.4.3. Con un terzo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione in ordine alla falsitàmateriale delle fatture in contestazione.Deduce la difesa che le fatture gemelle, cioè modificate dopo l’emissione, con lamodifica del ricarico sul prezzo di acquisto dal 35% al 170% riguardava solo 45 fattureemesse nell’anno 2012 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. verso l’[OSCURATO:PERSONA], non tutte le fatture incontestazione; e, comunque, nonostante la difesa avesse censurato sul punto la decisione diprimo grado, la Corte fiorentina non si era espressa su tali osservazioni, né aveva indicato,rispetto alle ritenute sovrafatturazioni, il giusto e corretto ricarico per ogni prodottomerceologico.Quanto alla fatturazione emessa nell’anno 2013 dalla [OSCURATO:SOCIETA] per corrispettivosuperiore a quello previsto di euro 15.000,00 per il franchising ed alle operazioni per lefatture emesse a conguaglio per servizi extra contratto, ritenute totalmente inesistenti perchésprovviste di documentazione, obietta la difesa che la prova della insussistenza delleoperazioni non può farsi discendere dalla assenza di documentazione.4.4. Con un quarto motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione, in relazioneall’intervenuta prescrizione, alla data della pronuncia del dispositivo della sentenza diappello, del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] edalla [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2013, essendo datate le ultime fatture di quell’anno,rispettivamente, [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 16/04/2013.Deduce la difesa che, dovendo individuarsi il momento consumativo del reato di cuiall’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nell’ipotesi di plurime fatture emesse nel medesimo anno,nella data di emissione dell’ultima fattura, l’ultima fattura emessa nel 2013 dallaTorracchione era datata 10/07/2013, mentre l’ultima fattura emessa nel 2013 dalla AnticaPalmada era datata 16/04/2013, sicchè, alla data della sentenza di appello, emessa il13/07/2013, il periodo decennale di prescrizione del reato era già trascorso, per cui la Cortefiorentina avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000relativamente alle fatture emesse nell’anno 2013 dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].4.5. Con un quinto motivo, la difesa denuncia violazione di legge in relazione agliaumenti di pena determinati in mesi due di reclusione per ciascun reato senza alcunamotivazione.Lamenta la difesa che, per la scelta di procedere ad un aumento automatico di duemesi di reclusione per ogni reato satellite, il giudicante non ha fornito una adeguata ecoerente motivazione, non avendo tenuto conto del diverso importo delle evasioni.4.6. Con un sesto motivo, la difesa denuncia violazione di legge e difetto di motivazionein ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.Lamenta la difesa che la Corte fiorentina non aveva esposto le ragioni per le quali nonpotevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente.5. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi.5.1. Con un primo motivo, la difesa denuncia vizio della motivazione in relazione aicontestati reati.5.1.1. Con riferimento ala contestazione di essere tenutaria delle scritture contabili esocia al 90% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la difesa obietta che la tenuta della contabilità,quand’anche sia estesa alla materiale redazione delle fatture, non implichi, in automatico,una responsabilità del commercialista per l’eventuale emissione o utilizzo di fattureinesistenti, mancando la prova che il commercialista abbia agito con dolo specifico, ovverocon la consapevolezza e la volontà di concorrere al fine illecito di consentire a terzil’evasione di imposte.5.1.2. Con riferimento alla mail del 06/03/2012, inviata da [OSCURATO:PERSONA] (dipendente delCED) a [OSCURATO:PERSONA], osserva la difesa che, anche a volerle attribuire il significatoconferitole dai due giudicanti del merito, non può giustificare il concorso dell’imputata nelreato di emissione ed in quello di utilizzazione di ben 730 fatture riferibili anche a soggettidifferenti dalle due società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] interessate dalla mail; néavrebbero potuto essere valorizzate per il giudizio di responsabilità le ulteriori e non megliospecificate mail citate dal Tribunale e anche dall’atto di appello, mancando al riguardo ogni equalsiasi riferimento al contenuto delle stesse e ad un loro vaglio critico.5.1.3. Con riferimento all’elemento di colpevolezza relativo al numero ed al valorecomplessivo delle fatture emesse nel corso degli anni tra le varie società del gruppo, trattasidi una mera presunzione, se non addirittura di una mera asserzione come tale priva divalenza probatoria, non essendo dimostrata la partecipazione attiva del professionista allapredisposizione, registrazione o trasmissione delle fatture false con la consapevolezza evolontà di concorrere al fine illecito di consentire a terzi l’evasione di imposte.Aggiunge la difesa che, nella sentenza impugnata, non viene fatta alcuna distinzionetra i due reati contestati e nessun cenno viene effettuato in merito alla ritenuta sussistenzadell’elemento soggettivo proprio dei due reati.5.2. Con un secondo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione in relazioneall’omesso esame delle specifiche e particolareggiate censure mosse dalla difesadell’imputata alla sentenza di primo grado.5.2.1. Con riferimento alla inesistenza e/o insufficienza di prova del concorso dellaricorrente nel reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, la difesa rileva che la ricorrente nonaveva mai avuto mandato a gestire la contabilità delle imprese del gruppo [OSCURATO:SOCIETA],essendo tale mandato stato conferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che si appoggiava allaricorrente quale intermediaria abilitata alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi equale consulente per pratiche ed adempimenti in ambito fiscale e tributario e praticheamministrative, come chiarito dalla teste Tesi, nella cui testimonianza era stato spiegato chela ricorrente era affidataria di quegli incarichi, altamente specializzati, che esulavano dagliadempimenti tipici di un centro elaborazione dati, non comprendenti la compilazione dellefatture. Quanto alla mail del 06/03/2012, inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente, la tesi hachiarito che la risoluzione di tali problematiche non competeva alla ricorrente.I giudici di merito avevano ignorato la testimonianza della Tesi per dare credito a quelladella [OSCURATO:PERSONA], invece caratterizzata da molte imprecisioni, che tuttavia, quale giovanedipendente, chiedeva istruzioni a tutta una serie di persone, in ciò collimando con quantosostenuto dalla difesa, tanto che, alla cessazione del rapporto di dipendenza della [OSCURATO:PERSONA],nessuno aveva più indicato la ricorrente come colei che dava istruzioni per registrazionicontabili relative al gruppo [OSCURATO:SOCIETA].Aggiunge la difesa che, per la tenuta della contabilità del gruppo, era utilizzato unprogramma denominato “Sigla”, che consentiva sia agli operatori del centro elaborazionedati, sia all’ufficio amministrativo del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] di intervenire direttamente sulleregistrazioni contabili.Quanto all’analisi dettagliata delle sedici mail indicate dal Tribunale quali elementiindiziari posti a fondamento della sentenza di condanna, deduce la difesa che il lorocontenuto – ad eccezione di due del 06/03/2012 e del 28/01/2015 – attiene ad argomenti peri quali la ricorrente prestava consulenze al gruppo [OSCURATO:SOCIETA] su incarico della [OSCURATO:SOCIETA]. ed è pertanto irrilevante rispetto alle contestazioni del reato di cui all’art. 8d.lgs. n. 74 del 2000.In ordine alle mail del 06/03/2012 e del 28/01/2015, in cui si parala di fatture, ribadiscela difesa che, anche a volerle interpretare in senso sfavorevole all’imputata, tali mail, in unarco di ben otto anni, non potevano costituire la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, di unconcorso della ricorrente nel reato proprio di emissione di fatture per operazioni inesistenti,ed anzi confermavano che la ricorrente non si occupasse della contabilità del gruppoTorracchione.In ordine alla fattura n. 20 del 06/10/2015, emessa da [OSCURATO:PERSONA] a Primipirales,recante una correzione a mano dell’oggetto della fattura e siglata con “VG”, osserva la difesache la correzione attiene ad un errore di battitura e che non vi può essere alcuna certezzache la correzione sia riconducibile alla ricorrente.In ordine alla rilevanza probatoria del brogliaccio manoscritto senza data conpromemoria manoscritto “detto GZ lasciare così”, in riferimento al quale il giudice di primecure aveva attribuito la sigla GZ alla ricorrente, osserva la difesa che trattasi di undocumento senza data e che non è dato comprendere perché la sigla GZ venga riferitaall’imputata, non contenendone neppure le iniziali.5.2.2. Con riferimento alla inesistenza e/o insufficienza di prova del concorso dellaricorrente nel reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, la difesa eccepisce una totalemancanza di motivazione specifica sugli elementi costitutivi del reato, rilevando l’assenza didocumenti, testimonianze o intercettazione atti a provare gli asseriti accordi criminosi tra laricorrente e gli amministratori delle aziende del gruppo [OSCURATO:SOCIETA].6. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di GraziaVignozzi, con la quale si ribadiscono le argomentazioni contenute nel ricorso, condividendosile conclusioni del Procuratore generale in merito alla prescrizione dei reati di cui al capo 1)contestati fino al 2015 ed i delitti di cui al capo 2) antecedenti al 27 settembre 2015 edinsistendo per un annullamento senza rinvio, in mancanza di elementi a fondamento di unapronuncia di colpevolezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo motivo delricorso presentato dal [OSCURATO:PERSONA], tra loro sovrapponibili e congiuntamente esaminati, sonoinfondati.La più recente giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio manifesta adesione, è ormaiassestata nel senso che, in caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capodi imputazione, al giudice del dibattimento, prima di dichiarare la nullità del decreto chedispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen., (o del decreto di citazionea giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma 2, cod. proc. pen.), è consentita la sollecitazione,rivolta al pubblico ministero, a integrare o precisare la contestazione, al fine di adeguarel'accusa agli elementi di fatto e di diritto evidenziati dal giudice (Sez. 5, n. 27298 del01/07/2025, P., Rv. 288404; Sez. 2, n. 30440 del 14/03/2024, Vena, Rv. 286744).Tale orientamento trova la propria condivisa ragion d'essere nella necessità di evitareregressioni del procedimento che non siano strettamene funzionali all'assolvimento dellefinalità del processo, atteso che il principio di economia e di ragionevole durata dello stessoimpongono che non venga adottata una declaratoria di nullità se, prima, non sia stata svoltal'attività necessaria (nella specie, l'invito al pubblico ministero a integrare o a precisarel'accusa) a rimuovere la causa di nullità.E’ quanto avvenuto nel caso in esame: dalle conformi decisioni sul punto dei giudici dimerito emerge che, a seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale di Firenze all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Pubblico ministero depositava in Cancelleria una memoria con la quale,rendeva espliciti e dettagliati i riferimenti alle fatture relative ad operazioni inesistenti indicatenei capi di incolpazione, in tal modo consentendo un compiuto esercizio del diritto di difesa.Da ciò deriva la infondatezza delle doglianze.2. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso diGaetano [OSCURATO:PERSONA], anch’essi congiuntamente esaminati perché connessi, sonomanifestamente infondati perché versati in fatto e generici.I giudici di merito hanno, infatti, precisato in proposito, senza vizi logici, che, tra lefatture per operazioni relative ad operazioni inesistenti per sovrafatturazione, erano stateprese in considerazione soltanto quelle modificate dopo l’emissione, con valori di ricaricocompresi fra il 35% ed il 170%, ritenute per questo prive di giustificazione e finalizzate adaumentare i costi dell’impresa destinataria, non essendo sostenibile che un siffatto ricaricopotesse essere sorretto da una logica imprenditoriale, tanto più che l’integrale mancatopagamento delle fatture rivelava il dolo di evasione (cfr. Sez. 3, n. 24130 del 23/05/2025,ulteriore della fittizietà dell’operazione, denotando la mancanza di un’effettiva volontànegoziale da parte del destinatario della fattura). Allo stesso modo, quanto alla mancatapresenza di documentazione a supporto, è stato congruamente affermato che, anche in uncontesto familiare, non era giustificabile che le fatture per prestazioni di servizi fossero privedi documentazione a sostegno, diversamente ciò costituendo uno strumento per realizzarevantaggi fiscali non consentiti (cfr. anche in questo caso Sez. 3, n. 24130 del 23/05/2025,cit., secondo cui «l’emissione di fatture relative a beni non rinvenibili o la cui effettivaesistenza non è comprovata da alcun riscontro materiale, integra il reato di frode fiscale exartt. 2 ed 8, d. lgs. n. 74 del 2000, attesa l’inesistenza oggettiva delle operazioni oggettodelle fatture, essendo queste ultime unicamente destinate a creare un’apparentelegittimazione fiscale per ridurre fraudolentemente l’imponibile»).Pertanto, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risultasorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti dimerito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601): l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo delladecisione, è bene ricordare, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandatoalla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata,senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito siè avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioniprocessuali; la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testodel provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significadimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o dilogica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito unadiversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti alsuo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura ointerpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino,Rv. 202903).3. Il terzo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reati tributari, l'amministratoredi una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degliobblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agitoquali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allostesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penalea titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possanoscaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale per la sempliceaccettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. 3, n. 46834 del 21/09/2023, Berti; Sez.Peraltro, con riferimento agli obblighi dichiarativi, la più recente elaborazionegiurisprudenziale ha affermato che il legale rappresentante di un ente che non abbia dellostesso l'effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazionedei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principaledella condotta, in quanto direttamente obbligato "ex lege" a presentare le dichiarazionirelative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche,che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l'amministrazione,anche di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201). In motivazione laSuprema Corte ha specificato che "si tratta di obblighi dichiarativi gravanti direttamente edimmediatamente sul legale rappresentante dell'ente secondo quanto dispongono gli artt. 1,comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relativealle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devonoessere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chine ha l'amministrazione, anche di fatto. La responsabilità omissiva del legale rappresentantedell'ente, dunque, non deriva dall'applicazione dell'art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dallaviolazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell'obbligo gravante direttamentesu di lui, obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione dicui all'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l'autore e qualificando il reato stessocome a "soggettività ristretta" che può essere commesso solo da chi sia obbligato, perlegge, a presentare la dichiarazione", e la ricorrente non ha negato di aver sottoscrittoproprio quelle dichiarazioni che indicavano il debito poi non assolto.Del tutto coerentemente con i principi esposti, i giudici di merito hanno ritenuto, convalutazione non sindacabile in sede di legittimità perché logicamente ed adeguatamenteargomentata, che il ruolo di amministratore di diritto rivestito dalla ricorrente non erasufficiente a precludere un giudizio di responsabilità, essendo emerse violazionisistematiche, corrispondenti ad uno schema operativo ben preciso e ripetuto nel tempo.Del resto, spiegano i giudici di primo grado (v. pagine 86-88 della sentenza) che laricorrente, oltre a svolgere attività di tipo operativo all’interno del ristorante, si curava anchedella direzione commerciale e del coordinamento delle prestazioni lavorative dei dipendenti,occupandosi della sottoscrizione di documenti amministrativi ed anche rapportandosi allalegale rappresentante della società che si occupava della contabilità delle aziende delgruppo.4. Non si sottrae alla manifesta infondatezza il secondo motivo del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], perché generico e versato in fatto.La Corte territoriale ha valorizzato le innumerevoli occasioni in cui coloro che devonointerloquire con le società (creditori, professionisti, dipendenti) si rivolgevano al ricorrente,richiamando i numerosi elementi indicati alle pagine da 68 a 73 della sentenza di primogrado, in cui sono stati messi in evidenza i molteplici documenti rinvenuti dagli inquirenti chericonducevano al ricorrente l’amministrazione di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e delle societàcollegate, in particolare le mail che svelavano come costui si occupasse personalmente ditutte le questioni riguardanti il personale dipendente delle aziende del gruppo, decidesse iprezzi delle forniture ed effettuasse gli ordini di acquisto per le società del gruppo,costituendo il punto di riferimento per tutte le questioni inerenti ai pagamenti, fosse ildestinatario delle fatture quietanzate dei fornitori delle società, nonché dei preventivi per laristorazione o per la manutenzione dei locali, richiamando infine l’esito della perquisizionepresso l’abitazione di costui, dove erano stati rinvenuti, oltre che numerosi documenti, 18assegni per l’importo complessivo di 100.000,00 euro emessi dal legale rappresentante diuna delle società del gruppo, nonché gli accertamenti della Guardia di Finanza, in base aiquali le spese legali del ricorrente erano state registrate nella contabilità di una delle societàdel gruppo e, nelle vicende relative alla risoluzione del contratto di affitto di azienda dellaAntica [OSCURATO:PERSONA], aveva rappresentato l’azienda, nonostante il legale rappresentante fosse ilpadre. Alla stregua di tali emergenze, i giudici di merito hanno, senza vizi logici, messo inrisalto il ruolo preminente del ricorrente nella gestione del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], tale dasvolgere funzioni amministrative, direttive e gestionali delle varie imprese del gruppo.In definitiva, in quanto sorretto da considerazioni coerenti con le fonti dimostrativeacquisite e comunque non manifestamente illogiche, il giudizio delle due conformi sentenzedi merito circa il ruolo di amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA] delle aziende del c.d.gruppo [OSCURATO:SOCIETA] non presta il fianco alle doglianze difensive, formulate invero in terminiassertivi e non adeguatamente specifici.5. Sono, invece, fondati, per quanto si dirà, il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che si dolgono della mancatadeclaratoria di estinzione del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente allefatture per operazioni inesistenti emesse nell’anno 2013 dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dallaAntica [OSCURATO:PERSONA].Ora, sebbene le ultime fatture emesse nell’anno 2013 dalla [OSCURATO:SOCIETA].(10/07/2013) e dalla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) non siano anteriori di oltre dieci anni (che,all’epoca rappresentava il termine massimo di prescrizione per il reato di cui all’art. 8 d.lgs.n. 74 del 2000) rispetto all’emissione della sentenza di secondo grado (13/07/2023),dovendosi considerare anche un periodo di sospensione dei termini di prescrizione di 154giorni, la non manifesta infondatezza del primo motivo dei ricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalTorcetta rende i rapporti processuali validamente instaurati e, conseguentemente, laimpugnata sentenza della Corte di appello di Firenze deve essere annullata senza rinviolimitatamente alle condotte realizzate fino al 19 settembre 2015 perché estinte perprescrizione.In specie, il termine massimo di prescrizione dei contestati reati di cui agli artt. 2 e 8d.lgs. n. 74 del 2000 è, ratione temporis, di dieci anni (il massimo della pena per entrambe leimputazioni è stato elevato a otto anni a decorrere dal 27/10/2019, quindi in epocasuccessiva all’epoca di commissione delle condotte di cui si tratta), per cui, considerando ilperiodo di 154 giorni di sospensione del decorso della prescrizione, alla data di emissionedella presente sentenza, non sono prescritte tutte le condotte successive al 19 settembre2015.6. Sono conseguentemente assorbite le doglianze, contenute nel quinto motivo deiricorsi proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], relative agli aumenti di pena per i reati satellite,dovendo procedersi in sede di rinvio alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.7. Il sesto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato.Lamenta il ricorrente il mancato adempimento dell’obbligo motivazionale da parte dellaCorte territoriale sul motivo di appello che invocava il riconoscimento delle circostanzeEffettivamente, sebbene la difesa dell'imputato avesse formulato, in seno all’atto diappello, richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (v. pagina 9 delricorso per cassazione), la Corte di appello ne ha omesso la disamina. Risulta, quindi,integrata la dedotta carenza motivazionale che vizia parzialmente l'atto decisorio e neimpone l'annullamento con rinvio sul punto, investendo il rilievo un ambito della decisionerimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.8. Fondati sono i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perché connessi,proposti da [OSCURATO:PERSONA], relativamente al vizio di motivazione circa l’affermazione diresponsabilità quale professionista incaricata di gestire la contabilità nella veste di maggioreazionista della CED [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Giova premettere in proposito che, diversamente dall’amministratore di fatto e di dirittodelle società, il professionista risponde del concorso nel reato del cliente assistito allorché lafrazione di condotta realizzata, consistita nel fornire consigli sui mezzi giuridici idonei aperseguire il risultato o nel compiere attività dirette a garantire l'impunità o a favorire orafforzare l'altrui proposito criminoso, sia stata posta in essere nella piena consapevolezza dicontribuire materialmente al complessivo perfezionamento del reato e al perseguimento delfine specifico di evasione (Sez. 3, n. 37642 del 06/06/2024, Tomasi, Rv. 286978).Tanto premesso, come rileva anche il Procuratore generale, la motivazione della Corteterritoriale appare carente, poiché, a parte il riferimento ad uno scambio di mail avvenuto indata 06/03/2012, vale a dire in un periodo ormai coperto da prescrizione, avente per oggettola giustificazione di un passaggio di denaro da una ad altra società del gruppo, manca unadeguato vaglio critico che le doglianze mosse dalla difesa avrebbero reso necessario: nonvengono, infatti, adeguatamente confutate le osservazioni contenute nei motivi di gravamedella difesa che avevano contestato sia la mancata individuazione delle condotte riferibili allaconsulente in relazione alle contestazioni mosse in rubrica, sia la prova del dolo specifico dievasione in capo alla consulente medesima, dolendosi, inoltre, del mancato esattoinquadramento dei rapporti tra il gruppo [OSCURATO:SOCIETA] e la ricorrente, nonché della mancataconsiderazione della testimonianza dell’amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delprogramma informatico che metteva in condivisione la contabilità tra la [OSCURATO:PERSONA].r.l. e gli uffici del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], e senza infine alcuna valutazione delle osservazionidifensive mosse alla corrispondenza via mail, valorizzata dal Tribunale e posta afondamento della affermazione di responsabilità della ricorrente.Sotto tale profilo, ovverosia in ragione del mancato confronto con le deduzionidifensive, suscettibili di incidere, almeno in via potenziale, sulla conferma del giudizio dicolpevolezza dell’imputata, la sentenza impugnata presenta quindi una lacuna motivazionaleche ne impone l’annullamento, dovendosi al riguardo richiamare la costante e condivisaaffermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 8947 del 16/02/2016, Rv. 265848), secondo cuiil giudizio di appello ha la precisa funzione di garantire non solo il controllo della legittimitàdella progressione processuale e della tenuta logica della motivazione del primo giudice, maestende il suo sindacato alla analisi del fatto, ovvero delle prove che accertano il fatto,ovviamente nei limiti del devoluto; la dimensione fattuale della vicenda processuale trovainfatti la sua definizione ultima proprio nel giudizio di secondo grado, dato che nessunaulteriore valutazione è consentita in sede di legittimità fuori della (invero residuale) area deltravisamento della prova.9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle condotte realizzate fino al 19settembre 2015 perché estinte per prescrizione, con rinvio ad altra Sezione della Corte diappello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e dell’ammontaredella confisca per equivalente - rendendosi al riguardo necessarie valutazioni di merito nonconsentite in questa sede -, relativamente alle condotte successive al 19 settembre 2015,per le quali è irrevocabile l’accertamento di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc.pen. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati nel resto.Alla stregua delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo, la sentenza deveessere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altraSezione della Corte di appello di Firenze che tenga conto di quanto sopra indicato. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e TorcettaGaetano limitatamente alle condotte realizzate fino al 19 settembre 2015 perché estinte perprescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per larideterminazione del trattamento sanzionatorio a loro carico e dell'ammontare della confiscaper equivalente ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Visto l'art. 624 c.p.p.dichiara la irrevocabilita' della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilita'di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai fatti successivi al 19 settembre 2015.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizioad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12072/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris