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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 12337/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10029/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMA E FINANZE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato; -resistenti- avverso la SENTENZA n. 688/2023 emessa dallaCORTE D'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i resistenti svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10029/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMA E FINANZE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato; -resistenti- avverso la SENTENZA n. 688/2023 emessa dallaCORTE D'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i resistenti svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso
Decreto Cassazione n. 12337/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris