CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08171/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11963/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] pec: [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di ricevere tutte lecomunicazioni ai seguenti numeri 02/91770450, [OSCURATO:TELEFONO],indirizzI pec: [OSCURATO:EMAIL] eignazioabrignani@ordineavvocatiroma.org-controricorrente-Numero registro generale 11963/2023Numero sezionale 3884/2025Numero di raccolta generale 8171/2026Data pubblicazione 01/04/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 679/2023depositata il 23/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda trae origine dal ricorso monitorio proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., volto a ottenere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento della somma di euro 169.888,18, oltre interessi e spese, atitolo di rate insolute del contratto di mutuo stipulato il 13 marzo 2006dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., per l’importo di euro 220.000,00.La banca deduceva che il credito azionato trovava fondamento nellafideiussione omnibus sottoscritta dalla Fiorentini il 20 dicembre 2006, agaranzia delle obbligazioni assunte dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., entro illimite di euro 277.000,00.1.1. Avverso il decreto ingiuntivo n. 367/2018, emesso dal Tribunale diPesaro il 26 aprile 2018, proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA],deducendo la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2, comma 2,lett. a), l. n. 287/1990, in quanto riproduttiva di talune clausole contenutenello schema-tipo elaborato dall’ABI, ritenuto dalla Banca d’Italiaintegrante una intesa restrittiva vietata dalla normativa antitrust.Con sentenza n. 846/2019, il Tribunale di Pesaro accoglieva l’opposizione,dichiarando la nullità della fideiussione per avere essa riprodotto, agli artt.2, 6, 8 e 9, le clausole di “sopravvivenza”, “reviviscenza” e “rinuncia aitermini ex art. 1957 c.c.” previste nello schema ABI del 2003; revocava,per l’effetto, il decreto opposto e condannava [OSCURATO:SOCIETA].,cessionaria del credito già di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., al pagamentodelle spese di lite.Numero registro generale 11963/2023Numero sezionale 3884/2025Numero di raccolta generale 8171/2026Data pubblicazione 01/04/20262. Con sentenza n. 679/2023, depositata il 24 aprile 2023, la Corted’appello di Ancona accoglieva l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]2018 s.r.l. e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di litedi entrambi i gradi di giudizio.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.3.1. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. illustrato damemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo parte ricorrente denunzia «violazione dell’art.360 n. 3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418,1419 c.c. e art. 2 L. 287/90 – omessa motivazione».Lamenta che la Corte di merito, facendo applicazione dei principi enunciatidelle Sezioni Unite di questa corte con la Sentenza n. 41994/2021, hapronunciato declaratoria di nullità parziale delle singole clausole, senzafornire motivi in ordine alle deduzioni della difesa della ricorrente, la qualerappresentava che esse erano tali da incidere sulla causa in concreto delcontratto, costituente, anche per effetto di dette clausole, un contrattoautonomo di garanzia.Deduce che un contratto di fideiussione omnibus come quello in esame sianullo nella sua interezza poiché lede sia diritti soggettivi dei privati sia ilcorretto andamento del mercato economico di settore.In tal senso, osserva la ricorrente che le clausole in questione sono tali daincidere sulla causa in concreto dell’accordo, costituente, al fondo, uncontratto autonomo di garanzia.A sostegno di tale conclusione richiama l’art. 6 del contratto, secondo lacui previsione «i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restanointegri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senzache essa sia tenuta ad escutere il debitore o fideiussore medesimo oNumero registro generale 11963/2023Numero sezionale 3884/2025Numero di raccolta generale 8171/2026Data pubblicazione 01/04/2026qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957c.c., che si intende derogato».Tale previsione non corrisponderebbe allo schema del contratto difideiussione, in quanto da essa deriva una duplice garanzia per la banca,che continua a gravare la posizione del garante per l’intero importo, anchese una porzione di questo sia già stata incassata.Assume, ancora, che la “manifesta nullità dell’intero negozio” deriva dallacontrarietà a norme imperative dell’art. 8 del contratto medesimo,secondo cui «nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarateinvalide per qualsiasi causa, la fideiussione si intende fin d’ora estesa agaranzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate».Deduce, in proposito, che la nullità della detta clausola comporta la nullitàdell’intero vincolo ai sensi dell’art. 1418 c.c., poiché l’entità della garanziaprestata costituisce causa in concreto di un contratto di fideiussione.Riferisce, inoltre, che la centralità che riveste tale clausola con riguardoalla decisione di sottoscrivere l’accordo non permette di richiamare lanullità soltanto parziale del contratto con sostituzione ex lege dellaclausola ritenuta nulla.Conclude, pertanto, che l’identità tra il contratto di fideiussione oggetto dicausa e il modello ABI dichiarato viziato dal provvedimento n. 55/2005della Banca d’Italia dimostra la bontà del ragionamento seguito dal giudicedi primo grado e la erroneità della statuizione della Corte d’appello.Quest’ultima, infatti, non avrebbe compiutamente dato seguito al dictumdelle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 2207/2005), secondo cuila violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridicointegra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., per laqualcosa il consumatore finale che subisce un danno da una contrattazioneche non ammette alternative per l’effetto di una collusione “a monte” ha apropria disposizione l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e ilrisarcimento del danno.Numero registro generale 11963/2023Numero sezionale 3884/2025Numero di raccolta generale 8171/2026Data pubblicazione 01/04/20264.2. Con il secondo motivo parte ricorrente denunzia «violazione dell’art.360 n. 3 c.p.c. – per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. –omessa motivazione».Lamenta che l’[OSCURATO:SOCIETA]. ha in sede di gravame formulatodomanda nuova di nullità parziale del contratto, in violazione del divietoex art. 345 c.p.c., e che la corte di merito ha omesso di pronunziare alriguardo nonostante la sollevata eccezione di tardività.5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.5.1. Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al primo motivo,che esso si incentra sulla dedotta carenza motivazionale della decisionedella corte territoriale, la quale non avrebbe esaminato le deduzioniformulate da Fiorentini in grado d’appello.La ricorrente aveva infatti rappresentato che le clausole contestate –inparticolare quelle volte ad assicurare la stabilità della garanzia anche inassenza dell’obbligazione principale– incidono sulla causa concreta delnegozio, determinandone la riconducibilità al modello del contrattoautonomo di garanzia, con la conseguenza che, proprio in virtù di taliclausole, il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato la nullità dell’interafideiussione (a pag. 7 del ricorso).Ne consegue che la parte ricorrente, sotto la formale deduzione diviolazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha in realtàprospettato un vizio riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,trattandosi di error in procedendo relativo alle modalità di svolgimento delprocesso e, dunque, ai fatti processuali che avrebbero determinato il viziodenunciato.Il motivo risulta invero formulato in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1 comma n. 6, c.p.c., non avendola ricorrente indicato in quale atto dei giudizi di merito abbia dedotto laquestione.Numero registro generale 11963/2023Numero sezionale 3884/2025Numero di raccolta generale 8171/2026Data pubblicazione 01/04/2026Del resto, anche sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ilmotivo si rivela inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4,c.p.c., poiché il ricorrente non ha puntualmente indicato quali siano leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che siassumono in contrasto con le disposizioni normative invocate. Inmancanza di tale specificazione, non può essere rimesso a questa Corte ilcompito, del tutto esplorativo e officioso, di individuare le norme violate edi ricostruire i passaggi argomentativi della decisione che sarebbero incontrasto con esse, in difformità dai principi affermati dalle Sezioni Unite(sent. n. 23745 del 28 ottobre 2020). Ed in ogni caso non ha dato provache non avrebbe stipulato il contratto in presenza di quelle clausole.In tal guisa, la ricorrente, attraverso plurimi argomenti (tra tutti, quellorelativo alla causa in concreto), contesta l’individuazione della natura delcontratto rispetto alla ricostruzione operata dal giudice del merito - cui èriservata, tra l’altro, l’attività di interpretazione e qualificazione delcontratto -, alludendo più volte alla diversa natura di contratto autonomodi garanzia. In tal modo, però, si introduce per la prima volta in sede dilegittimità una questione che non risulta essere stata sollevata neiprecedenti gradi di giudizio.5.2. Co particolare riferimento al 2° motivo va ulteriormente osservatoche i rilievi formulati dalla ricorrente mirano, esclusivamente, a superarela statuizione della corte d’appello senza, peraltro, misurarsicompiutamente e idoneamente con la ragione decisoria secondo cui,nell’atto di citazione in opposizione, la Fiorentini si è limitata ad eccepire lanullità della intera fideiussione, poiché presenti le clausole di“reviviscenza”, “sopravvivenza” e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957c.c. riproduttive dello schema ABI, ma «sebbene nel contratto, comerilevato dal giudice di prime cure, siano presenti le clausole 2, 6 e 8riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarateillegittime all'[OSCURATO:PERSONA], tuttavia la nullità delle stesse non puòNumero registro generale 11963/2023Numero sezionale 3884/2025Numero di raccolta generale 8171/2026Data pubblicazione 01/04/2026condurre ad una declaratoria di nullità dell’intero contratto, in mancanzadi allegazione e prova che quell’accordo, per l’assenza delle dette clausole,non sarebbe stato concluso».La questione non riguarda, perciò, l’accoglimento di una domandaproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che parte ricorrente supponecostituire un novum in appello, in contrasto con la norma di cui all’art. 345c.p.c.Va osservato che la censura investe profili strettamente connessi agli oneridi allegazione e prova gravanti sulle parti ai sensi dell’art. 2697 c.c., iquali si correlano al disposto dell’art. 1419, 1 comma, c.c., secondo cui «lanullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa lanullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebberoconcluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità».Tale norma, infatti, regola la disciplina applicabile ai contratti difideiussione stipulati “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulledall’[OSCURATO:PERSONA], con riferimento esclusivo alle clausole ritenute incontrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e conl’art. 101 TFUE (cfr., in tal senso, Cass., Sez. U, 30 dicembre 2021, n.41994; nonché, da ultimo, Cass., Sez. I, ord. 17 gennaio 2025, n. 1170,in ordine all’ambito applicativo della predetta disposizione).Rispetto a quest’ultima circostanza (che costituisce la reale ratio decidendicon la quale la ricorrente non si confronta), la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. volta alla dichiarazione di nullità solamenteparziale del contratto risulta totalmente estranea (o comunquesecondaria), e così anche il suo eventuale carattere di domandanuova/tardiva proposta in appello.Aggiungasi, ancora, che il motivo risulta carente dei requisiti di specificitàe di autosufficienza richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nonavendo la parte ricorrente puntualmente indicato né il contenuto dellapretesa che assume essere stata tardivamente formulata da [OSCURATO:PERSONA] NPLNumero registro generale 11963/2023Numero sezionale 3884/2025Numero di raccolta generale 8171/2026Data pubblicazione 01/04/20262018 s.r.l., né l’atto processuale in cui tale questione sarebbe statasollevata.6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 7.600,00 ( di cui euro 7.400,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 3 ottobre 2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]