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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10701/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 8.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha concesso la misura alternativa - richiesta in via subordinata - della detenzione domiciliare con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa; Premesso che il ricorso lamenta che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza principale di affidamento in prova, non abbia valutato una serie di elementi favorevoli ad [OSCURATO:PERSONA], desumibili sia dalla relazione dell'Uepe, sia dalle informazioni di polizia; Rilevato che, in realtà, tali elementi sono stati presi espressamente in considerazione, ma sono stati ragionevolmente ritenuti recessivi e ostativi alla concessione della misura di maggiore favore dell'affidamento in prova con una motivazione non manifestamente illogica, che rimanda alla circostanza che il fatto per cui [OSCURATO:PERSONA] è in espiazione pena sia stato commesso dopo numerosi gravi precedenti della stessa indole e nonostante il positivo esito di una misura alternativa pregressa, che evidentemente non ha favorito il reinserimento sociale del condannato; Considerato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso sollecita, in definitiva, non più che una diversa valutazione degli elementi posti a base della decisione impugnata, la quale però non ha affatto obliterato il percorso trattamentale seguito finora dal condannato e ha ritenuto di consentirne la prosecuzione con una misura extracarceraria meno permissiva; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 8.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha concesso la misura alternativa - richiesta in via subordinata - della detenzione domiciliare con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa; Premesso che il ricorso lamenta che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'istanza principale di affidamento in prova, non abbia valutato una serie di elementi favorevoli ad [OSCURATO:PERSONA], desumibili sia dalla relazione dell'Uepe, sia dalle informazioni di polizia; Rilevato che, in realtà, tali elementi sono stati presi espressamente in considerazione, ma sono stati ragionevolmente ritenuti recessivi e ostativi alla concessione della misura di maggiore favore dell'affidamento in prova con una motivazione non manifestamente illogica, che rimanda alla circostanza che il fatto per cui [OSCURATO:PERSONA] è in espiazione pena sia stato commesso dopo numerosi gravi precedenti della stessa indole e nonostante il positivo esito di una misura alternativa pregressa, che evidentemente non ha favorito il reinserimento sociale del condannato; Considerato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso sollecita, in definitiva, non più che una diversa valutazione degli elementi posti a base della decisione impugnata, la quale però non ha affatto obliterato il percorso trattamentale seguito finora dal condannato e ha ritenuto di consentirne la prosecuzione con una misura extracarceraria meno permissiva; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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