CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 15/07/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona ha confermato quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi sette di reclusione per i reati di cui agli artt.336 cod. pen. e 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso Imperatore tramite il suo difensore. 2.1.Con il primo motivo denuncia l'incompetenza per materia del Tribunale in relazione al delitto di lesioni guarite in giorni 3, di cui al capo B), trattandosi di reato di competenza del giudice di pace e non ricorrendo le condizioni previste in un intervento delle Sezioni Unite per ravvisare la competenza del Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione in ordine all'identificazione del reo. I testi escussi non erano stati in grado di identificare il soggetto autore dell'aggressione e la persona aveva dichiarato di non conoscere l'aggressore, mentre il teste Pantaloni aveva sostenuto di aver solo identificato i due ragazzi presenti. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla pena e al diniego delle attenuanti generiche. Si era fatto indebitamente riferimento ai precedenti, ma in assenza della contestazione della recidiva, e inoltre la Corte aveva confermato la pena risultante dal dispositivo della sentenza di primo grado, pur riconoscendo l'anomalia del riferimento in motivazione alla diversa pena di mesi quattro di reclusione. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, e successive proroghe, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è di per sé inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha correttamente applicato l'art. 6, comma 1, d.lgs n. 274 del 2000, in forza del quale, ove concorrano reati di competenza del giudice di pace e di un giudice diverso, si ha connessione rilevante ai fini dell'attrazione della competenza, solo nel caso di reati commessi con un'unica azione o omissione, ciò che è avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorrente in unità di contesto e di azione ha tenuto la condotta integrante il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. e quella integrante il delitto di lesioni semplici, da ritenersi dunque attratto nella competenza del Tribunale. 3. Il secondo motivo è volto a contestare genericamente la valutazione dei giudici di merito in ordine all'identificazione dell'autore dei reati e propone una lettura alternativa del quadro probatorio, senza confrontarsi con la motivazione, che, richiamando la diffusa analisi del primo giudice, ha dato conto della dettagliata descrizione dell'autore della condotta aggressiva, fornita dalla persona offesa, ciò che ha consentito di identificarlo nel ricorrente. 4. Il terzo motivo è volto a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede, in ordine ai presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, che sono state escluse sulla base di una non arbitraria valutazione incentrata sulla sussistenza di precedenti, anche recenti e specifici, a prescindere dal fatto che non sia stata concretamente applicata la recidiva. Inoltre, il motivo è manifestamente infondato con riferimento all'individuazione della pena applicata dal primo Giudice, essendo stato correttamente ritenuto che fosse frutto di errore il riferimento contenuto in motivazione ad una pena di mesi quattro, diversa da quella risultante dal dispositivo, cui è stata invece attribuita prevalenza, attesa l'impossibilità di giungere per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. ad una pena di mesi quattro di reclusione (per l'affermazione della tendenziale prevalenza del dispositivo sulla motivazione, salva la concreta valutazione di circostanze che depongano per una diversa valutazione, Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375; in senso sostanzialmente analogo, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, B., Rv. 275690). 5. Deve tuttavia rilevarsi d'ufficio che la pena irrogata presenta un profilo di illegalità. Infatti, ai sensi dell'art. 81 cod. pen. sulla pena base per il reato di cui all'art.336 cod. pen., è stato indebitamente e senza specifica motivazione operato un aumento della reclusione, che non tiene conto della pena irrogabile per il reato di lesioni semplici, ove giudicato dal giudice di pace (si rinvia agli artt. 63, comma 1, e 52, comma 2, lett. b, d.lgs. 274 del 2000), e dei criteri di computo dell'aumento nel caso di reati puniti con pene eterogenee (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751). Può peraltro rideterminarsi in questa sede, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. pen., la pena imputabile all'aumento ex art. 81 cod. pen., operando un ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria in termini corrispondenti al minimo della multa irrogabile, pari ad euro 516,00. Di qui la rideterminazione della pena in mesi sei di reclusione ed euro 516,00 di multa. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento apportato per il delitto di lesioni ex art. 81, comma 1, cod. pen., che ridetermina in euro 516,00 di multa, così quantificando la pena complessiva in mesi sei di reclusione ed euro 516,00 di multa. Dichiar