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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03280/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 28/10/2020 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al quantum dell'indennizzo e il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte di appello di Milano, adita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita a seguito dell'esecuzie di un mandato di cattura internazionale emesso dal tribunale di Tehe -an, in data 3 giugno 2009, cui ha fatto seguito l'arresto del 6 agosto 2016 convalicato il 9 agosto 2016 e revocato il successivo 11 agosto 2016, con conseguente scarcerazione del Khosravi in ragione dell'intervenuto riconoscimento delle status di rifugiato politico da parte del [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 28 ottobre 2020, a seguito di annullamento,con rinvio disposto dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 50615 del 3.12.2019, accoglieva la domanda, rideterminando in favore dell'istante un indennizzo pari e,c euro 6.425,00 .

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], prospettando due motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 314, 315, 643, 627 comma 3 cod. proc. pen., oltre ai vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla quantificazione, ritenuta errata, dell'indennizzo riconosciuto al ricorrente e con particolare riferimento al pregiudizio psicologico patito.

La motivazione sarebbe erronea laddove si consic era il pregiudizio patito dall'istante, correlato al tentativo di suicidio, alla strel;ua di un danno all'indennità fisica.

Ciò perché per la determinazione del danno la corte ha fatto riferimento alle tabelle del tribunale di Milano per il Jarmo biologico e nello specifico per il danno da lesione dell'integrità fisica, che determini una inabilità assoluta temporanea.

Al contrario, si tratterebbe di un pregiudizio per la sofferenza psicologica e morale patita in conseguenza dell'arresto e nella prospettiva di far ritorno in Iran, laddove l'equivoco risiederebbe nell'avere la corte stabilito un ammontare da corrispondere "in conseguenza" del gesto autolesionistico del ricorrente.

Mentre il Jarmo risarcibile richiesto sarebbe la causa, piuttosto, del gesto autolesionistico menzionato.

La tipologia del danno da risarcire, nei termini suesposti, se t-ebbe stata evidenziata anche dalla Suprema Corte con la sentenza adottata in sede di giudizio rescindente.

Con conseguente violazione dell'art. 627 coma 3 cod. proc. pen., e dell'art. 643 cod. proc. pen., per cui l'indennizzo deve essere commisurato alle conseguenze personali patite dall'stante.

La motivazione sarebbe altresì contraddittoria laddove, da una parte, sembra riconoscere la diversità del pregiudizio psicologico patito dal ricorrente, rispetto a qualsiasi danno alla integrità fisica, dall'altra, parifica lo ; .tesso pregiudizio ad un danno alla integrità fisica.

Sarebbe altresì carente per la mancata illustrazione delle ragioni per cui si è ritenuto di quantificare il danno liquidato in dieci giorni di in abilià temporanea assoluta.

Laddove la cartella clinica disponibile non permetterebbe di quantificare la lesione patita in dieci giorni di inabilità temporanea assoluta.

Tutto ciò in contrasto con il principio per cui in sede di liquidazione equitativa del danno, il giudice deve indicare a meno sommariamente i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la determinazione del quantum.

4. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 13 comina 10 L. 247/2012 in ordine alla mancata liquidazione della somma pari al 15 % delle spese di lite a titolo di spese forfettarie. [OSCURATO:PERSONA].

1. Il primo motivo è fondato, atteso che la corte di appello di Milano non si è attenuta ai principi sanciti dalla Suprema Corte, nella parte in cui, annullando con rinvio la precedente ordinanza del 20 febbraio 2019, della medesima corte di appello, ha stabilito che il giudice del rinvio, nel determinare l'indennità dovuta a titolo di ingiusta detenzione, tenesse conto anche del forte disagio psicologico intervenuto in danno del ricorrente a seguito della patita restrizione della libertà, in dipendenza del rudo di oppositore del regime Iraniano e tale da avere indotto lo stesso ad un gesto suicidiario.

Ciò in quanto la corte di appello non ha analizzato tale profilo quanto, piuttosto, quello successivo conseguente al gesto stesso, dovendosi intendere in tal senso il riferimento non già alla situazione psicologica alla base della iniziativa autolesionistica bensì a quest'ultima, integrante evidentemente la conseguenza del pregiudizio psicologico in questione.

Il fondamento del rilievo in questione assorbe le ulteriori censure, in pu -no di motivazione dei criteri sottesi alla intervenuta liquidazione dell'indennità.

2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, dovendosi condividere l'indirizzo più volte espresso da questa Suprema Corte civile, secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi -iconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale -nassimo di regola spettante, secondo un'interpretazione che non può ritenersi murata a seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, il quale ha modificato il d.m. n. 55 sopra citato, introducendo l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come applicabili "di regola" (sez. 6 - Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021 Rv. 6I.;0321 - 01). 3.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pe tanto che l'ordinanza debba essere annullata limitatamente alla misura della indennità dovuta, con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Milano secondo i principi già fissati con sentenza della quarta sezione pena e della Suprema Corte n. 50615 del 3 dicembre 2019.

Con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'entità dell'indennizzo, con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Milano.

Dichiara inarnnrWsibile il ricorso nel resto.

Così deciso il. 01/12/2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 28/10/2020 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al quantum dell'indennizzo e il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte di appello di Milano, adita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita a seguito dell'esecuzie di un mandato di cattura internazionale emesso dal tribunale di Tehe -an, in data 3 giugno 2009, cui ha fatto seguito l'arresto del 6 agosto 2016 convalicato il 9 agosto 2016 e revocato il successivo 11 agosto 2016, con conseguente scarcerazione del Khosravi in ragione dell'intervenuto riconoscimento delle status di rifugiato politico da parte del [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 28 ottobre 2020, a seguito di annullamento,con rinvio disposto dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 50615 del 3.12.2019, accoglieva la domanda, rideterminando in favore dell'istante un indennizzo pari e,c euro 6.425,00 . 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], prospettando due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 314, 315, 643, 627 comma 3 cod. proc. pen., oltre ai vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla quantificazione, ritenuta errata, dell'indennizzo riconosciuto al ricorrente e con particolare riferimento al pregiudizio psicologico patito. La motivazione sarebbe erronea laddove si consic era il pregiudizio patito dall'istante, correlato al tentativo di suicidio, alla strel;ua di un danno all'indennità fisica. Ciò perché per la determinazione del danno la corte ha fatto riferimento alle tabelle del tribunale di Milano per il Jarmo biologico e nello specifico per il danno da lesione dell'integrità fisica, che determini una inabilità assoluta temporanea. Al contrario, si tratterebbe di un pregiudizio per la sofferenza psicologica e morale patita in conseguenza dell'arresto e nella prospettiva di far ritorno in Iran, laddove l'equivoco risiederebbe nell'avere la corte stabilito un ammontare da corrispondere "in conseguenza" del gesto autolesionistico del ricorrente. Mentre il Jarmo risarcibile richiesto sarebbe la causa, piuttosto, del gesto autolesionistico menzionato. La tipologia del danno da risarcire, nei termini suesposti, se t-ebbe stata evidenziata anche dalla Suprema Corte con la sentenza adottata in sede di giudizio rescindente. Con conseguente violazione dell'art. 627 coma 3 cod. proc. pen., e dell'art. 643 cod. proc. pen., per cui l'indennizzo deve essere commisurato alle conseguenze personali patite dall'stante. La motivazione sarebbe altresì contraddittoria laddove, da una parte, sembra riconoscere la diversità del pregiudizio psicologico patito dal ricorrente, rispetto a qualsiasi danno alla integrità fisica, dall'altra, parifica lo ; .tesso pregiudizio ad un danno alla integrità fisica. Sarebbe altresì carente per la mancata illustrazione delle ragioni per cui si è ritenuto di quantificare il danno liquidato in dieci giorni di in abilià temporanea assoluta. Laddove la cartella clinica disponibile non permetterebbe di quantificare la lesione patita in dieci giorni di inabilità temporanea assoluta. Tutto ciò in contrasto con il principio per cui in sede di liquidazione equitativa del danno, il giudice deve indicare a meno sommariamente i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la determinazione del quantum. 4. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 13 comina 10 L. 247/2012 in ordine alla mancata liquidazione della somma pari al 15 % delle spese di lite a titolo di spese forfettarie. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il primo motivo è fondato, atteso che la corte di appello di Milano non si è attenuta ai principi sanciti dalla Suprema Corte, nella parte in cui, annullando con rinvio la precedente ordinanza del 20 febbraio 2019, della medesima corte di appello, ha stabilito che il giudice del rinvio, nel determinare l'indennità dovuta a titolo di ingiusta detenzione, tenesse conto anche del forte disagio psicologico intervenuto in danno del ricorrente a seguito della patita restrizione della libertà, in dipendenza del rudo di oppositore del regime Iraniano e tale da avere indotto lo stesso ad un gesto suicidiario. Ciò in quanto la corte di appello non ha analizzato tale profilo quanto, piuttosto, quello successivo conseguente al gesto stesso, dovendosi intendere in tal senso il riferimento non già alla situazione psicologica alla base della iniziativa autolesionistica bensì a quest'ultima, integrante evidentemente la conseguenza del pregiudizio psicologico in questione. Il fondamento del rilievo in questione assorbe le ulteriori censure, in pu -no di motivazione dei criteri sottesi alla intervenuta liquidazione dell'indennità. 2. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, dovendosi condividere l'indirizzo più volte espresso da questa Suprema Corte civile, secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, queste ultime devono ritenersi -iconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale -nassimo di regola spettante, secondo un'interpretazione che non può ritenersi murata a seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, il quale ha modificato il d.m. n. 55 sopra citato, introducendo l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come applicabili "di regola" (sez. 6 - Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021 Rv. 6I.;0321 - 01). 3.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pe tanto che l'ordinanza debba essere annullata limitatamente alla misura della indennità dovuta, con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Milano secondo i principi già fissati con sentenza della quarta sezione pena e della Suprema Corte n. 50615 del 3 dicembre 2019. Con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'entità dell'indennizzo, con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Milano. Dichiara inarnnrWsibile il ricorso nel resto. Così deciso il. 01/12/2021. Il
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