CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 luglio 1966
Cassazione n. 28605/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/07/1966 avverso la sentenza del 14/10/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avv o alle parti; udita la- relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reato di detenzione di arma clandestina (capo 1), ricettazione di arma clandestina e arma provento di furto (capo 2), e di detenzione illegale di cartucce (capo 3), fatti accertati il 9 settembre 2022, la pena di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed C 1.333 di multa; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando con l'unico motivo l'errata qualificazione del fatto di ricettazione - da qualificare ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen. - e del capo 3 - trattandosi di fattispecie assorbita nel capo 1 -; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrai:a in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., risultando il motivo afferente al riconoscimento di una circostanza attenuante e all'esclusione del concorso di reati; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il