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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 21701/2022

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 3307-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] O GRISPIANI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale mandataria della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente - avverso l'ordinanza n. 34034/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Con ordinanza del 12 novembre 2021, questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato la sussistenza dell'obbligo contributivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2009 e 2010 nella gestione separata [OSCURATO:PERSONA]; con istanza del 17 gennaio 2022, la difesa di parte ricorrente ha formulato richiesta di correzione di errore materiale rappresentando che nel dispositivo della pronunzia in questione viene indicata, quale Corte d'appello presso cui riassumere il giudizio, la Corte /2 territoriale di di Bari, in luogo di quella di Ancona come correttamente indicato in/ motivazione; CONSIDERATO che Ricorre l'errore materiale lamentato avendo questa Corte erroneamente indicato in dispositivo, quale Corte territoriale presso cui riassumere il giudizio quella di Bari, in luogo di quella di Ancona; deve, quindi, sostituirsi il riferimento, contenuto nel dispositivo della ordinanza n. 34034 del 2021, pubblicata il 12 novembre 2021, alla Corte d'appello di Bari con quello alla •il< 114' vt,C,5,4.4 CALvt.t{ cut, Corte d'appello di Anconav-come indicato in motivazione; PQM La Corte dispone la correzione dell'errore materiale, nel dispositivo della ordinanza n. 34034 del 12 novembre 2021 mediante sostituzione del riferimento alla Corte d'Appello di Bari con quello alla Corte d'Appello di Anconal icA A (,(2t/ia) Così deciso nella Adunanza c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 3307-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] O GRISPIANI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale mandataria della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistente - avverso l'ordinanza n. 34034/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con ordinanza del 12 novembre 2021, questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva dichiarato la sussistenza dell'obbligo contributivo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2009 e 2010 nella gestione separata [OSCURATO:PERSONA]; con istanza del 17 gennaio 2022, la difesa di parte ricorrente ha formulato richiesta di correzione di errore materiale rappresentando che nel dispositivo della pronunzia in questione viene indicata, quale Corte d'appello presso cui riassumere il giudizio, la Corte /2 territoriale di di Bari, in luogo di quella di Ancona come correttamente indicato in/ motivazione; CONSIDERATO che Ricorre l'errore materiale lamentato avendo questa Corte erroneamente indicato in dispositivo, quale Corte territoriale presso cui riassumere il giudizio quella di Bari, in luogo di quella di Ancona; deve, quindi, sostituirsi il riferimento, contenuto nel dispositivo della ordinanza n. 34034 del 2021, pubblicata il 12 novembre 2021, alla Corte d'appello di Bari con quello alla •il< 114' vt,C,5,4.4 CALvt.t{ cut, Corte d'appello di Anconav-come indicato in motivazione; PQM La Corte dispone la correzione dell'errore materiale, nel dispositivo della ordinanza n. 34034 del 12 novembre 2021 mediante sostituzione del riferimento alla Corte d'Appello di Bari con quello alla Corte d'Appello di Anconal icA A (,(2t/ia) Così deciso nella Adunanza c
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