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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01631/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24587/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA, n. 1020 /15, depositata il 18/03/2015; IRPEFCARTELLA PAGAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07 giugno2022 dal consigliere R osanna Angarano .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono , nei confronti della Agenzia delle Entrate,che resiste con controricorso, avverso la sentenzain epigrafe con la quale la C.t.r. della Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado,ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai contribuenti avverso le cartelle di pagamento emesse nei confronti della loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel corso del giudizio di appello, in relazione all’Irpef dovuta per gli anni d’imposta 2006 e 2007. [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi, aveva impugnato le cartelle di pagamento assumendo la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e la conseguente nullità delle medesime e contestando, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’accertamento.

2. La C.t.p., previa riunione, accoglieva il ricorso, da ndo atto che l’avviso di accertamento era stato notificato dall’Ufficio a mezzo del servizio postale secondo le modalità di cui alla legge20 novembre 1982 n. 890,ma che non erano state rispettate le modalità di cui all’art. 8 legge cit.e che l’omessa notificazione dell’atto presupposto costituiva vizio procedurale da cui derivava la nullità della cartella esattoriale.

3. La C.t.r., in accoglimento dell’appello dell’Ufficio,concludeva per l’inammissibilità del ricorso originario, evidenziando che gli avvisi di accertamentoerano stati ritualmente notificati .

In particolare riteneva che l’omessa indicazione del motivo della mancata consegna degli avvisi di accertamento al destinatario fosse un mero errore materiale dell’agente notificatore il quale, consapevole di non aver consegnato l’avviso al destinatario o ad altra persona legittimata a ricevere l’atto, aveva provveduto all’invio della raccomandata ex art. 140 cod. proc. civ., indicando il numero e la data della spedizione.

Per l’effetto, non essendo stati impugnati gli avvisi di accertamento , riteneva che l’iscrizione a ruolo fosse legittima e d evidenziava che le cartelle erano state impugnate non per vizi propri.

4. All’udienza camerale del 7 giugno 2022,rilevato che risultava annotata nel sistema informativo della Cassazione la rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ma che non era stato rinvenuto il relativo atto, la Corte concedevatermine per il deposito della medesima.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente versato in atti rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla controricorrente.

Considerato che:

1. In via preliminare, quanto agli effetti della rinuncia di [OSCURATO:PERSONA], le Sezioni Unite hanno chiarito che , a norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (Cass., Sez.

U, 18/02/2010, n. 3876).

Di contro, il rispetto delle formalità di cui all’art. 390 cod. proc. civ.è condizione sufficiente per dichiarare l’estinzione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell'art. 306, primo comma cod. proc. civ. (secondo cui il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione), con la conseguenza che la rinunzia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti.

La rinunzia al ri corso per cassazione, infatti, non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.R imane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio ( Cass. 28/05/2020, n. 10140; Cass.19/04/2019, n. 11033).

Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, riscontrabile nella specie con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], non sussistono i presupposti per imporre al rinunciante il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso(cfr. Cass. 07/12/2018 n. 31732).

2. Con l’unico motivo di ricorso sidenunzia,in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 8 legge 20 novembre 1982,n. 890 , e 140, 148, 149 cod. proc. civ., per avere la C.t.r. ritenuto rituale la notifica degli avvisi di accertamento.

In particolare, denunciano come « gli avvisi di ricevimento non riportino alcuna barra sull’apposita casella che spiega la mancata consegna del plico a domicilio né indichino le modalità poste in essere in assenza del destinatario: mancano, infatti, del tutto, in tali avvisi di ricevimento le attestazioni relative alle ricerche di persone idonee a ricevere il piego».

Aggiungono che i plichi sono rimasti non ritirati presso l’ufficio postale e che l’agente postale non ha barrato alcuna delle caselle che spiegano la mancata consegna del plico a domicilio.

Precisano che risulta compilata solo la casella attinente al deposito del plico presso l’[OSCURATO:PERSONA] e l’invio per raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito rispetto alla quale, tuttavia, non era stato prodotto l’avviso di ricevimento.

Assumono, altresì, che a nessuna diversa conclusione potrebbe giungersi in ragione della previsione della comunicazione di avvenuto deposito in quanto l’Agenzia delle Entrate non aveva prodotto l’avviso di ricevimento relativo a quest’ultima.

3. Il motivo è inammissibile.

3.1. Gli atti impositivi possono essere notificati alternativamente nelle forme degli artt. 137 ss.cod. proc. ci v. , c on le modifiche previste dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 o anchedirettamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 14, legge n. 890 del 1982, senza l’intermediazione di un agente notificatore.

3.2. E’ anzitutto onere del ricorrente, in ottemperanza all’onere di specificità dei motivi di ricorso, indicare quale delle diverse specie di notifica sia stata utilizzata dall’amministrazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 37450).

Nel caso in esame il motivo difetta sul punto di specificità, così, incorrendo nell’inammissibilità di cui all’art. 366 cod. proc. civ.

I ricorrenti, infatti, per un verso richiamanol’art. 140 cod. proc. civ. che presuppone il tentativo di notifica ai sensi degli artt. 138 e 139 cod. proc. civ.; l’impossibilità di eseguire la consegna per i motivi ivi espressamente richiamati; il deposito dell’atto presso la [OSCURATO:PERSONA]; la spedizione per raccomandata della così detta CAD (comunicazione di avvenuto deposito).

Per altro verso, invece, fanno riferimento ad una notifica effettuata direttamente a mezzo del servizio postaleche è fattispecie affatto diversa in cui è lo stesso atto impositivo ad essere spedito a mezzo posta.

Infine, richiamanola disciplina di cui all’art. 8 legge n. 890 del 1992.

3.3. Nella parte del ricorso in cassazione destinato alla ricostruzione del fatto e dello svolgimento del processo i ricorrenti riferiscono di aver depositato nel giudizio di appello gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui erano stati spediti gli avvisi di accertamento, nonché «l’ultimo foglio di detto accertamento» dove risultava l’annotazione secondo cui l’atto impositivo veniva spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento.(cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso).

Deve ritenersi, pertantoche gli atti impositivi presupposti alla cartella di pagamento impugnata –atti di cui si assume la nullità per omessa notifica –sia avvenuta direttamente a mezzo del servizio postale.

3.4. In ragione di questa ricostruzione in fatto, appaiono non pertinenti i richiami alla giurisprudenza di legittimità in ordine ai vizi della notifica avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. con conseguente inammissibilitàdel motivo.

3.5. Inoltre, costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982 con riferimento allanotifica eseguita dall'ufficiale giudiziario exart. 140 cod. proc. civ. ( ex multis , Cass.28/05/2020, n. 10131; Cass. 04/04/2018 n. 8293) .

Ne consegue che il motivo è inammissibile anche quanto a detta ulteriore censura.

In tema di notifica diretta, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111).

Sul punto va rammentato che la Corte Costituzionale – richiamando quanto già espresso in ordine al l'art. 26 d.P.R. 602 del 1973– ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legitt imità costituzionale dell’art. 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). [OSCURATO:PERSONA] ha rimarca to che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina –che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo –non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018).

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM La Corte dichiara inammissibile per sopravvenuto difetto di interesseil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soli [OSCURATO:PERSONA] e David

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24587/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 1020 /15, depositata il 18/03/2015; IRPEFCARTELLA PAGAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07 giugno2022 dal consigliere R osanna Angarano . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono , nei confronti della Agenzia delle Entrate,che resiste con controricorso, avverso la sentenzain epigrafe con la quale la C.t.r. della Lombardia, in riforma della sentenza di primo grado,ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai contribuenti avverso le cartelle di pagamento emesse nei confronti della loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel corso del giudizio di appello, in relazione all’Irpef dovuta per gli anni d’imposta 2006 e 2007. [OSCURATO:PERSONA], con separati ricorsi, aveva impugnato le cartelle di pagamento assumendo la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti e la conseguente nullità delle medesime e contestando, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’accertamento. 2. La C.t.p., previa riunione, accoglieva il ricorso, da ndo atto che l’avviso di accertamento era stato notificato dall’Ufficio a mezzo del servizio postale secondo le modalità di cui alla legge20 novembre 1982 n. 890,ma che non erano state rispettate le modalità di cui all’art. 8 legge cit.e che l’omessa notificazione dell’atto presupposto costituiva vizio procedurale da cui derivava la nullità della cartella esattoriale. 3. La C.t.r., in accoglimento dell’appello dell’Ufficio,concludeva per l’inammissibilità del ricorso originario, evidenziando che gli avvisi di accertamentoerano stati ritualmente notificati . In particolare riteneva che l’omessa indicazione del motivo della mancata consegna degli avvisi di accertamento al destinatario fosse un mero errore materiale dell’agente notificatore il quale, consapevole di non aver consegnato l’avviso al destinatario o ad altra persona legittimata a ricevere l’atto, aveva provveduto all’invio della raccomandata ex art. 140 cod. proc. civ., indicando il numero e la data della spedizione. Per l’effetto, non essendo stati impugnati gli avvisi di accertamento , riteneva che l’iscrizione a ruolo fosse legittima e d evidenziava che le cartelle erano state impugnate non per vizi propri. 4. All’udienza camerale del 7 giugno 2022,rilevato che risultava annotata nel sistema informativo della Cassazione la rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ma che non era stato rinvenuto il relativo atto, la Corte concedevatermine per il deposito della medesima. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente versato in atti rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla controricorrente. Considerato che: 1. In via preliminare, quanto agli effetti della rinuncia di [OSCURATO:PERSONA], le Sezioni Unite hanno chiarito che , a norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (Cass., Sez. U, 18/02/2010, n. 3876). Di contro, il rispetto delle formalità di cui all’art. 390 cod. proc. civ.è condizione sufficiente per dichiarare l’estinzione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell'art. 306, primo comma cod. proc. civ. (secondo cui il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione), con la conseguenza che la rinunzia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti. La rinunzia al ri corso per cassazione, infatti, non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.R imane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio ( Cass. 28/05/2020, n. 10140; Cass.19/04/2019, n. 11033). Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, riscontrabile nella specie con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], non sussistono i presupposti per imporre al rinunciante il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso(cfr. Cass. 07/12/2018 n. 31732). 2. Con l’unico motivo di ricorso sidenunzia,in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 8 legge 20 novembre 1982,n. 890 , e 140, 148, 149 cod. proc. civ., per avere la C.t.r. ritenuto rituale la notifica degli avvisi di accertamento. In particolare, denunciano come « gli avvisi di ricevimento non riportino alcuna barra sull’apposita casella che spiega la mancata consegna del plico a domicilio né indichino le modalità poste in essere in assenza del destinatario: mancano, infatti, del tutto, in tali avvisi di ricevimento le attestazioni relative alle ricerche di persone idonee a ricevere il piego». Aggiungono che i plichi sono rimasti non ritirati presso l’ufficio postale e che l’agente postale non ha barrato alcuna delle caselle che spiegano la mancata consegna del plico a domicilio. Precisano che risulta compilata solo la casella attinente al deposito del plico presso l’[OSCURATO:PERSONA] e l’invio per raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito rispetto alla quale, tuttavia, non era stato prodotto l’avviso di ricevimento. Assumono, altresì, che a nessuna diversa conclusione potrebbe giungersi in ragione della previsione della comunicazione di avvenuto deposito in quanto l’Agenzia delle Entrate non aveva prodotto l’avviso di ricevimento relativo a quest’ultima. 3. Il motivo è inammissibile. 3.1. Gli atti impositivi possono essere notificati alternativamente nelle forme degli artt. 137 ss.cod. proc. ci v. , c on le modifiche previste dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 o anchedirettamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 14, legge n. 890 del 1982, senza l’intermediazione di un agente notificatore. 3.2. E’ anzitutto onere del ricorrente, in ottemperanza all’onere di specificità dei motivi di ricorso, indicare quale delle diverse specie di notifica sia stata utilizzata dall’amministrazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 37450). Nel caso in esame il motivo difetta sul punto di specificità, così, incorrendo nell’inammissibilità di cui all’art. 366 cod. proc. civ. I ricorrenti, infatti, per un verso richiamanol’art. 140 cod. proc. civ. che presuppone il tentativo di notifica ai sensi degli artt. 138 e 139 cod. proc. civ.; l’impossibilità di eseguire la consegna per i motivi ivi espressamente richiamati; il deposito dell’atto presso la [OSCURATO:PERSONA]; la spedizione per raccomandata della così detta CAD (comunicazione di avvenuto deposito). Per altro verso, invece, fanno riferimento ad una notifica effettuata direttamente a mezzo del servizio postaleche è fattispecie affatto diversa in cui è lo stesso atto impositivo ad essere spedito a mezzo posta. Infine, richiamanola disciplina di cui all’art. 8 legge n. 890 del 1992. 3.3. Nella parte del ricorso in cassazione destinato alla ricostruzione del fatto e dello svolgimento del processo i ricorrenti riferiscono di aver depositato nel giudizio di appello gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con cui erano stati spediti gli avvisi di accertamento, nonché «l’ultimo foglio di detto accertamento» dove risultava l’annotazione secondo cui l’atto impositivo veniva spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento.(cfr. pagg. 6 e 7 del ricorso). Deve ritenersi, pertantoche gli atti impositivi presupposti alla cartella di pagamento impugnata –atti di cui si assume la nullità per omessa notifica –sia avvenuta direttamente a mezzo del servizio postale. 3.4. In ragione di questa ricostruzione in fatto, appaiono non pertinenti i richiami alla giurisprudenza di legittimità in ordine ai vizi della notifica avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. con conseguente inammissibilitàdel motivo. 3.5. Inoltre, costituisce ormai principio consolidato di questa Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890 del 1982 con riferimento allanotifica eseguita dall'ufficiale giudiziario exart. 140 cod. proc. civ. ( ex multis , Cass.28/05/2020, n. 10131; Cass. 04/04/2018 n. 8293) . Ne consegue che il motivo è inammissibile anche quanto a detta ulteriore censura. In tema di notifica diretta, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'[OSCURATO:PERSONA] (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111). Sul punto va rammentato che la Corte Costituzionale – richiamando quanto già espresso in ordine al l'art. 26 d.P.R. 602 del 1973– ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legitt imità costituzionale dell’art. 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). [OSCURATO:PERSONA] ha rimarca to che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che una siffatta disciplina –che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, stante l’avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo –non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018). 4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. PQM La Corte dichiara inammissibile per sopravvenuto difetto di interesseil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soli [OSCURATO:PERSONA] e David
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