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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 25632/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 17/9/2025 la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia emessa il 22/1/2025 dal Tribunale di Bergamo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, comma 1 -bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla

I. 11 novembre 1983, n. 638.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello avrebbe utilizzato un criterio rigido e automatico assente nella norma, omettendo quella valutazione complessa e congiunta richiesta dalla giurisprudenza di legittimità; il riferimento alla condotta susseguente, peraltro, sarebbe errato ratione temporis.

La sentenza, sempre sul medesimo punto, sarebbe poi viziata per mancanza di motivazione sugli indici indicati dalla norma, risulterebbe illogica quanto al criterio percentuale adottato e connotata da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulla questione qui riproposta con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, che la causa di esclusione della punibilità in esame è stata rigettata evidenziando che l'offesa al bene tutelato non poteva ritenersi di particolare tenuità, riscontrandosi un (pacifico) discostamento dalla soglia di punibilità in ragione di oltre un quarto del medesimo importo, dunque in termini evidentemente insufficienti a ritenere la condotta di così irrilevante portata offensiva da beneficiare dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La sentenza, ancora, ha congruamente valutato anche il comportamento successivo al reato, evidenziando che il ricorrente non aveva provveduto al versamento di quanto dovuto, neppure in parte.

A tale riguardo, peraltro, non risulta persuasiva la considerazione difensiva in forza della quale il criterio della condotta susseguente sarebbe stato introdotto nella norma esclusivamente dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: se l'obbligo di tale valutazione, in capo al giudice, è certamente sorto con questa novella, ciò non significa che la stessa verifica fosse invero preclusa in precedenza, ben potendo costituire momento di un'analisi complessiva del fatto alla luce dei suoi caratteri.

4.1. Evidenziato, ancora, che il criterio impiegato dalla Corte di appello non appare "rigido e automatico", ma congruo.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha precisato - con riguardo a differente fattispecie di reato (art. 5, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74), ma con ratio ben riferibile anche a quello in oggetto - che la causadi non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/2/2020, Latorre, Rv. 278946: fattispecie di affermata esclusione della causa di non punibilità con riferimento ad una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'il% dell'importo della soglia stessa).

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 17/9/2025 la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia emessa il 22/1/2025 dal Tribunale di Bergamo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, comma 1 -bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe utilizzato un criterio rigido e automatico assente nella norma, omettendo quella valutazione complessa e congiunta richiesta dalla giurisprudenza di legittimità; il riferimento alla condotta susseguente, peraltro, sarebbe errato ratione temporis. La sentenza, sempre sul medesimo punto, sarebbe poi viziata per mancanza di motivazione sugli indici indicati dalla norma, risulterebbe illogica quanto al criterio percentuale adottato e connotata da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulla questione qui riproposta con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la causa di esclusione della punibilità in esame è stata rigettata evidenziando che l'offesa al bene tutelato non poteva ritenersi di particolare tenuità, riscontrandosi un (pacifico) discostamento dalla soglia di punibilità in ragione di oltre un quarto del medesimo importo, dunque in termini evidentemente insufficienti a ritenere la condotta di così irrilevante portata offensiva da beneficiare dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. La sentenza, ancora, ha congruamente valutato anche il comportamento successivo al reato, evidenziando che il ricorrente non aveva provveduto al versamento di quanto dovuto, neppure in parte. A tale riguardo, peraltro, non risulta persuasiva la considerazione difensiva in forza della quale il criterio della condotta susseguente sarebbe stato introdotto nella norma esclusivamente dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: se l'obbligo di tale valutazione, in capo al giudice, è certamente sorto con questa novella, ciò non significa che la stessa verifica fosse invero preclusa in precedenza, ben potendo costituire momento di un'analisi complessiva del fatto alla luce dei suoi caratteri. 4.1. Evidenziato, ancora, che il criterio impiegato dalla Corte di appello non appare "rigido e automatico", ma congruo. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha precisato - con riguardo a differente fattispecie di reato (art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74), ma con ratio ben riferibile anche a quello in oggetto - che la causadi non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 16599 del 20/2/2020, Latorre, Rv. 278946: fattispecie di affermata esclusione della causa di non punibilità con riferimento ad una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare di euro 5.825,21, superiore all'il% dell'importo della soglia stessa). 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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