CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che conferma la condanna, in primo grado, per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un unico motivo, errata applicazione della legge penale, per non essere state esposte le motivazioni che hanno fondato il convincimento dei Giudici in ordine alla responsabilità dell'imputato; rilevato che il motivo, sostanzialmente formulato nei termini riferiti, è all'evidenza generico, a fronte di una motivazione, per converso, completa e logica della sentenza impugnata; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro. P.Q.M