CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 23307/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G. n. 21457/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 1113/2020 della Corte di appello di Palermo depositatal’8 febbraio 202 1 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte di appello di Palermo ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, dichiarando prescritti i contributi dovuti daSergi o Oliva a seguito di iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività svolta nell’anno 2009; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’I.N.P.S. affidato ad un unico motivo; 3. l’intimato non ha svolto attività difensiva; 4. la proposta del relatore è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell ’ art. 380 - bis cod. proc. civ. del codice di rito. Considerato che: 1.con l’unico motivo l’I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e dell’art. 421 cod. proc. civ., in relazione all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 (pubblicato in G.U. n. 141 del 19 giugno2010), all’art. 2, comma 26 e ss. della legge n. 335 del 1995, e dell’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv con modif. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il credito contributivo rivendicato con nota ricevuta in data 3luglio 2015 senza attribuire rilievo al differimento del termine per effettuare il versamento dei contributi disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010; 2. in via preliminare occorre rilevare che non risulta effettuata ritualmente la notificazione del ricorso, in quanto la stessa, affidata all’ufficialegiudiziario il 30 luglio 2021 ed eseguita a mezzo posta, non risulta perfezionata, rinvenendosi nel fascicolo unicamente cartolina di ricevimento datata 5 agosto 2021 con l’indicazione “inesistente”, restituita all’Istituto previdenziale il 1° settembre 2021;3. trova quindi applicazione il consolidato principio secondo cui «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari allametà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.» (Cass. Sez. U, 15/07/2016, n. 14594; in senso conforme, fra molte, Cass. Sez. 6-L, 05/04/2018, n. 8445 eCass. Sez. 6-3, 09/08/2018, n. 20700 ) ; 4. pertanto, non avendo parte ricorrente provveduto a riattivare il procedimento notificatorio, a fronte del mancato buon esito della prima notificazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; 5.alla soccombenza non consegue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, in difetto di attività difensiva dell’intimato; 6. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Co