CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28176/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23580-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., (P.I. 03903200487), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [OSCURATO:PERSONA], via F.11i Cervi n. 8, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in Roma, Via del Viminale n.43; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CCCVNC39C16L8380), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF. MCCSRA64R3OH294I), con domicilio eletto presso lo studio dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.146; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 475/2017, pubblicata in data 8 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. • i [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 'd [OSCURATO:PERSONA] hanno stipulato in data 27 marzo 2008 un "accordo preliminare", volto alla permuta di un terreno, ceduto in cambio di una delle cinque unità immobiliari che avrebbero dovuto essere realizzate sul medesimo. Nell'accordo le parti precisavano che il contratto preliminare di permuta sarebbe stato sottoscritto entro sessanta giorni dall'approvazione dello schema di convenzione e il contratto definitivo successivamente alla definitiva approvazione del progetto. Nel 2013 Vinicio, Barbara e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno citato in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA], deducendo l'inadempimento della convenuta che, nonostante l'approvazione dell'atto d'obbligo, non era stata disponibile a stipulare il "definitivo atto preliminare di permuta". Con ordinanza resa ai sensi dell'articolo 702 -ter c.p.c., il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda e condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare agli attori la complessiva somma di euro 137.796, di cui 80.000 a titolo di penale contrattuale e il resto a titolo di risarcimento dei danni causati dall'inadempimento. 2. La società soccombente ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 475/2017, ha parzialmente accolto l'appello ed ha ridotto a euro 80.000 la condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la penale coprisse le condotte inadempienti della medesima. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione. Resistono con controricorso Vinicio, Barbara e [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dalla ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è basato su cinque motivi. 1) Il primo motivo è a sua volta articolato in due sotto- motivi. la) Anzitutto si denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702 -bis, ter e quater, 345 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost., illogicità e contrarietà a principi già enunciati dalla Suprema Corte": la Corte d'appello, nel dichiarare inammissibili i nuovi mezzi di prova dedotti dalla ricorrente, non ha considerato che le istanze istruttorie erano state dedotte in appello al fine di consentirle di svolgere la cognizione del procedimento come previsto dall'articolo 702 -quater c.p.c., essendo mancata l'istruttoria della controversia in primo grado. La censura è inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente lamenta infatti la declaratoria di inammissibilità dei nuovi mezzi di prova, senza in alcun modo indicare quali fossero tali mezzi di prova, limitandosi nel ricorso (v. in particolare le pagg. 22, 26 e 27) a parlare genericamente di "mezzi istruttori". lb) Si denuncia poi "violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369 e 1371 c.c. in ordine alla interpretazione del contratto e degli artt. 1418, 1346 e 1419 c.c. in ordine alla ipotesi della nullità contrattuale": la sentenza impugnata, nell'escludere la nullità dell'accordo preliminare di permuta, non ha adeguatamente approfondito la questione, anche alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 4628/2015; la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il preliminare di preliminare è efficace per le obbligazioni inerenti alla fase antecedente al secondo preliminare, ma ove le stesse siano state adempiute e manchi la sola stipula del nuovo atto obbligatorio non vi è responsabilità contrattuale, in quanto quest'ultimo è un autonomo seguito, eventuale rispetto alla obbligazione contenuta nel preliminare di preliminare. Il motivo è infondato. Come ricorda la stessa ricorrente, le sezioni unite di questa Corte hanno affermato la validità della stipulazione del contratto preliminare di preliminare, definito come l'accordo in virtù del quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto che preveda anche effetti solo obbligatori (cfr. Cass., sez. un., n. 4628/2015). La tesi della ricorrente secondo cui il preliminare di preliminare vincolerebbe solo all'adempimento delle obbligazioni precedenti il contratto preliminare e non la mancata stipulazione del contratto preliminare si pone pertanto chiaramente in contrasto con il dictum delle sezioni unite, senza contare che nel caso in esame l'accordo di permuta conteneva l'espressa obbligazione di stipula del "definitivo atto preliminare di permuta". 2) Il secondo motivo fa valere "violazione dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto risultante dagli atti e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti": è dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] ha adempiuto rispetto agli obblighi contenuti nell'accordo e non poteva certo obbligarsi a stipulare il preliminare definitivo. Il motivo è inammissibile. La ricorrente ripropone, richiamando il parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., la tesi sostenuta con il motivo precedente, ossia che non può prospettarsi inadempimento del contratto preliminare di preliminare rispetto alla mancata stipulazione del contratto preliminare, tesi come si è visto contraria a quanto affermato da questa Corte, e che comunque non denuncia l'omesso esame di un fatto storico così come richiede il parametro invocato.3) Il terzo motivo contesta, in relazione alla conferma della condanna alla penale, "violazione e falsa applicazione dell'art.1384 c.c.": anzitutto la clausola penale era riferibile esclusivamente agli obblighi assunti nel contratto e non a quelli inerenti la stipula del preliminare definitivo; inoltre, rispetto all'affermata "congruità della clausola penale rispetto all'importanza dell'affare", si tratta di criterio inesistente nell'art.1384 c.c. e, soprattutto, si è considerato l'affare alla cui stregua valutare la congruità della clausola la stipula del preliminare di permuta, circostanza del tutto erronea, conseguente alla errata impostazione giuridica seguita dalla Corte d'appello, che doveva invece eventualmente ricondurre la valutazione della penale all'adempimento o meno degli accordi di cui al preliminare di preliminare. Il motivo è inammissibile in quanto le contestazioni della ricorrente si basano, ancora una volta, sulla errata interpretazione della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte (quanto al riferimento operato dalla Corte d'appello alli "affare", si tratta di riferimento che sostanzia il criterio dell'interesse all'adempimento alla cui luce vanno letti i richiami alla parziale esecuzione dell'obbligazione principale e alla manifesta eccessività dell'ammontare della penale di cui all'art.1384 c.c.). 4) Il quarto motivo contesta la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 702 -ter e quater c.p.c., 3, 24 e 111 Cost.": la Corte d'appello, nel dichiarare inammissibile il sesto motivo di gravame concernente il mancato accoglimento della riconvenzionale di arricchimento senza causa, ha erroneamente affermato che la ricorrente non avrebbe spiegato in cosa si sarebbe sostanziato il supposto arricchimento.Il motivo è da ritenersi assorbito dal rigetto dei motivi 1b) e 2. La ricorrente aveva infatti fondato la domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c. sul presupposto della nullità del preliminare di preliminare (v. pag. 6 del ricorso), ma una volta ritenuto valido il preliminare di preliminare e inadempiente la ricorrente rispetto all'obbligo di concludere il contratto preliminare, è venuta meno la stessa domanda. 5) Il quinto motivo denuncia la "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4 e 134 c.p.c., 24 e 111 Cost." in quanto la sentenza impugnata, laddove riassume i rilievi relativi alla motivazione dell'ordinanza di primo grado, sarebbe a sua volta carente sotto il profilo della motivazione. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata risponde a quanto prescritto dall'art. 111 della Costituzione così come interpretato dalle sezioni unite di questa Corte (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014). Il giudice d'appello ha infatti motivato, sia pure in modo sintetico (il legislatore prescrive d'altro canto che le ragioni della decisione siano esposte in modo conciso e succinto, v. gli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), il rigetto dell'ottavo e del nono motivo di appello (cfr. la pag. 39 del provvedimento). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis del