CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25392/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18626/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. GNNMRA7528H224W ) , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del professionista [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - ADER , in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore – intimat i - Oggetto: tributi – amministratore di fatto N.18626/23 + 18669/23 R.G. Est. F. D’Aquino e sul ricorso iscritto al n. 18669/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. GNNMRA7528H224W ) , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del professionista [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - ADER , in persona del Direttore pro tempore – intimat o - entrambi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 571/01/23, depositata in data 15 giugno 2023 Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 13 settembre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento n. 07720190018711118000 nella quale veniva richiesta la somma di € 7.658.748,28 a titolo di imposta unica scommesse per l’anno di imposta 2012; la cartella era stata emessa ex art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 all’esito della sentenza della CTP di Padova N.18626/23 + 18669/23 R.G. Est. F. D’Aquino n. 257/04/2019, la quale aveva rigettato l’originario ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento notificato al contribuente quale amministratore di fatto di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La CTP di Padova ha accolto il ricorso. 3. La CTR del Veneto, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello preliminarmente che la sentenza della CTP di Padova sulla base della quale era stata emessa la cartella era stata confermata dalla CTR del Veneto con sentenza passata in cosa giudicata, con conseguente stabilizzazione della pretesa impositiva contenuta nella cartella impugnata e preclusione delle censure relative all’atto presupposto. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto motivata la cartella impugnata essendo indicati gli interessi in relazione alle relative voci, con indicazione del termine di decorrenza degli interessi e del tasso applicabile. 4. Avverso la suddetta sentenza il ricorrente ha promosso due distinti ricorsi. Nel primo giudizio l’ente impositore e l’Agente della riscossione sono rimasti intimati. Nel secondo giudizio è rimasta intimato l’Agente della riscossione e si è costituito l’ente impositore. 5. Sono state emesse in data 26 gennaio 2024,in ciascuno dei due procedimenti,distinte proposte di definizione accelerata, la prima de lle quali (nel proc. n. 18626/2023 R.G.) ritualmente opposta dal ricorrente. Il ricorrente ha depositato memoria nel primo procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente procedersi alla riunione del ricorso n. 18669/2023 R.G. al ricorso n. 18626/2023 R.G., entrambi proposti avverso la medesima sentenza impugnata, atteso il principio di unicità del processo di impugnazione (Cass., Sez. V, 3 luglio 2021, n. 18844; Cass., Sez. III, 20 dicembre 2011, n. 27555; Cass., Sez. Lav., 30 N.18626/23 + 18669/23 R.G. Est. F. D’Aquino dicembre 2009, 27887; Cass., Sez. U., 25 novembre 2003, n. 17981; Cass., Sez. U., Sez. U., 25 giugno 2002, n. 9232). 2. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell’art. 2909 cod. civ., per avere la sentenza impugnata deciso sulla base della sentenza n. 306/2021 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto nel giudizio N.R.G. 417/2020 sull’errato presupposto dell’efficacia di giudicato con riferimento alla cartella impugnata. Osserva parte ricorrente che l’atto presupposto (avviso di accertamento) è stato notificato unicamente alla società e non al contribuente, per cui l’efficacia di giudicato verificatasi nei confronti della società non potrebbe operare nei confronti del contribuente. Osserva, inoltre, il ricorrente che l’estensione del giudicato dalla società al socio presuppone che il socio o il legale rappresentante abbiano beneficiato di un riparto nel bilancio finale di liquidazione. 3. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269/2003, degli artt. 11 e 12 prel. per avere la sentenza impugnata deciso senza tenere conto dei limiti applicativi del sistema sanzionatorio a carico delle persone giuridiche, che prevede la responsabilità della sola persona giuridica e l’inestensibilità della responsabilità alla persona fisica. 4. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159per avere la sentenza impugnata deciso senza tenere conto che nelle ipotesi di confisca di beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’art. 1253 cod. civ.N.18626/23 + 18669/23 R.G. Est. F. D’Aquino 5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata del seguente tenore: «Primo motivo manifestamente infondato, ove afferma l’estraneità del ricorrente al giudicato esterno formatosi in relazione alla sentenza CGT Veneto 306/01/2021; per quanto tale sentenza non sia stata prodotta dal ricorrente (benché indicata sub doc. 8 dell’indice dei documenti), il ricorrente non ha censurato l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza impugnata in relazione a quel giudizio, secondo cui la società contribuente, avente stabile organizzazione in Italia, vedeva il contribuente non solo quale rappresentante fiscale, ma anche amministratore di fatto (“ne era il rappresentante fiscale oltre che, di fatto, l’Amministratore”) e che l’originario avviso di accertamento impugnato in quel giudizio e su cui si è formato il giudicato è stato notificato al contribuente quale amministratore di fatto (“ricorso avverso l’avviso di accertamento presupposto notificato al contribuente, considerato Amministratore di fatto della societàUniq [OSCURATO:PERSONA] (…) accertamento notificato al contribuente quale amministratore di fatto della società (…)”), tanto che è stata confermata la legittimità dell’avviso, atto presupposto della cartella ex art. 68 d. lgs. n. 546/1992 qui impugnata, anche “con riguardo alla imputazione della ripresa in capo al contribuente quale amministratore di fatto”; essendo, pertanto, il contribuente parte di quel giudizio (come accertato in fatto dalla sentenza impugnata), non può contrastare l’applicazione del giudicato esterno; secondo e terzo motivo inammissibili in quanto estranei alla ratio decidendi». 6. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale proposta, anche alla luce delle conclusioni del Pubblico Ministero, che evidenzia come «il giudice dl gravame ha chiaramente posto in evidenza che il giudizio relativo alla legittimità della pretesa di cui all’avviso di accertamento aveva direttamente coinvolto il ricorrente, perché l’atto impositivo gli era stato notificato quale amministratore di fatto, dirigendo in tal modo N.18626/23 + 18669/23 R.G. Est. F. D’Aquino verso di lui, proprio per tale qualità, le ragioni impositive. La responsabilità del ricorrente, peraltro, proprio a causa della sua qualità di amministratore di fatto, era stata accertata nel merito».La memoria di parte ricorrente non aggiunge ulteriori elementi di discussione. 7. I ricorsi riuniti vanno, pertanto, rigettati previa conferma delle proposte di definizione accelerata, con applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 380-bis, terzo comma, 96, commi terzo e quarto cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., Sez. U., 27 settembre 2023, n. 27433), somme quantificate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte riunisce il procedimento n. 18669/2023 R.G. al procedimento n. 18 626 /2023 R.G. ; rigetta i ricorsi ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 23.000,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 12.000,00a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di