CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23527/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 28687/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] D’AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende - Controricorrente - avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di FIRENZE n. 8663/2022 depositata il 18/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con ricorso ex art. 702 bis [OSCURATO:PERSONA] convenne dinnanzi al Tribunale di Firenze la società [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo: (i) di avere in essere contratto per la fornitura di servizi di telefonia fissa (voce e connettività ad internet fibra) con utenza 0 558028597 e profilo “FTTH/[OSCURATO:PERSONA] (in tecnologia FTTH fino a 1 Giga/300 Mega)”, sottoscritto in data 10/01/2022, (ii) che la tipologia della connessione ad internet contrattualizzata, intesa come stabilità e velocità, risultava essenziale, sia in relazione alla funzione economico-sociale delcontratto che avuto riguardo all’interesse della parte ricorrente (ex pluribus: smart working, necessità di collegamento di più devices, dispositivi internet of things, ecc.), ai fini della instaurazione del rapporto contrattuale; (iii) che però, al contrario delle qualità promesse e contrattualizzate, la qualità e velocità della connessione è risultata del tutto insoddisfacente in quanto inferiore agli standard minimi del contratto a prestazioni corrispettive; (iv) che, fin dal momento dell’installazione della linea, la qualità e velocità della connessione era risultata talmente lenta da risultare difficoltosa addirittura l’apertura delle pagine web, oltreché praticamente impossibile scaricare qualsivoglia contenuto multimediale tale da renderla inservibile all’uso a dispetto della promessa efficienza e velocità dell’offerta; (v) che, malgrado numerosi reclami e svariate richieste al call-center, tese al ripristino ottimale del servizio come da contratto e come da disposizioni di legge, non ha avuto alcun fattivo riscontro da parte della resistente; (vi) che, effettuata altresì misurazione della qualità della connessione, a mezzo strumento certificato “misura internet”messo a disposizione dall’AGCOM, se ne riscontrava la macroscopica violazione degli impegni contrattuali; (vii) che l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ha causato ingenti danni, anche in considerazione delle necessità di didattica e lavoro a distanza legate alla contingenza pandemica; (viii) che comunque, nonostante il disservizio, parte ricorrente ha pagato regolarmente gli addebiti relativi a detto servizio che venivano fatturati. 2. Alla stregua di quanto sopra, [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Firenze di accertare l’inadempimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. al contratto sopra menzionato, e, per quanto ancora di interesse, di condannare la medesima al risarcimento di tutti i danni contrattuali, o comunque qualificati, subiti e subendi sino al soddisfo, così come forfettariamente ed anticipatamente liquidati nella propria Carta dei Servizi e/o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, per l’inadempimento e/o la mancata risposta ai reclami, quantificati sino alla data di stesura e deposito del ricorso nella somma di euro 3.700,00, oltre allo storno/rimborso, integrale o in subordine parziale, dell’indebita fatturazione emessa in assenza della controprestazione contrattualizzata, ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 3. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì l ’ incompetenza per valore del Tribunale in favore del Giudice di pace. 4. Con ordinanza n. 8662/2022, depositata in data 18/11/2022, oggetto di ricorso, il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile [sic] il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], stante l’incompetenzaper valore del Tribunale adito, per essere competente il Giudice di pace di Firenze. 5. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] p ropone ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c.affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con memoria difensiva. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - ter c.p.c. 7. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte per l ’ accoglimento del regolamento di competenza. 8. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. Con l ’ unico motivo di ricorso , il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., che “L’ordinanza impugnata è evidentemente errata per violazione degli artt. 7, 10 e 104 c.p.c.”, lamentando l’erroneità della statuizione con cui il Tribunale si è dichiarato incompetente a conoscere della domanda di inefficacia del contratto di affitto di azienda stipulato tra le società intimate. Il ricorrente espone che «come è dato osservare dalla parte narrativa del ricorso ex art. 702 bis cpc nonché dalle conclusioni rassegnate nel predetto atto introduttivo, depositato dinanzi al Tribunale Ordinario di Firenze, il ricorrente ha chiesto, con il medesimo atto: la condanna della società convenuta ad un facere, vale a dire a provvedere “all’esatto adempimento dell’obbligazione dedotta nel contratto in epigrafe consistente nell’attivazione/riattivazione dei servizi così come contrattualizzati”; la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dell’indennizzo dovuto per ogni giorno di ritardo nell’adempimento (€ 20,00 al giorno); la condanna della resistente al risarcimento dei danni contrattuali derivatigli dalla colposa condotta della società (pari ad € 3.700,00, somma forfetariamente ed anticipatamente liquidata nella Carta dei Servizi TIM)» (così da p. 6, ultimo §, a p. 7, punto 3, delricorso). Ciò posto, il ricorrente argomenta essere principio stabilmente invalso nella giurisprudenza della Cassazione che «Nel caso in cui vengano proposte, cumulativamente, dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, inferiore al limite massimo di competenza per valore del giudice adito, ed una domanda di condanna ad un “facere”, per la quale non sia indicato alcun valore, quest’ultima, non essendo meramente accessoria o specificativa della prima, deve ritenersi di valore corrispondente al suddetto limite massimo, sicché il cumulo delle due domande comporta il superamento della competenza per valore del giudice di pace». 2. Sull’unico motivo . La sentenza gravata ha motivato che “ la domanda così come formulata non rientra nei limiti di competenza per valore del Tribunale ex art. 9 c.p.c., trattandosi di domanda di risarcimento pari ad € 3.700,00 e della domanda di esatto adempimento o risoluzione di contratto avente valore inferiore ad € 5.000,00 per quanto riportato nell’offerta tariffaria; rilevata quindi la competenza per valore del Giudice di Pace di Firenze ex art. 7 c.p.c. ne consegue la inapplicabilità del rito sommario di cognizione…” (così a p. 3, 3° §, della sentenza). 3. Il ricorso per regolamento di competenza è fondato, in quanto il Tribunale ha completamente omesso di considerare la rilevanza, ai fini della determinazione del valore della causa, della domanda concernente il facere. 3.1 Rileva il Collegio che l a domanda relativa al facere era soggetta al criterio di determinazione della competenza di cui all’art. 14 c.p.c. e, quindi, essendo stata proposta davanti al Tribunale in cumulo con domande di valore determinato o determinabile, si presumeva di valore tale da determinare, anche al di là del cumulo con le altre, la competenza del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA], nello svolgere la contestazione sulla competenza, ignorò la domanda relativa al facere. Essa avrebbe potuto contestare il valore presunto di questa domanda e sostenere che esso, in cumulo con quello delle altre due domande, non determinava la competenza del Tribunale, ma quella del Giudice di pace. Non avendo svolto quella contestazione, ai sensi dell’art. 14 c.p.c. la domanda relativa al faceresi presumeva di competenza del Tribunale e quest’ultimo a sua volta non poteva mettere in discussione quella presunzione, in quanto ormai identificativa dell’ammontare della domanda. 3.2 Dev’essere, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze, davanti al quale le parti riassumeranno il giudizio nel termine di cui all’art. 50 c.p.c. P.Q.M. La Corte accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Tribunale di Firenze, fissando per la riassunzione del giudizio il termine di tre mesi decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, con distrazione