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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09649/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Morciano di Romagna avverso la sentenza del 14/05/2021 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 maggio 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la decisione emessa all'esito di rito abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Teramo in data 16 gennaio 2019, rideterminando in anni tre e giorni venti di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 314 cod. pen., con la conferma nel resto della decisione impugnata.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo dieci motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente indicato.

2.1. Con un primo motivo si deducono - con riferimento al capo A) dell'imputazione - vizi della motivazione per travisamento della prova in ordine al mancato esame, da parte di entrambi i Giudici di merito, dell'analisi clinica delle urine cui l'imputato si sottopose su ordine dei superiori il 15 maggio 2017, in quanto decisivo, sul piano probatorio, per accertare se il 13 maggio 2017 egli avesse assunto sostanze stupefacenti e sottratto da un armadietto metallico la polvere bianca rinvenuta dal [OSCURATO:PERSONA] mentre il Vincenzetti la assumeva introducendola, per inalazione, nel proprio organismo: nell'armadietto, infatti, venivano custoditi solo i reperti di stupefacenti posti in sequestro, laddove la polvere rinvenuta nella disponibilità dell'imputato tale non era poiché altrimenti egli sarebbe risultato positivo dall'esame delle urine, che, di contro, attestava la negatività dell'assunzione di droghe nei due giorni precedenti l'analisi.

2.2. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi in ordine alla omessa valutazione della doglianza relativa alla compatibilità della droga sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (custodita in un involucro risultato poi manomesso) con la polvere bianca rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, sul rilievo che le analisi chimiche effettuate dall'A.R.T.A., diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, riguardavano reperti fra loro non sovrapponibili, in quanto, pur attestando la medesima concentrazione di principio attivo (pari al 5,6%), certificavano un numero di dosi discordante (in un caso, riguardante la droga sequestrata ai Calvarese, zero dosi a fronte di ventidue grammi e nell'altro caso, ossia per la polvere rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, circa sette grammi a fronte di due dosi ricavabili di cocaina) ed inconciliabile con la quantità del reperto.

2.3. Con un terzo motivo si censurano i medesimi vizi riguardo alla utilizzazione di un'informazione probatoria inesistente nel materiale processuale, ossia la circostanza che l'imputato avrebbe consumato la sostanza stupefacente in ufficio, all'interno della caserma e in un periodo di licenza, nel timore di essere scoperto dalla coniuge o da altro congiunto: profilo ricostruttivo, questo, solo ipotizzato nella prima decisione e specificamente censurato per la sua inverosimiglianza in sede di gravame, benché al riguardo la Corte distrettuale non si sia pronunciata acriticamente recependo la valutazione del primo Giudice.

2.4. Con un quarto motivo si censurano vizi della motivazione per travisamento della prova, là dove la Corte distrettuale ha omesso di esaminare il verbale di perquisizione personale e locale del 20 maggio 2017 nella parte in cui i Carabinieri di Teramo accertavano che la cassettiera della scrivania dell'imputato non era integra: dato, questo, in contrasto con la diversa percezione del Giudice di merito, che non riteneva forzata la cassettiera malgrado i segni oggettivamente rilevabili dal fascicolo fotografico allegato ad una relazione di servizio del 17 maggio 2017, escludendo di conseguenza la possibilità che terzi vi abbiano potuto introdurre sostanze stupefacenti all'insaputa dell'imputato.

2.5. Con un quinto motivo si censurano i medesimi vizi relativamente all'omesso esame dei contrastanti risultati di due narcotest effettuati entrambi, da militari dell'Arma, sulla polvere bianca rinvenuta nella disponibilità del Vincenzetti: il primo, al cui esito il reagente diveniva di colore rosa con alcuni filamenti blu, sicché la sostanza esaminata non poteva considerarsi di natura stupefacente; il secondo, eseguito dopo alcune ore da altro militare, al cui esito il reagente diveniva invece di colore blu, con il conseguente rilievo della natura stupefacente della sostanza esaminata.

Nessuna valutazione comparativa è stata effettuata sui due narcotest, malgrado la decisività del rilievo, poiché il risultato positivo è stato utilizzato per dimostrare che la polvere bianca rinvenuta nella disponibilità dell'imputato era di natura stupefacente.

2.6. Con un sesto motivo si censurano violazioni di legge per mancanza della motivazione, sia nella sentenza impugnata che in quella di primo grado, relativamente alla condotta di peculato contestata nel capo B), avente ad oggetto la sottrazione di grammi 0,472 di cocaina sul mero presupposto, rimasto indimostrato per la totale assenza di elementi di prova, che la predetta sostanza era risultata mancante fra i reperti sequestrati e custoditi in cassaforte.

2.7. Con il settimo motivo si deducono vizi della motivazione per travisamento della prova, là dove la Corte distrettuale non si è pronunciata sul nono motivo di appello, avendo omesso di esaminare le decisive circostanze emergenti da una relazione di servizio del 17 maggio 2017 del [OSCURATO:PERSONA], che dimostravano il fatto che alcuni reperti in sequestro (cocaina ed eroina) erano stati rinvenuti in una stanza — all'interno di una libreria in legno - non esclusivamente assegnata all'imputato, ma in uso anche all'appuntato D'Amico.

Parimenti non esaminate risultano, inoltre, le sommarie informazioni testimoniali dell'appuntato [OSCURATO:PERSONA], benché le stesse fossero idonee a dimostrare che la droga nascosta in un armadietto era stata da lui prelevata dall'A.R.T.A. per essere poi consegnata al luogotenente Gentile e da questi definitivamente custodita nell'armadio metallico presente nel suo ufficio, senza alcuna intromissione da parte dell'imputato.

Per il medesimo fatto di cui al capo A), peraltro, l'imputato è stato prosciolto dalla giurisdizione militare, che ne ha escluso la responsabilità per il reato di furto militare aggravato relativo alla sottrazione della chiave, detenuta dal luogotenente Gentile, dell'armadio metallico ove erano custoditi degli involucri contenenti sostanza stupefacente: elemento, questo, parimenti dedotto dalla difesa già nel giudizio di primo grado, ma non esaminato dai Giudici di merito.

2.8. Con l'ottavo motivo si lamentano vizi della motivazione per travisamento della prova, là dove la Corte distrettuale non si è pronunciata sul primo motivo di appello, valorizzando ai fini della decisione un risultato di prova diverso da quello reale, per avere apoditticamente sostenuto che l'imputato, avvalendosi della sua posizione in ufficio, aveva trovato il modo di sottrarre le sostanze stupefacenti custodite in armadietti metallici di cui non aveva invece le chiavi, né aveva mai avuto in delega la custodia dal luogotenente Gentile, senza specificare, peraltro, modalità e tempi della relativa condotta delittuosa e senza esaminare le decisive informazioni provenienti dalle dichiarazioni dell'appuntato D'Amico e dell'appuntato Rasicci, che davano conto del fatto che l'imputato avrebbe potuto sottrarre le sostanze stupefacenti in sequestro solo se avesse avuto la disponibilità delle chiavi per aprire i relativi armadietti ove erano custodite.

2.9. Con il nono motivo si censurano analoghi vizi della motivazione per non essersi la Corte distrettuale pronunciata sul settimo motivo di appello, ove si deduceva sia l'irrilevanza dell'esame del pelo pubico, inidoneo a verificare se l'imputato avesse assunto droga il 13 maggio 2017, sia l'incompletezza e l'irrilevanza dei risultati della consulenza tecnica del P.M. per il mancato accertamento della variabile legata al numero di volte in cui il Vincenzetti avrebbe testato, durante le operazioni antidroga, la natura e la quantità delle sostanze portandosi le mani alla bocca dopo averle toccate, non potendosi peraltro escludere che la rilevata positività del pelo pubico fosse dovuta ad una contaminazione esterna e non invece al consumo di stupefacenti.

L'esito di tale esame, infatti, può risultare positivo se si è fatto uso di droghe nei quattro-sei mesi precedenti l'analisi.

2.10. Con l'ultimo motivo, infine, si censurano vizi di inosservanza della legge penale sia in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sia in ordine al mancato apprezzamento dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena, ivi compresa quella irrogata per il periodo in continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto, atteso che nessuno dei temi specificamente dedotti in sede di gravame è stato affrontato nella sentenza impugnata, che ha genericamente confermato la sentenza di primo grado, senza darsi carico di esaminare in punto di fatto le questioni oggetto delle su indicate doglianze difensive.Deve al riguardo richiamarsi il principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839).

Devono essere altresì ribaditi i principi, più volte espressi da questa Corte, secondo cui la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione per relationem, se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno delineato i requisiti necessari affinché la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, sottolineando che essa: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez.

U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.17, Primavera, Rv. 216664).

Non è dunque sufficiente il mero richiamo tout court all'altro provvedimento, ma è necessario che il giudice "qualifichi" gli elementi indicati nel provvedimento richiamato per relationem e dimostri, di conseguenza, una non supina ed immotivata adesione al precedente provvedimento, di cui è tenuto a lasciare traccia visibile nel provvedimento.

Allorquando si tratti, in particolare, di una sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l'obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto ad esaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie.

Né l'onere di motivazione può ritenersi assolto, come avvenuto nel caso in esame, dalla mera affermazione di condivisione delle valutazioni espresse dal giudice nel provvedimento impugnato, in assenza di un reale vaglio critico e di una puntuale ed argomentata risposta ai motivi di censura, traducendosi tale esito nel rendere, in sostanza, una motivazione solo apparente.

Costituisce, infatti, compito indeclinabile del giudice della impugnazione quello di valutare attentamente i motivi di doglianza alla luce del proprio prudente apprezzamento e di esternare, quindi, le ragioni logiche che rendono preferibile e corretta una conclusione anziché un'altra.

2. Nel caso in esame, invero, già la sentenza di primo grado aveva omesso di affrontare, lasciandoli irrisolti, i medesimi punti critici indicati in sede di gravame riguardo all'individuazione della natura giuridica e alla ricostruzione delle circostanze di fatto e delle connotazioni modali delle contestate condotte di appropriazione, con particolare riferimento a quella avente ad oggetto la sostanza rinvenuta sulla scrivania dell'imputato nel momento in cui venne sorpreso nell'atto di assumerla per via nasale all'interno degli uffici del Comando della Compagnia dei Carabinieri di Giulianova.

La sentenza impugnata, a sua volta, senza neanche prendere in esame le implicazioni logicamente sottese alla intervenuta definizione del procedimento penale instaurato dinanzi alla giurisdizione militare (con il decreto di archiviazione emesso il 22 dicembre 2017 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma), si è limitata (cfr. pag. 4 della motivazione) a richiamare solo alcune delle acquisizioni probatorie (i certificati rilasciati dall'A.R.T.A. di L'Aquila, le attività d'indagine svolte sulla provenienza delle sostanze e sull'ammanco dei reperti in sequestro, oltre all'esito delle analisi comparative svolte sulla sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputata e sullo stupefacente sequestrato nell'ambito di un procedimento penale) e a confermare apoditticamente la valutazione che delle stesse aveva dato il primo Giudice, senza analizzarne criticamente i risultati sulla base di uno specifico ed argomentato raffronto sia con i diversi elementi di prova offerti a discarico dell'imputato, che con il complesso delle ragioni di doglianza dalla difesa articolate nel suo atto d'impugnazione.3.

Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, con il rinvio per un nuovo giudizio dinanzi alla Corte di appello in di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Morciano di Romagna avverso la sentenza del 14/05/2021 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 maggio 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la decisione emessa all'esito di rito abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Teramo in data 16 gennaio 2019, rideterminando in anni tre e giorni venti di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 314 cod. pen., con la conferma nel resto della decisione impugnata. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo dieci motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente indicato. 2.1. Con un primo motivo si deducono - con riferimento al capo A) dell'imputazione - vizi della motivazione per travisamento della prova in ordine al mancato esame, da parte di entrambi i Giudici di merito, dell'analisi clinica delle urine cui l'imputato si sottopose su ordine dei superiori il 15 maggio 2017, in quanto decisivo, sul piano probatorio, per accertare se il 13 maggio 2017 egli avesse assunto sostanze stupefacenti e sottratto da un armadietto metallico la polvere bianca rinvenuta dal [OSCURATO:PERSONA] mentre il Vincenzetti la assumeva introducendola, per inalazione, nel proprio organismo: nell'armadietto, infatti, venivano custoditi solo i reperti di stupefacenti posti in sequestro, laddove la polvere rinvenuta nella disponibilità dell'imputato tale non era poiché altrimenti egli sarebbe risultato positivo dall'esame delle urine, che, di contro, attestava la negatività dell'assunzione di droghe nei due giorni precedenti l'analisi. 2.2. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi in ordine alla omessa valutazione della doglianza relativa alla compatibilità della droga sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (custodita in un involucro risultato poi manomesso) con la polvere bianca rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, sul rilievo che le analisi chimiche effettuate dall'A.R.T.A., diversamente da quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, riguardavano reperti fra loro non sovrapponibili, in quanto, pur attestando la medesima concentrazione di principio attivo (pari al 5,6%), certificavano un numero di dosi discordante (in un caso, riguardante la droga sequestrata ai Calvarese, zero dosi a fronte di ventidue grammi e nell'altro caso, ossia per la polvere rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, circa sette grammi a fronte di due dosi ricavabili di cocaina) ed inconciliabile con la quantità del reperto. 2.3. Con un terzo motivo si censurano i medesimi vizi riguardo alla utilizzazione di un'informazione probatoria inesistente nel materiale processuale, ossia la circostanza che l'imputato avrebbe consumato la sostanza stupefacente in ufficio, all'interno della caserma e in un periodo di licenza, nel timore di essere scoperto dalla coniuge o da altro congiunto: profilo ricostruttivo, questo, solo ipotizzato nella prima decisione e specificamente censurato per la sua inverosimiglianza in sede di gravame, benché al riguardo la Corte distrettuale non si sia pronunciata acriticamente recependo la valutazione del primo Giudice. 2.4. Con un quarto motivo si censurano vizi della motivazione per travisamento della prova, là dove la Corte distrettuale ha omesso di esaminare il verbale di perquisizione personale e locale del 20 maggio 2017 nella parte in cui i Carabinieri di Teramo accertavano che la cassettiera della scrivania dell'imputato non era integra: dato, questo, in contrasto con la diversa percezione del Giudice di merito, che non riteneva forzata la cassettiera malgrado i segni oggettivamente rilevabili dal fascicolo fotografico allegato ad una relazione di servizio del 17 maggio 2017, escludendo di conseguenza la possibilità che terzi vi abbiano potuto introdurre sostanze stupefacenti all'insaputa dell'imputato. 2.5. Con un quinto motivo si censurano i medesimi vizi relativamente all'omesso esame dei contrastanti risultati di due narcotest effettuati entrambi, da militari dell'Arma, sulla polvere bianca rinvenuta nella disponibilità del Vincenzetti: il primo, al cui esito il reagente diveniva di colore rosa con alcuni filamenti blu, sicché la sostanza esaminata non poteva considerarsi di natura stupefacente; il secondo, eseguito dopo alcune ore da altro militare, al cui esito il reagente diveniva invece di colore blu, con il conseguente rilievo della natura stupefacente della sostanza esaminata. Nessuna valutazione comparativa è stata effettuata sui due narcotest, malgrado la decisività del rilievo, poiché il risultato positivo è stato utilizzato per dimostrare che la polvere bianca rinvenuta nella disponibilità dell'imputato era di natura stupefacente. 2.6. Con un sesto motivo si censurano violazioni di legge per mancanza della motivazione, sia nella sentenza impugnata che in quella di primo grado, relativamente alla condotta di peculato contestata nel capo B), avente ad oggetto la sottrazione di grammi 0,472 di cocaina sul mero presupposto, rimasto indimostrato per la totale assenza di elementi di prova, che la predetta sostanza era risultata mancante fra i reperti sequestrati e custoditi in cassaforte. 2.7. Con il settimo motivo si deducono vizi della motivazione per travisamento della prova, là dove la Corte distrettuale non si è pronunciata sul nono motivo di appello, avendo omesso di esaminare le decisive circostanze emergenti da una relazione di servizio del 17 maggio 2017 del [OSCURATO:PERSONA], che dimostravano il fatto che alcuni reperti in sequestro (cocaina ed eroina) erano stati rinvenuti in una stanza — all'interno di una libreria in legno - non esclusivamente assegnata all'imputato, ma in uso anche all'appuntato D'Amico. Parimenti non esaminate risultano, inoltre, le sommarie informazioni testimoniali dell'appuntato [OSCURATO:PERSONA], benché le stesse fossero idonee a dimostrare che la droga nascosta in un armadietto era stata da lui prelevata dall'A.R.T.A. per essere poi consegnata al luogotenente Gentile e da questi definitivamente custodita nell'armadio metallico presente nel suo ufficio, senza alcuna intromissione da parte dell'imputato. Per il medesimo fatto di cui al capo A), peraltro, l'imputato è stato prosciolto dalla giurisdizione militare, che ne ha escluso la responsabilità per il reato di furto militare aggravato relativo alla sottrazione della chiave, detenuta dal luogotenente Gentile, dell'armadio metallico ove erano custoditi degli involucri contenenti sostanza stupefacente: elemento, questo, parimenti dedotto dalla difesa già nel giudizio di primo grado, ma non esaminato dai Giudici di merito. 2.8. Con l'ottavo motivo si lamentano vizi della motivazione per travisamento della prova, là dove la Corte distrettuale non si è pronunciata sul primo motivo di appello, valorizzando ai fini della decisione un risultato di prova diverso da quello reale, per avere apoditticamente sostenuto che l'imputato, avvalendosi della sua posizione in ufficio, aveva trovato il modo di sottrarre le sostanze stupefacenti custodite in armadietti metallici di cui non aveva invece le chiavi, né aveva mai avuto in delega la custodia dal luogotenente Gentile, senza specificare, peraltro, modalità e tempi della relativa condotta delittuosa e senza esaminare le decisive informazioni provenienti dalle dichiarazioni dell'appuntato D'Amico e dell'appuntato Rasicci, che davano conto del fatto che l'imputato avrebbe potuto sottrarre le sostanze stupefacenti in sequestro solo se avesse avuto la disponibilità delle chiavi per aprire i relativi armadietti ove erano custodite. 2.9. Con il nono motivo si censurano analoghi vizi della motivazione per non essersi la Corte distrettuale pronunciata sul settimo motivo di appello, ove si deduceva sia l'irrilevanza dell'esame del pelo pubico, inidoneo a verificare se l'imputato avesse assunto droga il 13 maggio 2017, sia l'incompletezza e l'irrilevanza dei risultati della consulenza tecnica del P.M. per il mancato accertamento della variabile legata al numero di volte in cui il Vincenzetti avrebbe testato, durante le operazioni antidroga, la natura e la quantità delle sostanze portandosi le mani alla bocca dopo averle toccate, non potendosi peraltro escludere che la rilevata positività del pelo pubico fosse dovuta ad una contaminazione esterna e non invece al consumo di stupefacenti. L'esito di tale esame, infatti, può risultare positivo se si è fatto uso di droghe nei quattro-sei mesi precedenti l'analisi. 2.10. Con l'ultimo motivo, infine, si censurano vizi di inosservanza della legge penale sia in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sia in ordine al mancato apprezzamento dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena, ivi compresa quella irrogata per il periodo in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, atteso che nessuno dei temi specificamente dedotti in sede di gravame è stato affrontato nella sentenza impugnata, che ha genericamente confermato la sentenza di primo grado, senza darsi carico di esaminare in punto di fatto le questioni oggetto delle su indicate doglianze difensive.Deve al riguardo richiamarsi il principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839). Devono essere altresì ribaditi i principi, più volte espressi da questa Corte, secondo cui la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione per relationem, se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno delineato i requisiti necessari affinché la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, sottolineando che essa: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.17, Primavera, Rv. 216664). Non è dunque sufficiente il mero richiamo tout court all'altro provvedimento, ma è necessario che il giudice "qualifichi" gli elementi indicati nel provvedimento richiamato per relationem e dimostri, di conseguenza, una non supina ed immotivata adesione al precedente provvedimento, di cui è tenuto a lasciare traccia visibile nel provvedimento. Allorquando si tratti, in particolare, di una sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l'obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto ad esaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie. Né l'onere di motivazione può ritenersi assolto, come avvenuto nel caso in esame, dalla mera affermazione di condivisione delle valutazioni espresse dal giudice nel provvedimento impugnato, in assenza di un reale vaglio critico e di una puntuale ed argomentata risposta ai motivi di censura, traducendosi tale esito nel rendere, in sostanza, una motivazione solo apparente. Costituisce, infatti, compito indeclinabile del giudice della impugnazione quello di valutare attentamente i motivi di doglianza alla luce del proprio prudente apprezzamento e di esternare, quindi, le ragioni logiche che rendono preferibile e corretta una conclusione anziché un'altra. 2. Nel caso in esame, invero, già la sentenza di primo grado aveva omesso di affrontare, lasciandoli irrisolti, i medesimi punti critici indicati in sede di gravame riguardo all'individuazione della natura giuridica e alla ricostruzione delle circostanze di fatto e delle connotazioni modali delle contestate condotte di appropriazione, con particolare riferimento a quella avente ad oggetto la sostanza rinvenuta sulla scrivania dell'imputato nel momento in cui venne sorpreso nell'atto di assumerla per via nasale all'interno degli uffici del Comando della Compagnia dei Carabinieri di Giulianova. La sentenza impugnata, a sua volta, senza neanche prendere in esame le implicazioni logicamente sottese alla intervenuta definizione del procedimento penale instaurato dinanzi alla giurisdizione militare (con il decreto di archiviazione emesso il 22 dicembre 2017 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma), si è limitata (cfr. pag. 4 della motivazione) a richiamare solo alcune delle acquisizioni probatorie (i certificati rilasciati dall'A.R.T.A. di L'Aquila, le attività d'indagine svolte sulla provenienza delle sostanze e sull'ammanco dei reperti in sequestro, oltre all'esito delle analisi comparative svolte sulla sostanza rinvenuta nella disponibilità dell'imputata e sullo stupefacente sequestrato nell'ambito di un procedimento penale) e a confermare apoditticamente la valutazione che delle stesse aveva dato il primo Giudice, senza analizzarne criticamente i risultati sulla base di uno specifico ed argomentato raffronto sia con i diversi elementi di prova offerti a discarico dell'imputato, che con il complesso delle ragioni di doglianza dalla difesa articolate nel suo atto d'impugnazione.3. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, con il rinvio per un nuovo giudizio dinanzi alla Corte di appello in di
Sentenza Cassazione n. 09649/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris