CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 17260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24464/2019 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] (quale successore ex lege dell'E.N.P.A.L.S. - [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5005/2018 depositata il08/02/2019 R.G.N. 3195/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla riliquidazione della pensione maturata a carico della gestione ex ENPALS senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’improcedibilità e inammissibilità dell’avversa impugnazione, anche per intervenuto giudicato; che entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 12, d.P.R. n. 1420/1971, e dell’art. 4, d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte di merito ritenuto che nel calcolo della quota di pensione già a carico dell’ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d. “quota B”) non dovesse trovare applicazione il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7°, d.P.R. n. 1420/1971; che va preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso, argomentata da parte controricorrente per avere l’INPS provvedutoin data [OSCURATO:DATA_NASCITA] al deposito di copia non notificata del ricorso per cassazione, risultando in atti che, avendo appreso del trasferimento dello studio del difensore dell’odierna controricorrente, l’Istituto ricorrente provvide a rinotificarlo entro il termine indicato da Cass. S.U. n. 14594 del 2016, depositando poi ritualmente la copia finalmente notificata in data 5.9.2019; che è invece fondata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per decorso del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., risultando parimenti per tabulasche la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo PEC in data 6.3.2019 al procuratore domiciliatario dell’INPS nel processo di appello, mentre l’Istituto ha avviato il procedimento di notifica dell’odierna impugnazione soloin data 5.8.2019, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto per il ricorso per cassazione; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano e distraggono come da dispositivo; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma