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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37665/2023

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nno depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (deceduta il 14/09/22), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di falsa testimonianza, loro rispettivamente ascritti, così riformando la sentenza del Tribunale di Lecco in data 21 gennaio 2019, che aveva condannato gli imputati alla pena di anni due di reclusione per il suindicato reato oltre che a corrispondere a!€.-: parti civili: "[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, la somma di diecimila euro.

Si contesta agli imputati di avere reso false dichiarazioni davanti al giudice del lavoro di Lecco, in occasione di un giudizio di opposizione a crgefittatrzesirngiunzioni dall'Ispettorato del lavoro nei confronti della società "Forneria del Baffo s.q.c.", che gestiva una panetteria; le ordinanze riguardavano presunti casi di lavoro irregolare e orari di lavoro superiori a quelli contrattuali in relazione alle posizioni lavorative dei tre imputati.

Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità dei predetti sulla base delle dichiarazioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della loro figlia, reputate di maggiore attendibilità e credibilità rispetto alle altre dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria e alle dichiarazioni degli imputati.

La Corte d'appello, nel ribaltare la decisione, ha, invece, sottolineato che le dichiarazioni delle parti civili non potevano considerarsi attendibili, coerenti e precise ed ha evidenziato le contraddizioni, nelle quali queste ultime sarebbero ncorse.

La Corte territoriale ha, inoltre, indicato le testimonianze di persone ritenute di.s.nteressate, che hanno confermato le versioni rese dagli imputati.

2. Avverso la sentenza, ricorrono per Cassazione le parti civili, con un unico deducendo i vizio di motivazione e travisamento della prova, nonché l'omessa considerazione di documenti probatori.

La Corte d'appello è giunta a una imrnotivata declaratoria di assoluzione degli mputatice non trova ragion d'essere, atteso il tenore del risultanze probatorie !.etinnoniali e documentali ; delle quali la Corte non tiene evidentemente conto.

L'assoluzione di EI Hsaini, mereu e Baruffaldi è stata decisa sulla scorta di testimonianze proveniente da testi di dubbia credibilità processuale, aventi un preciso interesse economico correlato.

Per il resto, quanto alle dichiarazioni dei testi estranei alla vicenda, questi hanno riferito in merito a circostanze temporali parziali senza, tuttavia, confermare i fatti dichiarati dagli imputati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Osserva il Collegio che non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito, già da tempo, che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui v2lutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez.

Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv, 207944; Sez.

Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428).

Pur prospettando una contraddizione della motivazione, i ricorsi sono del tutto aspecifici e generici, giacché si limitano a proporre una diversa lettura delle acquisizioni probatorie ovvero a contestare con mere asserzioni elementi probatori ampiamente illustrati e riassunti in conclusioni che sono censurate per aspetti secondar: e in modo assertivo.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede g:acché non possono condurre a una rivalutazione del materiale probatorio le poche asserzioni riportate in ricorso, la cui pretesa contraddittorietà non è in alcun ,.nodo argomentata né risulta specificamente prospettata.

Osserva, inoltre, il Collegio che gli stessi propongono censure di merito, a contenuto generico e aspecifico (non essendo state indicate le specifiche dichiarazioni dalle quali dovrebbe desumersi la contraddittorietà delle narrazioni), senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che si caratterizza, invece, per la logica esposizione degli elementi indiziari raccolti.

3. Inoltra, deve ra mi-nen fa rsi come sul tema dell'onere di motivazione in caso c.d.'ribaltamento della decisione in appello abbiano avuto modo di pronunciarsi lo diverse occasioni le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, sulla scia delle i .dicazioni tracciate dalla giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (in particolare, nella sentenza resa nel caso Dan contro [OSCURATO:PERSONA] del 5 luglio 2011). (._.astituisce principio di diritto o rimi acquisito che - come le Sezioni Unite ebbero ad affermare già nella sentenza Mannino - la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio come di condanna, la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali .da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).

Questa Corte ha successivamente ribadito che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).

In altri termini, il Collegio del gravame che condanni l'imputato assolto in primo grado ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sci piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo oiudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi (li prova diversi o diversamente valutati.

4. Ritiene il Collegio che la Corte di appello si sia correttamente adeguata a tali principi giurisprudenziali.

La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto di assolvere i tre imputati ritenendo inattendibili le dichiarazioni delle parti civili costituite, nonché della figlia delle stesse, e soffermandosi puntualmente sulle ragioni di tale inattendibilità.

Segnatamente: - l'esame di [OSCURATO:PERSONA] è stato, con motivazione congrua e logica, considerato lacunoso e contraddittorio alla luce delle risultanze probatorie.

La parte civile ha, in particolare, dichiarato che la Baruffaldi aveva lavorato "in prova" da iui per una quindicina di giorni prima che le venisse elevata la contravvenzione, nei gennaio 2009, mentre si trovava alla guida del furgone: ciò stato correttamente ritenuto contradditorio rispetto al fatto che, in realtà, assunzione risaliva a rnoiti mesi dopo la contravvenzione.

Inoltre è stata, motivatamente, ritenuta sminuita la circostanza che la Baruffaldi avesse effettivamente preso una multa mentre si trovava proprio alla guida del furgone aziendale il 30 gennaio 2009: anche in questo caso, [OSCURATO:PERSONA] cadeva in contraddizione perché, dapprima negava che il veicolo fosse rimasto coinvolto in sinistri stradali o che alla guida si trovassero la Baruffaldi, successivamente, all'esito della produzione del verbale di contravvenzione di quel giorno, adduceva giustificazioni del tutto inverosimili. -Correttamente, poi, la sentenza impugnata ha ritenuto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - in merito al fatto che la Baruffaldi guidava il furgone unicamente per esigenze personali - contraddittorie rispetto a quelle del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sempre sostenuto che la donna si occupava della consegna del pane. - Con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha, correttamente, rirnarcato l'incongruenza derivante dal fatto che la parte civile da un lato sosteneva che l'imputato si era dimesso perché "non gli piaceva più "lavorare di notte", dalValtro, richiesta di indicare l'orario di lavoro del predetto, precisava che lo stesso era impegnato dalle sei alle undici del mattino, orario questo certamente non notturno. - A sua volta la figlia delle parti civili, escussa come testimone, è stata, con motivazione esente da vizi logici, sindacabili in questa sede, ritenuta inattendibile, avendo contraddetto quanto sostenuto dai genitori, allorchè ha sostenuto che la Baruffaldi non aveva mai avuto un incidente col furgone e che era stata assunta solo per una settimana nell'aprile 2006. -La Corte d'appello ha, inoltre, sottolineato che i testi [OSCURATO:PERSONA] e Iolanda, t.itolari dell'esercizio "Peccati di gola" dichiaravano che, prima di assumere la Baruffaldi nell'aprile 2007, e anche successivamente, la predetta consegnava q-Jotidianamente il pane ai suo esercizio, per conto della forneria "[OSCURATO:PERSONA]".

Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione contenuta nella sentenza r-ipugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale r: aliti ca rn ente spiegato come le stesse trovassero pieno riscontro in quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che confermavano che l'amico lavorava di notte e che qualche volta erano proprio loro ad accompagnarlo sul luogo di lavoro H auto, intorno a mezzanotte. - infine, quanto alle dichiarazioni di dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte, che rimarca che le stesse trovavano piena conferma in quelle del teste Lorenzi, che riferiva che lo stesso imputato gli aveva confidato di avere lavorato presso la forneria "[OSCURATO:PERSONA]" prima di essere assunto -_-)resso il "[OSCURATO:PERSONA]".5.In siffatto quadro le deduzioni difensive non sono valse ad evidenziare salti logici o lacune della motivazione spesa e ad infirmare il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza.

Le censure dei difensori, sul punto, si fondano su di una prospettazione di tipo fattuale, che non può formare oggetto di valutazione in sede di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 23005 del 22/11/2013, Alagna, Rv. 255502). 6.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nno depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha assolto [OSCURATO:PERSONA] (deceduta il 14/09/22), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di falsa testimonianza, loro rispettivamente ascritti, così riformando la sentenza del Tribunale di Lecco in data 21 gennaio 2019, che aveva condannato gli imputati alla pena di anni due di reclusione per il suindicato reato oltre che a corrispondere a!€.-: parti civili: "[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA].", [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, la somma di diecimila euro. Si contesta agli imputati di avere reso false dichiarazioni davanti al giudice del lavoro di Lecco, in occasione di un giudizio di opposizione a crgefittatrzesirngiunzioni dall'Ispettorato del lavoro nei confronti della società "Forneria del Baffo s.q.c.", che gestiva una panetteria; le ordinanze riguardavano presunti casi di lavoro irregolare e orari di lavoro superiori a quelli contrattuali in relazione alle posizioni lavorative dei tre imputati. Il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità dei predetti sulla base delle dichiarazioni delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della loro figlia, reputate di maggiore attendibilità e credibilità rispetto alle altre dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'istruttoria e alle dichiarazioni degli imputati. La Corte d'appello, nel ribaltare la decisione, ha, invece, sottolineato che le dichiarazioni delle parti civili non potevano considerarsi attendibili, coerenti e precise ed ha evidenziato le contraddizioni, nelle quali queste ultime sarebbero ncorse. La Corte territoriale ha, inoltre, indicato le testimonianze di persone ritenute di.s.nteressate, che hanno confermato le versioni rese dagli imputati. 2. Avverso la sentenza, ricorrono per Cassazione le parti civili, con un unico deducendo i vizio di motivazione e travisamento della prova, nonché l'omessa considerazione di documenti probatori. La Corte d'appello è giunta a una imrnotivata declaratoria di assoluzione degli mputatice non trova ragion d'essere, atteso il tenore del risultanze probatorie !.etinnoniali e documentali ; delle quali la Corte non tiene evidentemente conto. L'assoluzione di EI Hsaini, mereu e Baruffaldi è stata decisa sulla scorta di testimonianze proveniente da testi di dubbia credibilità processuale, aventi un preciso interesse economico correlato. Per il resto, quanto alle dichiarazioni dei testi estranei alla vicenda, questi hanno riferito in merito a circostanze temporali parziali senza, tuttavia, confermare i fatti dichiarati dagli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Osserva il Collegio che non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito, già da tempo, che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui v2lutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv, 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). Pur prospettando una contraddizione della motivazione, i ricorsi sono del tutto aspecifici e generici, giacché si limitano a proporre una diversa lettura delle acquisizioni probatorie ovvero a contestare con mere asserzioni elementi probatori ampiamente illustrati e riassunti in conclusioni che sono censurate per aspetti secondar: e in modo assertivo. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede g:acché non possono condurre a una rivalutazione del materiale probatorio le poche asserzioni riportate in ricorso, la cui pretesa contraddittorietà non è in alcun ,.nodo argomentata né risulta specificamente prospettata. Osserva, inoltre, il Collegio che gli stessi propongono censure di merito, a contenuto generico e aspecifico (non essendo state indicate le specifiche dichiarazioni dalle quali dovrebbe desumersi la contraddittorietà delle narrazioni), senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che si caratterizza, invece, per la logica esposizione degli elementi indiziari raccolti. 3. Inoltra, deve ra mi-nen fa rsi come sul tema dell'onere di motivazione in caso c.d.'ribaltamento della decisione in appello abbiano avuto modo di pronunciarsi lo diverse occasioni le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, sulla scia delle i .dicazioni tracciate dalla giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (in particolare, nella sentenza resa nel caso Dan contro [OSCURATO:PERSONA] del 5 luglio 2011). (._.astituisce principio di diritto o rimi acquisito che - come le Sezioni Unite ebbero ad affermare già nella sentenza Mannino - la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio come di condanna, la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali .da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Questa Corte ha successivamente ribadito che la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). In altri termini, il Collegio del gravame che condanni l'imputato assolto in primo grado ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sci piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo oiudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi (li prova diversi o diversamente valutati. 4. Ritiene il Collegio che la Corte di appello si sia correttamente adeguata a tali principi giurisprudenziali. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto di assolvere i tre imputati ritenendo inattendibili le dichiarazioni delle parti civili costituite, nonché della figlia delle stesse, e soffermandosi puntualmente sulle ragioni di tale inattendibilità. Segnatamente: - l'esame di [OSCURATO:PERSONA] è stato, con motivazione congrua e logica, considerato lacunoso e contraddittorio alla luce delle risultanze probatorie. La parte civile ha, in particolare, dichiarato che la Baruffaldi aveva lavorato "in prova" da iui per una quindicina di giorni prima che le venisse elevata la contravvenzione, nei gennaio 2009, mentre si trovava alla guida del furgone: ciò stato correttamente ritenuto contradditorio rispetto al fatto che, in realtà, assunzione risaliva a rnoiti mesi dopo la contravvenzione. Inoltre è stata, motivatamente, ritenuta sminuita la circostanza che la Baruffaldi avesse effettivamente preso una multa mentre si trovava proprio alla guida del furgone aziendale il 30 gennaio 2009: anche in questo caso, [OSCURATO:PERSONA] cadeva in contraddizione perché, dapprima negava che il veicolo fosse rimasto coinvolto in sinistri stradali o che alla guida si trovassero la Baruffaldi, successivamente, all'esito della produzione del verbale di contravvenzione di quel giorno, adduceva giustificazioni del tutto inverosimili. -Correttamente, poi, la sentenza impugnata ha ritenuto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - in merito al fatto che la Baruffaldi guidava il furgone unicamente per esigenze personali - contraddittorie rispetto a quelle del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sempre sostenuto che la donna si occupava della consegna del pane. - Con riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha, correttamente, rirnarcato l'incongruenza derivante dal fatto che la parte civile da un lato sosteneva che l'imputato si era dimesso perché "non gli piaceva più "lavorare di notte", dalValtro, richiesta di indicare l'orario di lavoro del predetto, precisava che lo stesso era impegnato dalle sei alle undici del mattino, orario questo certamente non notturno. - A sua volta la figlia delle parti civili, escussa come testimone, è stata, con motivazione esente da vizi logici, sindacabili in questa sede, ritenuta inattendibile, avendo contraddetto quanto sostenuto dai genitori, allorchè ha sostenuto che la Baruffaldi non aveva mai avuto un incidente col furgone e che era stata assunta solo per una settimana nell'aprile 2006. -La Corte d'appello ha, inoltre, sottolineato che i testi [OSCURATO:PERSONA] e Iolanda, t.itolari dell'esercizio "Peccati di gola" dichiaravano che, prima di assumere la Baruffaldi nell'aprile 2007, e anche successivamente, la predetta consegnava q-Jotidianamente il pane ai suo esercizio, per conto della forneria "[OSCURATO:PERSONA]". Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la motivazione contenuta nella sentenza r-ipugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale r: aliti ca rn ente spiegato come le stesse trovassero pieno riscontro in quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che confermavano che l'amico lavorava di notte e che qualche volta erano proprio loro ad accompagnarlo sul luogo di lavoro H auto, intorno a mezzanotte. - infine, quanto alle dichiarazioni di dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte, che rimarca che le stesse trovavano piena conferma in quelle del teste Lorenzi, che riferiva che lo stesso imputato gli aveva confidato di avere lavorato presso la forneria "[OSCURATO:PERSONA]" prima di essere assunto -_-)resso il "[OSCURATO:PERSONA]".5.In siffatto quadro le deduzioni difensive non sono valse ad evidenziare salti logici o lacune della motivazione spesa e ad infirmare il percorso argomentativo dell'impugnata sentenza. Le censure dei difensori, sul punto, si fondano su di una prospettazione di tipo fattuale, che non può formare oggetto di valutazione in sede di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 23005 del 22/11/2013, Alagna, Rv. 255502). 6.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe
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