CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 09357/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado con la formula "per non aver commesso il fatto", ha dichiarato il predetto imputato colpevole del furto di energia elettrica, commesso fino al 29 settembre 2014; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen., 624 e 625 n. 2, cod. pen. e 6 Cedu - è, per un verso, manifestamente infondato e, per altro verso, versato in fatto; in particolare: - è manifestamente infondato laddove eccepisce il mancato rispetto dell'onere di "motivazione rafforzata": la Corte di appello ha disposto la rinnovazione dell'istruzione in ossequio all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e ha poi proceduto alla rivalutazione del compendio probatorio raccolto (operazione certamente consentita al giudice di merito), ponendo in luce una circostanza completamente trascurata dalla motivazione sommaria e parziale offerta dal primo giudice e cioè che è stato l'imputato stesso ad ammettere di essere l'utilizzatore "di fatto" della fornitura di energia elettrica, nonostante il contratto fosse formalmente intestato alla propria figlia (pag. 5 sentenza impugnata); - è versato in fatto laddove pretende di convogliare nel giudizio di legittimità, come violazione delle regole che presiedono alla valutazione della prova, l'inosservanza degli artt. 192 e 533, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); Chiarito, rispetto alla questione sollevata con la memoria difensiva circa la mancanza di querela, che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (cfr. notizie di decisione Sez. 5, n. 1 del 2023, udienza 10 gennaio 2023; Sez 2, n. 1 del 2023, udienza 19 gennaio 2023, ric. Evangelista); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle amme