CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15164/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA L UIGI G [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Ò, rappresenta ta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la SENTENZA n. 3235/2019 d ella CORTE D'APPELLO di ROMA , depositata il27/09/2019, R.G.N. 3419/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 27.9.2019, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della decisione di primo grado che l’aveva condannata a corrispondere al dipendente [OSCURATO:PERSONA] somme a titolo di indennità previste da un accordo sindacale del 16 luglio 2009 per l’attività prestata fuori sede, sotto forma di “buoni-pasto” del valore di euro 5.16 per ogni giorno di presenza; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente, notificato in data 22 giugno 2020 e affidato ad un motivo; ha resistito con controricorso l’intimato, eccependo preliminarmente la tardività dell’impugnazione avversa; 3. entrambe le parti hanno comunicato memorie e la società nulla ha dedotto in ordine all’eccezione di tardività formulata dal controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso risulta notificato a mezzo PEC il 22 giugno 2020, oltre il termine di sei mesi, previsto per l’impugnazione dall’art. 327, comma 1, c.p.c., dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 27 settembre 2019, anche tenendo conto della sospensione dei termini processuali disposta dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla l.n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente prorogato fino all'11 maggio 2020 dall'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali; 2.pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in complessivi euro 2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovut