Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:138
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
26 febbraio 2025 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Obbligo di illustrare il contesto di fatto della controversia principale e le ragioni che giustificano la necessità di un’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione da parte della Corte – Assenza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta »
Nella causa C‑748/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Giudice di pace di Arcidosso (Italia), con decisione del 25 novembre 2022, pervenuta in cancelleria l’8 dicembre 2022, nel procedimento
E.B.
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri,
Ministero della Giustizia,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 288 TFUE, degli articoli 17, 31, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997 (in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo parziale»), contenuto nell’allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), nonché della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo determinato»), contenuto nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra E.B., viceprocuratore onorario, da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri (Italia), il Ministero della Giustizia (Italia) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia), dall’altro, in merito alla domanda di E.B. diretta ad ottenere il versamento di somme che le sarebbero asseritamente dovute per l’esercizio delle sue funzioni di magistrato onorario.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
Regolamento di procedura della Corte
3
L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte così dispone:
«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:
a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
4
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, rubricata «Principio di non-discriminazione», al punto 1 dispone quanto segue:
«Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive».
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
5
La clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, rubricata «Campo d’applicazione», al punto 1 prevede quanto segue:
«Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro».
6
La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, rubricata «Principio di non discriminazione», al punto 1 enuncia che:
«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».
Direttiva 2003/88
7
L’articolo 7 della direttiva 2003/88, rubricato «Ferie annuali», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali».
Diritto italiano
8
L’articolo 29, commi da 1 a 3 e 5, del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 – Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (GURI n. 177 del 31 luglio 2017), come modificato dall’articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (GURI n. 310 del 31 dicembre 2021) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 116/2017»), così dispone:
«1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un’indennità pari, rispettivamente, ad euro 2 500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1 500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo
procapite
di euro 50 000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell’indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell’indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
(...)
5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
9
E.B. è una magistrata onoraria che esercita, dal 2 agosto 2001, la funzione di viceprocuratore onorario. Dalla decisione di rinvio emerge che la funzione di E.B. è comparabile a quella di un magistrato ordinario che eserciti l’attività di pubblico ministero, e che E.B. ha lo stesso status giuridico e beneficia dello stesso trattamento economico di cui godono i giudici onorari di pace. Dalla sua entrata in servizio tale magistrata è stata rinnovata più volte nelle sue funzioni, da ultimo con delibera del Consiglio superiore della magistratura del 2 dicembre 2020.
10
Dal 2 agosto 2001 E.B. ha partecipato, segnatamente, a tre udienze penali, oggetto del procedimento principale, in qualità di pubblico ministero, per le quali ha percepito un’indennità di importo pari a EUR 98 per udienza, sul quale sono state applicate trattenute fiscali. Dalla decisione di rinvio risulta che nessun contributo previdenziale o assistenziale è stato versato per conto di E.B., privandola di qualsiasi protezione sociale. Per contro, la retribuzione giornaliera lorda di un magistrato ordinario, che eserciti le sue funzioni a tempo indeterminato, ammonta a EUR 248 e lo Stato versa, per ciascun magistrato ordinario, contributi agli istituti competenti al fine di garantire la loro protezione sociale.
11
Ritenendosi vittima di una disparità di trattamento illegittima per quanto riguarda la retribuzione delle sue funzioni, E.B. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale ordinario di Roma (Italia) per ottenere il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa della mancata trasposizione, nell’ordinamento giuridico italiano, delle direttive 1999/70 e 2003/88 nonché della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1992, L 348, pag. 1). Con ordinanza del 13 gennaio 2021, tale giudice ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale causato ad E.B. per effetto della mancata trasposizione di tali direttive, condanna che non risultava ancora eseguita alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame.
12
In seguito E.B. ha adito il Giudice di pace di Arcidosso (Italia), giudice del rinvio, presentando un ricorso diretto ad ottenere, in relazione alle udienze penali alle quali ella ha partecipato, il pagamento di un importo ulteriore pari a EUR 150 per udienza, per una somma complessiva pari a EUR 450, a titolo di risarcimento danni, a causa del protrarsi della mancata trasposizione di dette direttive. A sostegno del suo ricorso, ella deduce che la disparità esistente tra il suo trattamento economico e quello dei magistrati ordinari costituirebbe una discriminazione vietata dal diritto dell’Unione.
13
A tale proposito dalla decisione di rinvio risulta che, secondo E.B., pur avendo svolto le funzioni di procuratore onorario ininterrottamente dal 2 agosto 2001, la stessa sarebbe stata costretta, al fine di evitare la cessazione immediata da tali funzioni il 28 giugno 2022, a presentare domanda di partecipazione alla procedura valutativa prevista dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017.
14
Ai sensi di tale articolo, un magistrato onorario in servizio può presentare domanda di partecipazione ad una procedura valutativa e di stabilizzazione che gli consenta, in caso di superamento, di restare in servizio fino al settantesimo anno di età. Lo stesso può anche non presentare domanda di partecipazione a detta procedura e, di conseguenza, cessare dalle sue funzioni. In tal caso quest’ultimo ha diritto, nel limite complessivo di EUR 50 000 lordi, a un’indennità di importo pari a EUR 1 500 lordi per ciascun anno di servizio in cui è stato impegnato in udienza per meno di 80 giornate, oppure a un’indennità di importo pari a EUR 2 500 lordi per ciascun anno di servizio in cui è stato impegnato in udienza per almeno 80 giornate. Tale indennità sarebbe concessa anche ai magistrati onorari che, pur avendo presentato domanda di partecipazione a detta procedura, non l’abbiano superata.
15
Orbene, la domanda di partecipazione alla procedura valutativa e di stabilizzazione o la percezione di detta indennità comporterebbe, per un magistrato onorario come E.B., la rinuncia,
ex lege
, ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario svolte in precedenza. L’unica possibilità di non rinunciare a tale pretesa consisterebbe nel cessare dal servizio senza ricevere alcuna indennità.
16
Di conseguenza E.B. sostiene, dinanzi al giudice del rinvio, che la normativa italiana non le consentirebbe di esigere le somme alle quali avrebbe diritto per la mancata trasposizione delle direttive 1999/70, 2003/88 e 92/85 cosicché, da un lato, tale normativa sarebbe in contrasto con il diritto dell’Unione e, dall’altro, tale giudice dovrebbe disapplicare detta normativa.
17
Detto giudice evidenzia che, nelle sue sentenze del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), e del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (C‑236/20, EU:C:2022:263), la Corte ha dichiarato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire la trasposizione delle direttive contemplate al punto precedente per quanto riguarda i giudici di pace, la cui funzione è equiparata dalla legge italiana a quella dei viceprocuratori onorari.
18
Orbene, nel caso di specie se l’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 si applicasse a E.B., ella sarebbe tenuta a rinunciare a tutte le pretese di qualsiasi natura derivanti dall’esercizio delle funzioni di magistrato onorario e sarebbe quindi privata della tutela dei suoi diritti, quale garantita da tali direttive.
19
Inoltre il giudice del rinvio aggiunge, in sostanza, che, al fine di contrastare la precarietà dei magistrati onorari, la legislazione italiana ha previsto, con tale disposizione nazionale, una stabilizzazione incerta delle loro funzioni, mediante la loro partecipazione a procedure valutative oppure tramite il versamento di un’indennità irrisoria in considerazione del danno subito a seguito della cessazione dalle loro funzioni.
20
Ciò premesso, il Giudice di pace di Arcidosso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 288 [TFUE], gli articoli 17, 31, 34 e 47 della [Carta], nonché l’articolo 7 della [direttiva 2003/88], la clausola 4 dell’[accordo quadro sul lavoro a tempo parziale], nonché la clausola 4 dell’[accordo quadro sul lavoro a tempo determinato] devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella prevista dall’articolo 29 del [decreto legislativo n. 116/2017], la quale preveda la rinuncia automatica
ex lege
ad ogni pretesa riguardante l’attuazione delle [direttive 97/81, 1999/70 et 2003/88], con perdita di ogni altra tutela retributiva, lavorativa e di protezione sociale garantita dal diritto europeo:
a) nel caso di semplice presentazione della domanda di partecipazione da parte di un magistrato onorario, quale lavoratore europeo a tempo definito e parziale comparabile al magistrato professionale quale lavoratore europeo a tempo indefinito e pieno, a procedure di stabilizzazione che siano solo formalmente attuative della clausola 5 punto 1 dell’[accordo quadro sul lavoro a tempo determinato],
b) ovvero, nel caso di mancato superamento delle dette procedure o di mancata presentazione della domanda, con la percezione di un’indennità di importo manifestamente inadeguato e sproporzionato ai danni subiti per il mancato recepimento delle menzionate direttive».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
21
A norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentita l’avvocata generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
22
Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.
23
Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere [sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].
24
Poiché tale procedimento si fonda sulla decisione di rinvio, il giudice nazionale deve esplicitare, nella decisione di rinvio stessa, il contesto di fatto e di diritto della controversia di cui al procedimento principale e fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui esso chiede l’interpretazione, nonché al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].
25
A tal proposito, occorre altresì sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono, da un lato, permettere alla Corte di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice nazionale e, dall’altro, consentire ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte assicurare il rispetto di tale diritto, tenuto conto del fatto che, in virtù di tale disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati [sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].
26
Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una decisione di rinvio sono esplicitamente indicati all’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, è tenuto a conoscere e deve rispettare scrupolosamente. Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1), e figurano ora ai punti 13, 15 e 16 della nuova versione delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2024, C 6008) (sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑717/22 e C‑372/23, EU:C:2024:1041, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
27
Nella presente causa la decisione di rinvio manifestamente non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94, lettere a) e c), del regolamento di procedura.
28
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 288 TFUE, gli articoli 17, 31, 34 e 47 della Carta, l’articolo 7 della direttiva 2003/88, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede che i magistrati onorari, per poter continuare ad esercitare le loro funzioni, sono tenuti a partecipare ad una procedura valutativa che, da un lato, in caso di superamento della stessa, consente loro di ottenere la conversione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con cessazione al settantesimo anno di età e, dall’altro, in caso di mancato superamento, consente a tali magistrati di percepire un’indennità, quando sia il superamento sia il mancato superamento della procedura valutativa con accettazione dell’indennità comportano la rinuncia,
ex lege
, a ogni pretesa che essi possano far valere, in forza di tali disposizioni, per quanto riguarda le funzioni di magistrato onorario esercitate in precedenza.
29
Occorre anzitutto rilevare che sia tale questione sia la domanda di pronuncia pregiudiziale che la contiene sono redatte in modo identico a quelle precedentemente sottoposte alla Corte nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari) (C‑548/22, EU:C:2024:730).
30
Con tale sentenza, la Corte ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.
31
Infatti essa ha preliminarmente rilevato, al punto 31 di detta sentenza, che il giudice del rinvio non chiedeva un’interpretazione autonoma dell’articolo 288 TFUE né degli articoli 17, 31, 34 et 47 della Carta, poiché tali questioni erano richiamate unicamente a sostegno della domanda di interpretazione della direttiva 2003/88, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale nonché dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
32
Orbene, ai punti 32 e 33 della medesima sentenza la Corte ha constatato che l’articolo 7 della direttiva 2003/88, così come la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, non erano pertinenti ai fini della soluzione della controversia di cui al procedimento principale in quanto, nell’ambito di tale controversia, da un lato, veniva fatto valere non già il rispetto del diritto alle ferie annuali retribuite, sancito da detta disposizione, bensì, in sostanza, il pagamento di una retribuzione pari a quella percepita da un magistrato ordinario e, dall’altro, nessun elemento risultante dalla decisione di rinvio permetteva di stabilire se la ricorrente in detto procedimento principale lavorasse a tempo parziale ai sensi di tale accordo quadro.
33
Per quanto riguarda la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, la Corte ha dichiarato, al punto 35 della sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari) (C‑548/22, EU:C:2024:730), che, al fine di rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio in tale causa, era necessario stabilire, in via preliminare, se detta clausola imponesse di concedere la stessa retribuzione, per le funzioni esercitate, ai magistrati onorari e ai magistrati ordinari, il che implicava di valutare, in primo luogo, se un magistrato onorario che si trovasse nella situazione della ricorrente nel procedimento principale potesse essere qualificato come «lavoratore» a tempo determinato, ai sensi della clausola 2 di tale accordo quadro, in secondo luogo, se l’asserita differenza di trattamento riguardasse una «condizione di impiego», ai sensi della clausola 4 di detto accordo quadro, in terzo luogo, se tale magistrato si trovasse in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, e, in quarto luogo, se e, in caso affermativo, in che misura tale differenza di trattamento potesse essere giustificata sulla base di una «ragione oggettiva», ai sensi di quest’ultima clausola. Al punto 36 di detta sentenza, la Corte ha constatato che, anche supponendo che queste prime tre condizioni fossero soddisfatte, essa non disponeva di elementi che le permettessero di procedere alla valutazione dell’eventuale sussistenza di una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro.
34
A tal riguardo la Corte ha anzitutto rilevato, al punto 36 della sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari) (C‑548/22, EU:C:2024:730), che gli atti di causa non contenevano elementi che le permettessero di chiarire, da un lato, se eventuali differenze riguardanti, in particolare, il tipo e il valore del contenzioso che i magistrati onorari erano chiamati a dirimere o, ancora, le modalità di assunzione di detti magistrati permettessero di giustificare la legittimità di una differenza di trattamento come quella in esame nel procedimento principale, e, dall’altro, di valutare le differenze retributive tra i magistrati onorari e i magistrati ordinari. Essa ha poi precisato, al punto 37 di tale sentenza, di non disporre di informazioni che le consentissero di stabilire se le pretese della ricorrente in detto procedimento principale riguardassero lo stesso tipo di prestazioni effettuate dai magistrati ordinari. Infine, al punto 38 della sentenza di cui trattasi, la Corte ha sottolineato che la domanda di pronuncia pregiudiziale non consentiva di stabilire se, o in che misura, la retribuzione percepita dalla ricorrente in detto procedimento principale, che era inferiore a quella percepita dai magistrati ordinari, dovesse essere considerata come un trattamento meno favorevole ingiustificato, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
35
Nella presente causa, la domanda di pronuncia pregiudiziale, che, come precisato al punto 29 della presente ordinanza, è redatta negli stessi termini di quella che ha dato luogo alla sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari) (C‑548/22, EU:C:2024:730), comporta le stesse lacune individuate dalla Corte in tale sentenza cosicché, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 23 a 26 della presente ordinanza, l’irricevibilità di tale domanda è manifesta.
36
Alla luce della suesposta motivazione, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata manifestamente irricevibile.
37
Occorre tuttavia ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale, fornendo alla Corte tutti gli elementi che le consentano di statuire [sentenza del 12 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punto 40].
Sulle spese
38
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Arcidosso (Italia), con decisione del 25 novembre 2022, è manifestamente irricevibile.
Lussemburgo, 26 febbraio 2025.
Il cancelliere
Il presidente di sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
N. Jääskinen
*
Lingua processuale: l’italiano.