CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04027/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.La Corte d'appello di Salerno, adita con impugnazione principale dalla Asl di Salerno e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA](dirigente medico di primo livello presso il reparto di traumatologia del P.O. di Agropoli), ha riformato parzialmente la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva condannato la Asl al pagamento della complessiva somma di € 100.614,60 a titolo di “prestazioni aggiuntive”per l’attività lavorativa prestata oltre l’orario ordinario di 38 ore ne l periodo da agosto 2007 al 2011, ed aveva respinto le ulteriori domande, relative al pagamento dell’indennità di rischioradiologico, ai mancati riposi compensativie al risarcimento del danno da mobbing. 2. Quanto all'appello principale proposto dalla Asl, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte del Tribunale, dell'assoluta mancanza di contestazione riguardo alle differenze retributive richieste a titolo di prestazioni aggiuntive; ha in particolare evidenziato chenel costituirsi in giudizio l'Azienda si era limitata ad eccepire la prescrizione e a formulare ininfluenti considerazioni di stile,senza contest are , come invec e nel giudizio di appello, lo svolgimento dell'attività lavorativa, le necessità del servizio da erogare e l'esistenza delle necessarie autorizzazioni. 3.Quanto all’appello incidentale, la Corte territoriale ha ritenuto incontestate da parte della ASL Salerno le circostanze di fatto dettagliatamente esposte nel ricorso introduttivoe per la gran parte incontestate anche da [OSCURATO:PERSONA], primario del reparto volontariamente intervenuto nel giudizio di primo grado;all’esito dell’ istruttoria ha inol tre ritenuto provata la condotta mobbizzante tenuta nei confronti dello Zeoli dalDott. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva posto in essere azioni profondamente lesive della dignità umana e professionale del dirigente medico, cacciato dalla sala operatoria con modalità offensivee mortificanti, fatto oggetto di contestazioni gravi rivelatesi del tutto ingiustificatee successivamente trasferito presso altra struttura. 4. Ha inoltre evidenziato che la ASL era rimasta colpevolmente inerte, nonostante la ripetuta segnalazione delle condotte vessatorie, che avevano cagionato allo Zeoli un danno, costituito dalla lesione della sua dignità morale, quantificato in complessivi euro 12.000. 5.La ASL di Salerno ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. DIRITTO 1.Con l’unico motivo, ilricorso denuncia violazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – violazione del CCNL dirigenza sanitaria del 5.12.1996 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché violazione de gli art. 112 e 115 c od. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma primo, nn. 1, 3 e 5 cod. proc. civ. Lamenta l’erroneità della statuizione relativa alla mancata contestazione della pretesa riguardante le prestazioni di lavoro aggiuntivo, argomentando che la difesa della ASL, per quanto genericamente, aveva contestato la pretesa riguardante le prestazioni di lavoro aggiuntivo. Richiama la giurisprudenza di legittimità per sostenere che le prestazioni oltre l'ordinario orario di servizio devono essere autorizzate, condizione questa che il dirigente medico non aveva provato. Si duole dell’omessa considerazione di un fatto decisivo, costituito dalla necessità di preventivi atti autorizzativi in ordine alla verifica dei presupposti per il ricorso a prestazioni ulteriori rispetto all’ordinario orario di servizio dei soggetti autorizzati e del monte ore esigibile in vista dello svolgimento dei compiti di istituto. Evidenzia che lo Zeoli non ha allegato la sussistenza di un formale atto di autorizzazione e che i giudici di merito non hanno esercitato i loro poteri officiosi. Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente valutato le risultanze processuali, valorizzando i l carattere astioso del rapporto dello Zeoli co n il primario, il quale aveva il diritto - dovere di organizzare il carico di lavoro dei collaboratori in ragione delle esigenze del reparto. Evidenzia che il CTU aveva escluso il danno alla salute e che non sussiste , dunque,il nesso eziologico tra la condotta del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e l’ asserito danno , né era emersa la prova dell’intento persecutoriodel primario . 2. Deve innanzitutto rilevarsi che non è chiaro se l’originaria pretesa fosse relativa al compenso per lavoro straordinario o a quello per prestazioni aggiuntive, considerato che tanto la sentenza impugnata quanto il ricorso menzionanoindifferentemente i due istituti contrattuali,che non sono coincidenti edhanno presupposti diversi . 3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile , in quanto nel censurare la valorizzazione delprincipio di non contestazione da parte dei giudici di merito, non precisa il tenore degli attidifensivi di primo grado, né li localizza. L’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022). Inoltre il ricorso, nel lamentare l’erroneità della statuizione relativa alla mancata contestazione della pretesa riguardante le prestazioni di lavoro aggiuntivoe nel sollecitare la rilettura della prova testimoniale e della CTU, tende ad una diversa ricostruzione del fatto.Va in proposito evidenziato che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019). Va rammentato al riguardo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass.14 aprile 2017, n. 8758). Peraltro il ricorso denuncia la violazione di disposizioni contrattuali senza neppure precisare (al di là della mancata autorizzazione che, invece, la Corte ha ritenuto provata per effetto della non contestazione) le ragioni per le quali la disciplina indicata in rubrica sarebbe stata violata. Come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U -Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 4. Il ricorso va,pertanto, dichiarato inammissibile.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratasi antistataria. 6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per la parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed in euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Azienda ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princi