CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 31130/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestante infondato sul diniego della pena sostitutiva pecuniaria, emergendo dalla complessiva lettura della motivazione che la Corte, pur errando nel far riferimento alla capacità di adempimento del ricorrente (cfr. l'informazione provvisoria relativa alla sentenza emessa dalle Sezioni Unite il 25/6/2026 nel proc. n. 37184/25 R.G.N.), ha sostanzialmente escluso la idoneità rieducativa della pena pecuniaria in ragione della personalità negativa del [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M