CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNA(dato avviso alle parti‘, — -- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; !:..rTErarro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, adito in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava ia richiesta di applicazione del regime della continuazione tra i reati giudicati daie sentenze presupposte, richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. rnr nassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di moti azi e. li legge, aliegar'io ricryso per cassazione personale, presenta 7asa circondariale di Ferrara. 3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la faco]t do l ctTt, (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricor o p 2, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pera oa, da difensori iswitti nell'albo speciale della Corte di cassazione („artl. 5/1, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). -icorso pr.,i)(:,st,c_ deve esse ,e dichiarato inammissibile, ai sensi cod. pi-oc. pen.„ con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. i cibin il ricorso e corclanna il ricorrente al pagamento delle spese ‘7ersamento della somma di 3.000,03 euro alla Cassa delle Roma il 28/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente ki-ìkonioC_TRiro Filipp DEPOSIT