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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 49490/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 aprile 1980, avverso la sentenza in data 14/02/2022 del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Milano [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 14 febbraio 2022 il Tribunale di Milano ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per i reati commessi in concorso dell'art. 5 e dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato che eccepisce la violazione di legge per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, dal momento che non era stata applicata la sospensione condizionale della pena, che faceva parte del patto. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Risulta agli atti che il difensore del Ferrè aveva chiesto fin dal 14 luglio 2021 di definire il procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., subordinando l'accordo all'applicazione della pena sospesa.

L'istanza è stata inoltrata all'Ufficio della Procura di Repubblica presso il Tribunale di Milano più di una volta perché il magistrato assegnatario del fascicolo era cambiato.

Infine, con mail del 20 settembre 2021 il Pubblico ministero aveva anticipato il consenso alla proposta che sarebbe stata formalizzata all'udienza del successivo 23 settembre.

Lo scambio di mail tra il difensore e il Pubblico ministero è stato depositato in Tribunale come da timbro del 23 settembre 2021.

All'udienza del 14 febbraio 2022 il Giudice ha accolto l'istanza della parte, ma ha omesso di statuire sul beneficio della pena sospesa, inserito della proposta di accordo, come detto, fin dal primo momento.

Tale circostanza integra una violazione del principio di correlazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e giustifica quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ai Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso Così deciso, il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 aprile 1980, avverso la sentenza in data 14/02/2022 del Tribunale di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Milano [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 14 febbraio 2022 il Tribunale di Milano ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per i reati commessi in concorso dell'art. 5 e dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato che eccepisce la violazione di legge per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, dal momento che non era stata applicata la sospensione condizionale della pena, che faceva parte del patto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Risulta agli atti che il difensore del Ferrè aveva chiesto fin dal 14 luglio 2021 di definire il procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., subordinando l'accordo all'applicazione della pena sospesa. L'istanza è stata inoltrata all'Ufficio della Procura di Repubblica presso il Tribunale di Milano più di una volta perché il magistrato assegnatario del fascicolo era cambiato. Infine, con mail del 20 settembre 2021 il Pubblico ministero aveva anticipato il consenso alla proposta che sarebbe stata formalizzata all'udienza del successivo 23 settembre. Lo scambio di mail tra il difensore e il Pubblico ministero è stato depositato in Tribunale come da timbro del 23 settembre 2021. All'udienza del 14 febbraio 2022 il Giudice ha accolto l'istanza della parte, ma ha omesso di statuire sul beneficio della pena sospesa, inserito della proposta di accordo, come detto, fin dal primo momento. Tale circostanza integra una violazione del principio di correlazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e giustifica quindi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ai Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso Così deciso, il 4 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49490/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris