CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16345/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 20/11/2025, il Tribunale del riesame di Catania –adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. – ha confermato l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, che aveva adottato la misuradella custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ritenutogravemente indiziato del reato di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa (cosìdiversamente qualificato il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 5 e 584 cod. pen., contestato alcapo 1), di XXXXXXXXXXXXXXXXX; fatto commesso in Scicli il 12/05/2024.La sera del 12 maggio 2024, il corpo senza vita di XXXXXXXXXXXXXXXXX venivarinvenuto all'interno della sua abitazione sita in Scicli, via XXXXXXX n. 1. La morte era daricondurre ad un trauma cranico in contestuale trauma toracico chiuso con fratture costali,in soggetto tossicodipendente cronico, con recente assunzione di cocaina e d'alcol; lalesione di maggior rilevanza era una ferita in regione parietale sinistra, produttiva di ungrave trauma cranico idoneo, in combinazione con altri elementi, a determinare il decessodella vittima, che, tuttavia, non era stato immediato ma preceduto da una fase agonica.Dopo avere ripercorso lo sviluppo delle indagini scaturite dal grave fatto delittuoso, ilTribunale, nel condividere integralmente la valutazione operata dal G.I.P. in senoall’ordinanza genetica, riteneva sussistente a carico dell’indagato [OSCURATO:PERSONA](che da poco aveva intrapreso una relazione sentimentale con XXXXXXXXXXXX, giàaffettivamente legata in passato con XXXXXXXXX), un grave quadro indiziario, desumibileda plurimi elementi univoci e tra loro convergenti.Innanzitutto, le immagini di videosorveglianza avevano immortalato l’XXXXXX(riconosciuto con certezza in base sia alle fattezze fisiche che alla presenza di tatuaggi sulbraccio destro e occhiali neri) raggiungere l’abitazione della vittima la notte del 12/05/2025alle ore 01:26.Ulteriori elementi emergevano dagli esiti delle attività tecniche di intercettazione, conriferimento sia ai soliloqui dell’XXXXXX registrati a bordo del suo veicolo (in cui accennaall’imminente arresto, afferma chiaramente di averlo «lasciato vivo»; mostra stupore allanotizia che la vittima avesse le costole fratturate), sia avuto riguardo alle conversazioniintrattenute con XXXXXXXX Morana (aventi ad oggetto la versione di comodo che ilMorana avrebbe dovuto fornire agli inquirenti) e con [OSCURATO:PERSONA] (in cui ipotizzavauna ricostruzione dei fatti sorprendentemente in linea con gli accertamenti autoptici etossicologici); ed, ancora il Tribunale richiamava le intercettazioni a carico di XXXXXXXXMorana che avevano registrato la sua confessione di avere proceduto al sopralluogo e diavere comunicato all’XXXXXX la presenza di telecamere sul percorso che conducevaall’abitazione della vittima.Parimenti, veniva ricostruito il movente dell’azione delittuosa, da ascrivere al fattoche l’XXXXXXXXX non si era rassegnato alla fine del lungo rapporto sentimentale che loaveva legato alla XXXXXX, adottando nei confronti di quest’ultima comportamenti, qualiinsistenti telefonate, appostamenti e pedinamenti, che avevano turbato la donna.I giudici del riesame ritenevano corretta la qualificazione giuridica dei fatti ai sensidell’art. 575 cod. pen. quale omicidio volontario, e non come omicidio preterintenzionaleoggetto dell’imputazione provvisoria. In punto di esigenze cautelari, i Giudici della cautela richiamavano la doppiapresunzione prevista dalla legge, osservando come non fossero emersi elementi tali da farritenere l'insussistenza delle esigenze cautelari. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Platania, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti neilimiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.2.1. Con il primo, articolato motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.2.1.1. Sotto un primo profilo, la difesa denuncia la violazione dell’art. 273 cod. proc.pen., e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente alleistanze difensive in ordine al riconoscimento dell'indagato nelle videoriprese.Il riconoscimento dell’XXXXXX nel soggetto immortalato nelle video riprese, cheperaltro raffigurano l'uomo mentre transita in corso Garibaldi e non in nei pressi di viaXXXXXXX 1, si pone in contrasto con l'accertamento dei RIS di Messina compendiato nellarelazione del 23 agosto 2024: in tale relazione, richiamata nelle note difensive depositatein udienza, ma ignorata dai giudici del riesame, si attesta l'impossibilità di apprezzare dallavisione delle immagini caratteristiche somatiche utili per un confronto di natura attributiva odi individuare la targa dei veicoli del pari immortalati.Se il dato scientifico dimostrava l'impossibilità d'identificare il soggetto raffiguratonelle immagini, non può che inferirsi la contraddittorietà e manifesta illogicità delragionamento dei giudici della cautela laddove, contrapponendo la propria soggettivavisione, si esprimono in termini di certezza in merito all’identificazione dell’uomo raffiguratoin [OSCURATO:PERSONA].2.1.2. Si denuncia poi la violazione ed erronea applicazione dell'art. 63 cod. proc.pen. e l'inutilizzabilità delle auto ed etero indizianti dichiarazioni di XXXXXXXX Morana.Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dell'art. 63 cod. proc. pen. chesancisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona non indagata dalle qualiemergono indizi di reità e da persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto esser sentita inqualità di indagato. Nel caso di specie il verbale di sommarie informazioni testimoniali del9 luglio 2024, reso da Morana, avrebbe dovuto essere immediatamente interrotto ed anchenelle successive audizioni del 12 e 13 agosto 2024 Morana avrebbe dovuto essere sentitonella sua qualità di indagato.Ne consegue l'inutilizzabilità di tutte le sommarie informazioni rese dal predetto edappare immotivata l'asserzione del Tribunale in merito all'utilizzabilità “allo stato” dellecitate dichiarazioni.In ogni caso le dichiarazioni rese dal Morana dovevano ritenersi inattendibili, e privedi alcun riscontro, come ampiamente argomentato dalla difesa nel procedimento innanzi alTribunale del riesame.2.1.3. Si denuncia manifesta contraddittorietà della motivazione dell'ordinanzaimpugnata nella parte in cui si ritiene attestata la presenza dell'XXXXXX sui luoghi daltransito della sua autovettura, ed assenza di motivazione con riferimento all'espressadoglianza secondo cui la macchina non viene ripresa nelle zone del centro cittadino.La già citata relazione del RIS di Messina attesta l'impossibilità di individuare la targadel veicolo che viene visto transitare nelle immagini catturate dagli impianti divideosorveglianza. Sul punto l'ordinanza è carente di motivazione non essendovi rispostaalla censura in cui si evidenziava come non si fossero rilevate tracce dell'auto nella zonadel centro.2.1.4. La difesa lamenta poi vizio della motivazione relativamente all'utilizzo deicosiddetti brogliacci delle intercettazioni e violazione di legge con riferimento allavalutazione del contenuto delle intercettazioni con travisamento del fatto.I giudici della cautela hanno continuato a riportare il contenuto delle intercettazioniderivanti dai brogliacci piuttosto che dalla trascrizione operata dallo stesso consulente delpubblico ministero, nonostante la difesa avesse evidenziato discrasie tra le trascrizioni didiverse conversazioni (in particolare le conversazioni n. 467, 635 e 422, richiamate inricorso).2.1.5. Ancora si lamenta mancanza di motivazione con riferimento alle discrasierilevate tra la consulenza medico legale e l'accertamento dei RIS circa il rinvenimentodell'arma del delitto, l'incertezza dell'orario della morte, con travisamento del fatto.La difesa aveva evidenziato nelle note difensive innanzi al Tribunale del riesamecome l'indagine fosse ab initio inficiata dagli esiti incerti dell'esame autoptico e dallaricostruzione della scena del crimine poi acriticamente recepiti.Non è poi stata data risposta a quale possa essere stata l'arma del delitto, nonrinvenuta nell’abitazione della vittima, né visibile addosso al soggetto immortalato dalleimmagini.Non è chiaro quando e dove si siano procurate alla vittima la rottura delle costole edel setto nasale, né dove la vittima sarebbe stato preso a calci e pugni quando già era aterra. La circostanza è rilevante dal momento che l’aggressione risulta essere stataeffettuata nell’ingresso della casa, e non nella camera da letto ove poi la vittima troverà lamorte, e dove, certamente, l’assassino non è entrato.Il Tribunale non fornisce risposta alcuna ai molteplici dubbi che erano stati sollevati,anche in relazione all’orario della morte, dalla difesa collocato tra le ore 00,30 e 01,00, inorario quindi incompatibile con la presenza dell’XXXXXX sui luoghi.2.1.6. Si censura infine la mancanza di motivazione in relazione a tutti gli ulterioririlievi difensivi, con particolare riferimento all’assenza di contatti nel pomeriggio e sera del11/05/2025 tra Morana e XXXXXX, nonché tra XXXXXX e XXXXXX relativamenteall’episodio di c.da Zagarone.2.1.7. La difesa lamenta poi l'errata qualificazione giuridica del fatto data dai giudicidella cautela quale omicidio volontario e non preterintenzionale come invece prospettatadal pubblico ministero nella richiesta di misura cautelare.I giudici hanno omesso di considerare che l'aggressore si è allontanato prima deldecesso, lasciando la vittima in buone condizioni fisiche, in piedi e che si aggirava per la casa, certamente in grado di chiedere aiuto; dal momento che la frattura della teca cranicapotrebbe essere postuma o comunque non visibile in quanto interna, non si potevaipotizzare che dalle lesioni inferte potesse derivare la morte.2.2. Con il secondo motivo la difesa denuncia erronea applicazione degli artt. 274 e275 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine all'adeguatezza della custodiacautelare. Erronea applicazione dell'art 284 cod. proc. pen..Ha errato il Tribunale, nel ritenere sussistente l'esigenza cautelare del pericolo direcidivanza, a valorizzare la gravità del fatto e le modalità esecutive ignorando che, dopo ilpestaggio, né l’aggressore né la vittima potevano percepire l'imminente pericolo di vita.Del tutto assente poi la motivazione in punto di adeguatezza della massima misuracarceraria con particolare riferimento all'esclusione della possibile applicazione degli arrestidomiciliari anche con braccialetto elettronico.3. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato.2. La disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo ilsolco tracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili.In tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica dellasussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre chedelle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro il perimetrocircoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza omanifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituirel’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei datiprobatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguatoconto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardantelo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chedevono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento,Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460 - 01).In materia di provvedimentide libertate la Corte di Cassazione non ha quindi alcunpotere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivicompreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettivedell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all’adeguatezza delle misure, poichésia nell’uno che nell’altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’attoimpugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, lacorrettezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall’altro,l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo delprovvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).3. Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che, nel caso inesame, non si riscontra alcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: il ricorrente reitera i medesimi motivi di doglianzasollevati con sede di riesame cautelare, e decisi con il provvedimento impugnato conmotivazione congrua, scevra da aporie logiche, in relazione alla quale, nella sua interezza,l’indagato omette di confrontarsi.4. Il primo, articolato, motivo di ricorso è complessivamente infondato esconta la sua natura fattuale e confutativa delle argomentazioni espresse nell’impugnataordinanza, con la quale, peraltro, non si confronta compiutamente.Le doglianze, benché formalmente ricondotte ai vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., si risolvono, in larga parte, in una critica di merito alla valutazionedegli indizi e, per altro verso, risultano aspecifiche perché non si confrontano con lamotivazione dell’ordinanza impugnata, l imitandosi a riproporre le medesimeargomentazioni già svolte in sede di riesame o a valorizzare singoli dati isolati, senzamisurarsi con la complessiva tessitura argomentativa che valorizza la convergenza dimolteplici elementi tra loro coerenti e la loro lettura unitaria.Ne deriva che il ricorso tende a sollecitare una non consentita rivisitazione delmerito, estranea al sindacato di legittimità in materia cautelare, circoscritto alla verificadella correttezza giuridica e della tenuta logica della motivazione.4.1. In particolare, le censure che investono la ricostruzione della dinamica lesivae l’eziologia del decesso (sub 2.1.5) non colgono nel segno.L’ordinanza del riesame dà puntuale conto degli esiti degli accertamenti tecnico-scientifici (medico-legali, rilievi sulla scena, analisi delle tracce ematiche anche medianteBloodstain [OSCURATO:PERSONA]), dai quali desume, con argomentazione priva di manifesteaporie, una condotta aggressiva caratterizzata da colpi inferti con notevole forza e una fasepreagonica idonea a spiegare lo spostamento della vittima all’interno dell’abitazione.Le prospettate discrasie tra accertamenti tecnico-scientifici e ricostruzione accoltanon evidenziano un dato oggettivo univoco e incompatibile con le conclusioni delTribunale, ma attengono al modo di apprezzare e combinare elementi tecnici e allasequenza causale e temporale dell’evento. A fronte di ciò, l’ordinanza impugnata offre unamotivazione complessiva e coerente, valorizza la convergenza degli indizi e chiarisce,senza aporie manifeste, perché le incertezze prospettate (circa l’arma utilizzata o l’esattacollocazione dell’exitus) non assumano, allo stato, carattere dirimente.Giova, altresì, rimarcare che l’apparente discrasia tra il luogo dell’aggressione(ingresso) e quello del rinvenimento del corpo (camera da letto) trova spiegazione nellaricostruita fase preagonica, durante la quale la vittima, pur già attinta da lesioni gravi, eraancora in grado di compiere spostamenti all’interno dell’appartamento sino alsopraggiungere dell’exitus. In tale quadro, l’assenza di tracce biologiche dell’indagato sullascena e il mancato rinvenimento dell’oggetto contundente non assumono valenzadirimente, trattandosi di elementi negativi che, isolatamente considerati, non sono idonei ascardinare un compendio indiziario fondato su riscontri eterogenei e convergenti, né aimporre, in sede di legittimità, una diversa lettura delle risultanze.Va anche osservato come il mancato rinvenimento dell’arma integri un datonegativo che, isolatamente considerato, non è idoneo a elidere la gravità indiziaria desuntadal giudice della cautela sulla base di riscontri plurimi, eterogenei e convergenti, nel cuicontesto la dinamica lesiva è stata ritenuta compatibile con un’aggressione violenta e conun decorso non immediatamente letale.Infine, la contestazione sull’orario dell’exitus si traduce nella sollecitazione di unadiversa lettura del dato tecnico: l’ordinanza impugnata ha valorizzato, con motivazione nonmanifestamente illogica, la fase agonica e i fisiologici margini di approssimazionedell’accertamento medico-legale, ritenendo non dirimente, in sede cautelare,l’individuazione di un’ora “esatta” del decesso.4.2. Con specifico riguardo alla doglianza relativa all’utilizzo dei brogliacci delleintercettazioni (sub 2.1.4), la Corte ha correttamente rilevato come, in assenza di perizia, lamera discrasia tra i brogliacci e le trascrizioni effettuate dal consulente del p.m., noncostituisca motivo di inattendibilità delle trascrizioni effettuate dalla p.g..Va osservato a tale proposito come, in sede cautelare, ciò che rileva è che il giudicedia conto dei segmenti ritenuti significativi del materiale captativo e del significato ad essiincidano in modo apprezzabile e decisivo sul senso complessivo delle conversazionivalorizzate. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non fonda il giudizio su singolebattute isolate, ma su un insieme di interlocuzioni e riscontri convergenti, sicché le dedottediscrasie non risultano idonee, allo stato, a disarticolare la complessiva tenuta delragionamento cautelare.4.3. Le doglianze che investono l’identificazione dell’indagato nelle riprese divideosorveglianza e la riferibilità a lui del veicolo visto transitare nella notte (sub 2.1.1 e2.1.3) non colgono nel segno.Il Tribunale ha, infatti, dato conto – con motivazione coerente e priva di evidentiaporie – delle ragioni per le quali ha ritenuto attendibile il riconoscimento dell’XXXXXXquale soggetto ripreso dagli impianti di videosorveglianza durante il transito in corsoGaribaldi nella fascia oraria prossima al fatto, valorizzando una pluralità di trattiindividualizzanti desunti dalle immagini (statura e fisionomia, capo rasato, conformazionedel naso, tatuaggi sul bicipite e sull’avambraccio), nonché la compatibilità del transito dellaJeep Compass nera con le rilevazioni orarie e con la ricostruzione dei percorsi.In tale prospettiva, la relazione tecnica del RIS di Messina (23 agosto 2024), cheevidenzia i limiti dell’elaborazione delle immagini ai fini di un confronto “attributivo” el’impossibilità di leggere la targa, non assume portata demolitoria. Essa, infatti, si limita arimarcare i limiti di una identificazione fondata esclusivamente su un confronto tecnico-formale, ma non esclude che il giudice della cautela possa pervenire al riconoscimentomediante una valutazione complessiva di elementi visivi e circostanziali, purché motivata.Né l’impossibilità di individuare la targa è incompatibile, di per sé, con la riferibilitàdel mezzo all’indagato, quando – come nel caso di specie – la ricostruzione si fonda sullacoerenza dei transiti, sulla compatibilità del mezzo ripreso con le caratteristiche del veicoloin uso all’indagato e sull’inserimento di tali dati in un quadro indiziario più ampio.4.4. L’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di XXXXXXXX Morana (sub2.1.2) è formulata in termini generici e non autosufficienti: il ricorso non chiarisce, conpuntuale indicazione degli atti e dei relativi contenuti, quando e per quale titolo di reato ildichiarante avrebbe assunto la veste di indagato, né specifica i segmenti dichiarativiconcretamente attinti dalla dedotta inutilizzabilità, limitandosi ad un’affermazione apoditticadi inutilizzabilità “totale”. In ogni caso, l’ordinanza impugnata non fonda il giudizio di gravitàindiziaria in via esclusiva su tali apporti, ma su una pluralità di elementi di diversa natura,sicché la censura, oltre che generica, non è idonea a incidere sulla complessiva tenuta delprovvedimento.In ogni caso, giova osservare che Tribunale ha valorizzato, in termini decisivi, leconversazioni intercettate nelle quali lo stesso Morana dà conto di avere effettuato unsopralluogo e di avere riferito all’indagato la presenza di telecamere sul percorso, elementiche, per la loro genesi e natura, non sono ricondotti al paradigma dell’art. 63 cod. proc.pen.Quanto, infine, all’asserita inattendibilità del dichiarante, la censura si risolve in unacritica di merito: il provvedimento impugnato ne valuta l’apporto nel quadro complessivo, inrapporto di coerenza con i restanti riscontri, senza che siano ravvisabili manifeste aporielogiche nella motivazione.4.5. Quanto alla censura (sub 2.1.6.) concernente l’eccepita omessa motivazionesu ulteriori rilievi difensivi (assenza di contatti, nel pomeriggio e nella sera dell’11 maggio2025, tra Morana e XXXXXX, nonché tra XXXXXX e XXXXXX in relazione all’episodio dic.da Zagarone), va rilevato che l’ordinanza impugnata non fonda la gravità indiziaria su unpresupposto di continuità di comunicazioni in quella specifica finestra temporale, ma sullaconvergenza di plurimi elementi di segno univoco (videoriprese, materiale captativo,riscontri tecnico-scientifici e ricostruzione dei percorsi), sicché il dedotto “vuoto” di contatti,anche a volerlo ritenere sussistente, non assume, allo stato, efficacia demolitoria delquadro cautelare.Né è ravvisabile un vizio di motivazione per mancata confutazione analitica diciascun rilievo difensivo: è sufficiente che il giudice dia conto, in modo coerente eintellegibile, delle ragioni della decisione e degli elementi ritenuti decisivi, come avvenutonel caso di specie, nel quale i profili richiamati dalla difesa risultano recessivi rispetto alnucleo argomentativo posto a fondamento della misura.4.6. Parimenti infondata è la censura sulla qualificazione giuridica del fatto(articolata al punto 2.1.7 del ricorso).Il Tribunale ha, infatti, ricondotto la condotta nell’alveo dell’omicidio volontario (art.575 cod. pen.), valorizzando, con percorso argomentativo coerente, la sede e la gravitàdelle lesioni (in particolare il trauma cranico), l’intensità dell’azione aggressiva e la suacomplessiva idoneità lesiva, nonché la condizione di minorata difesa della vittima, qualeindice sintomatico di una condotta consapevolmente violenta e diretta a sopraffare.Deve, peraltro, precisarsi che la qualificazione giuridica qui richiamata è effettuataallo stato degli atti e nei limiti propri della presente fase cautelare, ferma restando la suanaturale suscettibilità di ulteriori puntualizzazioni alla luce dell’evoluzione del quadroprocessuale.l’aggressore si sia allontanato prima del decesso non è incompatibile con la sussistenzadel dolo omicidiario, desumibile dalle modalità dell’azione e dall’accettazione del rischioletale connesso all’infierire su distretti corporei vitali con forza apprezzabile.Le contrapposte deduzioni difensive, incentrate sulla pretesa “buona condizione”della vittima al momento dell’allontanamento e sull’ipotesi alternativa di una frattura cranica“postuma o non visibile”, non evidenziano aporie logiche del provvedimento, ma sollecitanouna diversa lettura del compendio, non consentita in questa sede.4.7. Non è, infine, ultroneo rimarcare che una parte significativa delle doglianzenon si confronta con gli elementi che il Tribunale ha ritenuto decisivi sul punto. Inparticolare, restano sullo sfondo, senza specifica confutazione, i soliloqui registrati a bordodel veicolo dell’XXXXXX – nei quali emergono riferimenti autoindizianti di immediatacomprensibilità – nonché le conversazioni intercettate che vedono protagonista Morana eche attestano il sopralluogo e l’avviso all’indagato circa la presenza di telecamere sulpercorso. Tali apporti, letti unitamente agli ulteriori riscontri (videoriprese e ricostruzione deitransiti), costituiscono il nucleo argomentativo del provvedimento impugnato; la loromancata effettiva contestazione rende il ricorso, sul punto, privo di specificità e, comunque,inidoneo a porre in crisi la tenuta logico-argomentativa dell’ordinanza.4.8. In conclusione, il ricorrente non è riuscito a formulare censure idonee aporre in crisi la complessiva tenuta del discorso logico-argomentativo svolto dal Collegiodella cautela, essendosi limitato a svalutare, parcellizzandoli, gli elementi valorizzati nelprovvedimento e a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze investigative,fondata su un diverso apprezzamento di profili di merito già vagliati in sede di riesame. Afronte, invece, di un apprezzamento congruo ed esaustivo delle emergenze, espressomisurano con il ragionamento complessivo posto a base della conferma dell’ordinanzagenetica e finiscono per sollecitare una rivisitazione del quadro indiziario non consentita inquesta sede.5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto generico, meramentereiterativo di richieste formulate in sede di riesame e correttamente vagliate dal Tribunale,e comunque manifestamente infondato.A fronte della contestazione per omicidio volontario, opera la duplice presunzionerelativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. – di sussistenza delle esigenzecautelari e di adeguatezza della custodia in carcere – superabile solo mediantel’allegazione di specifici elementi di fatto, individualizzanti, idonei a dimostrare un concretoaffievolimento del pericolo e la sufficienza di misure meno afflittive.Il Tribunale ha correttamente richiamato tale disciplina e ha rilevato l’assenza di datiutili al superamento della presunzione, valorizzando la gravità del fatto e le modalità dellacondotta, quali indici sintomatici della persistenza del pericolo di reiterazione.Nell’ordinanza impugnata è stato, altresì, sottoposto a ragionevole scrutinio il profilodell’adeguatezza della misura custodiale di massimo rigore, sul rilievo dell’inidoneità disoluzioni meno afflittive a fronteggiare i pericoli cautelari ravvisati. In particolare, ilTribunale ha evidenziato che l’applicazione del braccialetto elettronico, quale presidiofunzionale principalmente alla prevenzione del pericolo di fuga, non è di per sé idonea aneutralizzare il pericolo di reiterazione.Si tratta di apprezzamenti di fatto che, se sorretti da motivazione nonmanifestamente illogica, come avvenuto nel caso di specie, si sottraggono al sindacato dilegittimità.6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essererespinto, ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresìla disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento aldirettore dell’istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.7. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento,devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 deld.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allaCancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.