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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05587/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 maggio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguenti titoli: 1) cumulo n.59/2000 del 19.2.2020 della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; 2) sentenza n. 354/2020 del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 13.11.2020, nella quale la pena è stata determinata in aumento su quella di cui al precedente punto 1, ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati; 3) sentenza della Corte di appello di Bologna del 25.10.2019, irrevocabile dal 15.9.2020, di conferma della pronuncia emessa dal Tribunale di Parma il 6.2.0219; per l'effetto, determinava la pena complessiva nella misura di anni nove, mesi sei di reclusione ed C. 3.000.00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], deducendo "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per violazione dell'art.671 cod. proc. pen.; violazione art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà, e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena".

Ha, in proposito, evidenziato che il Giudice dell'esecuzione, dopo avere ritenuto che la condotta più grave in concreto fosse quella oggetto della sentenza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 57/19 emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ricompresa nell'indicato provvedimento di cumulo), aveva fatto erroneamente riferimento alla pena complessiva di anni cinque, mesi dieci di reclusione ed C. 1.800,00 di multa e non a quella di anni due, mesi dieci di reclusione ed C. 800,00 di multa, considerata dal suddetto giudice quale pena base, alla quale era stata aggiunta in continuazione la pena di anni tre di reclusione ed C. 1.000,00 di multa in relazione agli altri tre episodi delittuosi giudicati; che così procedendo, l'ordinanza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; che, inoltre, l'ordinanza impugnata sarebbe "talmente illogica da arrivare al paradosso per il quale l'aumento per la continuazione ritenuto per un singolo episodio delittuoso, pari ad anni tre di reclusione, risulta addirittura superiore alla pena base del reato ritenuto più grave (anni due mesi dieci di reclusione)" e ciò senza fornire alcuna spiegazione in ordine a tale scelta.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.4.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E in vero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite. (Cass. Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Rv. 260903).

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (Cass. Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013; Rv. 259030).

5. Orbene, l'ordinanza impugnata, nel procedere alla rideterminazione della pena in relazione ai reati posti in continuazione, non ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi di diritto essendosi limitata ad affermare: "la condotta più grave in concreto va ritenuta quella oggetto della sentenza del GUP di questo Tribunale n. 57/19, emessa in data 4.2.2019, irrevocabile il 10.1.2020 [riCompresa nel provvedimento di cumulo sub 1], di anni 5 e mesi 10 di reclusione euro 1.800,00 di multa; a tale pena può aggiungersi, a titolo di continuazione, con riferimento alla condotta oggetto della pronuncia sub punto 3, la pena complessiva di anni 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per una pena complessiva per i reati di cui alle citate sentenze pari a quella di anni 9 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa".

Pertanto, essa va annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - che, in diversa persona fisica (e ciò alla luce della pronuncia 25 novembre 2021 della Corte Costituzionale, n. 7/2022), dovrà procedere a nuovo giudizio in ordine alla rideterminazione della pena nei confronti del ricorrente alla luce dei superiori rilievi.

P.Q.M. 5.1 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Ufficio GIP.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 maggio 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguenti titoli: 1) cumulo n.59/2000 del 19.2.2020 della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; 2) sentenza n. 354/2020 del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 13.11.2020, nella quale la pena è stata determinata in aumento su quella di cui al precedente punto 1, ritenuta la continuazione con i fatti già giudicati; 3) sentenza della Corte di appello di Bologna del 25.10.2019, irrevocabile dal 15.9.2020, di conferma della pronuncia emessa dal Tribunale di Parma il 6.2.0219; per l'effetto, determinava la pena complessiva nella misura di anni nove, mesi sei di reclusione ed C. 3.000.00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], deducendo "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per violazione dell'art.671 cod. proc. pen.; violazione art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà, e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena". Ha, in proposito, evidenziato che il Giudice dell'esecuzione, dopo avere ritenuto che la condotta più grave in concreto fosse quella oggetto della sentenza del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 57/19 emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ricompresa nell'indicato provvedimento di cumulo), aveva fatto erroneamente riferimento alla pena complessiva di anni cinque, mesi dieci di reclusione ed C. 1.800,00 di multa e non a quella di anni due, mesi dieci di reclusione ed C. 800,00 di multa, considerata dal suddetto giudice quale pena base, alla quale era stata aggiunta in continuazione la pena di anni tre di reclusione ed C. 1.000,00 di multa in relazione agli altri tre episodi delittuosi giudicati; che così procedendo, l'ordinanza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia; che, inoltre, l'ordinanza impugnata sarebbe "talmente illogica da arrivare al paradosso per il quale l'aumento per la continuazione ritenuto per un singolo episodio delittuoso, pari ad anni tre di reclusione, risulta addirittura superiore alla pena base del reato ritenuto più grave (anni due mesi dieci di reclusione)" e ciò senza fornire alcuna spiegazione in ordine a tale scelta. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. E in vero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite. (Cass. Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Rv. 260903). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (Cass. Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Rv. 275845; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013; Rv. 259030). 5. Orbene, l'ordinanza impugnata, nel procedere alla rideterminazione della pena in relazione ai reati posti in continuazione, non ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi di diritto essendosi limitata ad affermare: "la condotta più grave in concreto va ritenuta quella oggetto della sentenza del GUP di questo Tribunale n. 57/19, emessa in data 4.2.2019, irrevocabile il 10.1.2020 [riCompresa nel provvedimento di cumulo sub 1], di anni 5 e mesi 10 di reclusione euro 1.800,00 di multa; a tale pena può aggiungersi, a titolo di continuazione, con riferimento alla condotta oggetto della pronuncia sub punto 3, la pena complessiva di anni 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per una pena complessiva per i reati di cui alle citate sentenze pari a quella di anni 9 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa". Pertanto, essa va annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari - che, in diversa persona fisica (e ciò alla luce della pronuncia 25 novembre 2021 della Corte Costituzionale, n. 7/2022), dovrà procedere a nuovo giudizio in ordine alla rideterminazione della pena nei confronti del ricorrente alla luce dei superiori rilievi. P.Q.M. 5.1 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Ufficio GIP. Così deciso, il 1
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