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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36283/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 12/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 13992 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13992del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 24H44 L245N) MIRANDA Cristina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50E59 L245N) MIRANDA Concettina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52B51 L245E) MIRANDA Valeria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56H57 L245G) MIRANDA Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E49 L245H) rappresentate e difese, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69C30 L259Y) -ricorrenti- e FRISOTTI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L46 G813Y) rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69C30 L259Y) -interventrice- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Annamaria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39C62 L245W) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61D59 F839J) -controricorrente- nonché CIRILLO Raffaella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49A43 B076R) [OSCURATO:PERSONA] Carmine (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81Al7 C495Q) -intimati- Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 17 per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ziatan. 140/2020, pubblicata in data 20 gennaio 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], nonché Cristina, Concettina, Valeria e [OSCURATO:PERSONA], hanno intimato ad [OSCURATO:PERSONA], condò- mina del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] n. 445, precetto di pagamento dell’importo di € 2.184,04, sulla base di un titolo esecutivo (sentenza di con- danna) ottenuto dal loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del condominio, in ragione di un credito di fonte ne- goziale solo parzialmente soddisfatto.

L’intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., e ha, comunque, chiamato in giudizio l’altro condòmino [OSCURATO:PERSONA], che aveva in pre- cedenza parzialmente estinto l’obbligazione condominiale ed al quale essa opponente aveva versato, in via di regresso, la pro- pria quota, per essere eventualmente garantita in caso di soc- combenza.

L’opposizione all’esecuzioneè stata accolta dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, con assorbimento di ogni altra domanda. [OSCURATO:PERSONA], nonché Cristina, Concet- tina, Valeria e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati(eredi di [OSCURATO:PERSONA]).

Si è successivamente costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA]- sotti, in sostituzione delle ricorrenti, qualificandosi cessionaria del credito fatto valere dalle stesse.

Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 17 Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ha depositato memoria,ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., Maria CristinaFrisotti. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Va , p reliminarmente , rilevata e dichiarata l’ inammissibil ità della costituzione, nella presente fase del giudizio, della cessio- naria del credito controverso, Maria CristinaFrisotti, in sostitu- zione dei cedenti, già costituitiquali ricorrenti.

La successione a titolo particolare nel diritto controverso, se- condo la giurisprudenza di questa Corte,cui il collegio ritiene di dover dare continuità,non può avere alcun rilievo e non con- sente l’intervento delle parti che hanno acquistato la legittima- zione dopo l’instaurazione del giudizio di legittimità, in quanto detto intervento è possibile solo nel caso in cui il precedente titolare del diritto controverso, cioè il precedente soggetto le- gittimato, non si fosse costituito, ma non nel caso in cui detto soggetto si fosse già costituito in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774del 01/03/2022, Rv. 664106 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021, Rv. 660761 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25423del 10/10/2019, Rv. 655272 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 33444 del 27/12/2018, Rv. 652035 – 01; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 23439 del 06/10/2017, Rv. 645699 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11638del 07/06/2016, Rv. 639906 – 01 ) , come nella specie. 2.Il primo motivo del ricorso risulta articolato in una pluralità di distinte censure.

Si denunzia: «Ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3) cpc, per violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 63 comma 1 e 2 disp. att. cc.Ai sensi dell’art.360 comma 1 n. 5) cpc, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio», «1a. omesso esame dell’elenco dei condomini morosi Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 17 consegnato dall’amministratore; 1b. contraddittorietà della motivazione; 1c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1375 e dell’art. 1175in relazione all’art. 63 disp. att. cc; 1d. omesso esame circa un fatto decisivo: il regime di solidarietà passiva; 1e. violazione dell’ art. 2697 comma 2 cc , 115 comma 1 cpc , 116 comma 1 cpce dell’art. 2719 cc in relazione all’ art. 63 disp. att. cc; 1f. giudicato esterno sulla medesima fattispecie; 1g. inopponibilità del pagamento fatto ad altro condomino in via di regresso; 1h. omesso esame circa un fatto decisivo - non cor- rispondenza tra somma versata dai condomini al Sig. [OSCURATO:PERSONA] e somma incassata dai creditori; 1i. violazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 1188 e 1218 cc in relazione all’ art. 63 comma 1e 2 disp. att. cc; 1l. violazione e/o falsa applicazione dell’ art.1189 ccin relazione all’art. 63 comma 1 e 2 disp. att. cc » .

Si tratta di censure logicamente e giuridicamente connesse che possono, pertanto, essere esaminate congiuntamente. 2.1È opportuno, prima dell’esame di tali censure, esporre in sintesigli antecedenti di fatto che hanno dato luogo al presente giudizio: - il dante causa delle ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]) aveva ottenuto un titolo esecutivo giudiziale nei confronti del condominio del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] n. 445, per un credito professio- naleinsoluto di importo complessivo pari a € 28.049,00, oltre accessori (interessi e rivalutazione dal 7 marzo 1988 al saldo); - tale credito era stato parzialmente estinto, nel 2007, all’esito di un procedimento esecutivo promosso nei con- fronti del singolo condòmino [OSCURATO:PERSONA] ( escusso per l’intero, sul presupposto della responsabilità solidale –al tempo dei fatti, corrispondente a conclusione comu- nemente ammessa ed accettata –di tutti i condòmini per le obbligazioni condominiali), che aveva consentito al Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 17 creditore di ottenere l’assegnazione dell’importo di € 25.472,02 (su un totale azionato di € 82.791,08, com- prensivo di sorta capitale, interessi e spese maturati a quel tempo); - successivamente, dopo l’entrata in vigore della legge n. 220del 2012, l’amministratore del condominio aveva co- municato alle eredi del Miranda, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., l’elenco dei condòmini in mora con i pagamenti al condominio stessoe, in un secondo tempo, aveva loro inviato altresì un elenco, redatto dal condòmino già escusso, delle quote allo stesso versate dagli altri condò- mini, in via di rivalsa, dal quale risultava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva versato, già dal 2007, la sua integrale quota del complessivo debito condominiale, in via di regresso, al predetto condòmino (quota determinata, al tempo del pa- gamento, in € 1.707,20); - ritenendo non opponibile tale ultimo pagamento, le cre- ditrici, nel maggio 2017, sulla base del primo elenco dei condòmini morosi comunicato loro dall’amministratore, avevano intimato alla [OSCURATO:PERSONA] precetto per il pagamento della sua intera quota del credito residuoancora vantato, esattamente determinata, all’attualità,in € 1.943,97, ol- tre accessori. 2.2I giudici del merito hanno ritenuto che, avendo la [OSCURATO:PERSONA] pagato –sia pure, in via di regresso , al condòmino già escusso –la propria quota dell’obbligazione condominiale, la stessa po- tesse efficacemente opporre alle creditrici il beneficio di pre- ventiva escussione dei condòmini in mora previsto dall’art. 63 disp. att. c.c.. 2.3Le ricorrenti sostengono, al contrario, una tesi così riassu- mibile: il pagamento effettuato dalla Servilloal condòmino già escusso, in via di regresso, invece che all’amministratore del condominio, non sarebbe loro opponibile, ai sensi dell’art. 63 Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 17 disp. att. c.c.; pertanto, la [OSCURATO:PERSONA],non avendo versato la sua quota all’amministratore del condominio (come emergeva, del resto, dal primo elenco dei condòmini in regola con i pagamenti ed in mora con gli stessi, che l’amministratore aveva loro co- municatoai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.), sarebbe da consi- derare tuttora anch’essa in mora con i pagamenti; come tale, essa sarebbe da ritenere debitrice nei loro confronti dell’intera sua quota della complessiva obbligazione condominiale e, di conseguenza, non avrebbe titolo ad eccepire alcun beneficio di preventiva escussione degli altri condòmini.

Sostengono, inoltre, che il tribunale avrebbe omesso di consi- derare che non vi era corrispondenza tra la somma versata dai condòminiin via di regresso a quello escusso e la somma da questi pagata in favore del creditore loro dante causa, avendo il [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, ottenuto, in via di regresso, un importo maggiore di quello effettivamente sborsato. 3.Questa Corte ha di recente enunciato i seguenti principi di diritto, in relazione al regime della responsabilità dei singoli condòmini per le obbligazioni condominiali, come disciplinato dall’art. 63 disp. att. c.c.: «l’onere di preventiva escussione dei condòmini “morosi” gra- vante,ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., sul credi- toresolo parzialmente soddisfatto e munito di titolo esecutivo, non ha ad oggetto la sola somma corrispondente alla quota mil- lesimale del condòmino moroso sull’importo residuo dell’obbli- gazione di cui al titolo esecutivo, ma l’intero importo della sud- detta “morosità”, cioè l’intera originaria quota dell’obbligazione condominiale imputabileal singolo condòmino, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore dall’amministratore, in nome e perconto di detto condòmino, in virtù dei versamenti dallo stesso effettuati nellecasse condominiali, secondo l’impu- tazione comunicata ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att.

Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 17 c.c., e/o quanto versato direttamente dal singolo condòmino al terzo»; «la quota del debito condominiale gravante sul singolo condò- mino contro il quale il creditore abbia agito in via esecutiva in base all’art. 63 disp. att. c.p.c., in caso di contestazioni espresse in sede di opposizione all’esecuzione – e fermo re- stando che spetta al condòmino intimato l’onere di allegare e provare che detta quota sia diversa da quella indicata dal cre- ditore– va determinata: a) in base alla delibera condominiale di riparto della spesa; b) se una delibera manchi o sia venuta meno,all’esito di una valutazione sommaria del giudice dell’op- posizione all’esecuzione, ai soli fini dell’azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni dell’amministratore, degli elementi certi disponibili ed eventualmente, in mancanza, fa- cendo ricorso alla tabella millesimalegenerale; i n tal i cas i re- stano tuttavia salve le eventuali successive appropriate azioni di rivalsa interna tra condòmini»(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del06/12/2023, in corso di massimazione). 3.1In particolare, nella motivazione di tale pronuncia, è stato chiarito quanto segue: «… l’espressione “condòmini morosi” di cui all’art. 63 disp. att. c.p.c. indica i condòmini che non hanno versato all’amministratore del condominio la loro quota della provvista necessaria al pagamento del terzo creditore e che, d’altra parte, non abbiano neanche estinto autonomamente la propria quota dell’obbligazione condominiale, pagando diretta- mente a quest’ultimo, mentre l’espressione “condòmini in re- gola con i pagamenti” indica quelli che abbiano estinto la pro- pria quota dell’obbligazione condominiale, mediante paga- mento diretto del relativo importo al creditore, ovvero mediante pagamento in favore di quest’ultimo effettuato dall’amministra- tore con la provvista da loro fornita.

In tale ottica, la comuni- cazione dell’amministratore al creditore relativa ai dati dei con- dòmini “morosi”, prevista dal primo comma dell’art. 63 disp.

Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 17 att. c.c., consente di imputare il pagamento effettuato dall’am- ministratore stesso ad estinzione delle (sole) quote dell’obbli- gazione condominiale dei condòmini che hanno regolarmente contribuito alla formazione della relativa provvista, i quali pos- sono così definirsi “in regola con i pagamenti”, lasciando invece insolute le quote dell’obbligazione condominiale dei condòmini che non abbiano versato i contributi dovuti.

In questo modo (e solo in questo modo) si determina il più ragionevole contempe- ramento tra l’esigenza del creditore del condominio di essere regolarmente e tempestivamente soddisfatto e l’esigenza di tu- tela dei singoli condòmini che abbiano regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, nei rapporti con quelli che non lo ab- biano fatto.

La tutela del creditore è adeguatamente assicurata, potendo egli agire sempre liberamente, senza vincoli, nei con- fronti di tutti i condòmini (abbiano essi o meno versato all’am- ministratore la loro quota di contributi dovuti), per l’adempi- mento delle relative quote dell’obbligazione condominiale an- cora insoddisfatte (quindi, complessivamente, per il suo intero credito); egli non potrà, invece, agire affatto, a tale titolo, nei confronti dei condòmini che abbiano estinto la loro posizione obbligatoria (pagando direttamente a lui o tramite il pagamento dell’amministratore con la provvista da loro fornita), contro i quali potrà esperire esclusivamente l’azione sussidiaria di ga- ranzia di cui all’art. 63 disp. att. c.c., previa escussione dei con- dòmini insolventi.

La tutela dei condòmini “diligenti” è altret- tanto adeguatamente assicurata dalla possibilità di pagare di- rettamente al creditore la loro quota dell’obbligazione condomi- niale e di ottenere, altresì, l’imputazione a tale titolo di tutti i pagamenti effettuati dall’amministratore con la provvista da loro versata, mediante la comunicazione di cui all’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., in modo da rimanere esposti ad even- tuale responsabilità per importi superiori a quelli effettivamente dovuti solo in virtù dell’obbligo sussidiario di garanzia introdotto Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 17 dal secondo comma della medesima norma, che però è condi- zionato alla previa vana escussione dei condòmini morosi.

D’al- tra parte, è ragionevole escludere che possano risolversi in un oggettivo pregiudizio per le giuste ragioni di credito del terzo estraneo al condominio, specie se consacrate in un titolo ese- cutivo, le eventuali vicende, certamente non fisiologiche (ma ciò nonostante in astratto sempre possibili), in virtù delle quali i contributi versati dai condòmini all’amministratore, cioè al proprio rappresentante comune, al fine di estinguere l’obbliga- zione condominiale, possano essere distratti dal loro scopo.

La finale tutela dei condòmini, in tali ipotesi patologiche, che sono comunque riconducibili ai loro rapporti interni ovvero ai rapporti con il loro rappresentante (ed ai quali è del tutto estraneo il terzo creditore), è del resto adeguatamente garantita attra- verso l’esperimento delle eventuali possibili azioni risarcitorie o, in ultima analisi, delle appropriate azioni di rivalsa interna tra gli stessi partecipanti al condominio». 3.2Tali principi di diritto, ad avviso del Collegio, possono es- sere, con i dovuti adattamenti, estesi anche all’ipotesi di paga- mento parziale dell’obbligazione del condominio effettuato da un singolo condòmino in misura eccedente la propria quota, in quanto escusso per l’intero sulla base dell’indirizzo interpreta- tivo, ormai superato, che affermava la solidarietàdi tutti i con- dòmini per le obbligazioni condominiali.

Come nel caso in cui l’amministratore abbia pagato solo in parte il debito condominiale per avere ricevuto il versamento dei con- tributi dovuti solo da alcuni dei condòmini,anche in tal caso, in effetti, «sorge l’esigenza di non pregiudicare i condòmini che abbiano regolarmente provveduto a versare i contributi dovuti, rispetto a quelli che non lo abbiano fatto (rendendosi, così, “morosi” sia nei confronti del creditore che nei confronti dello stesso amministratore del condominio)» (cfr. Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 34220 del06/12/2023, in motivazione, par. 1.2.4).

Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 17 Anche in questa ipotesivi è, infatti, un pagamento parziale del debito condominiale che fa sorgere analoga esigenza, in rap- porto ai condòmini che abbiano versato i contributi da essi do- vuti, in questocaso successivamente al pagamento e diretta- mente al condòmino che ha pagato una quota dell’obbligazione eccedente la propria, in via di regresso.

Anche in questo caso è, quindi,possibile, attraverso la comuni- cazione dell’amministratore di cui all’art. 63 disp. att. c.c., l’im- putazione del pagamento parziale, oltre che –ovviamente e in primo luogo – alla quota del condòmino escusso, anche, per l’eccedenza, alle quote dei condòmini che abbiano versato quanto dovuto allo stesso, in rivalsa o regresso.

In tal modosi evita altresì il paradosso in base al quale, nono- stante la (sopravvenuta, in via di ricostruzione sistematica, ma attualmente indiscutibile, siccome obiettivamente consolidata) natura parziaria dell’obbligazione condominiale, il creditore già parzialmente soddisfatto potrebbe in teoria agire direttamente nei confronti di tutti i condòmini (tranne quello escusso), per il pagamento della rispettiva integrale quota di debito, cioè, in definitiva, per un importo complessivo che sarebbe superiore al suo stesso credito (tenuto conto del fatto che la somma già incassata è superiore alla quota dell’unico condòmino che ha in concreto adempiuto). 4.Sulla base di quanto sin qui esposto, deve ritenersi infondato l’assunto principale delle ricorrenti, secondo le quali non avrebbe alcun rilievo e non sarebbe loro opponibile il versa- mento operato dalla [OSCURATO:PERSONA] al condòmino già escusso per l’in- tero, ondequest’ultima sarebbe tenuta a pagare la propria in- tegrale quota del residuo debitocondominiale, in loro favore. 4.1 La motivazione della sentenza impugnata non può dirsi però conforme a diritto nella sua impostazione, sul punto: a)in primo luogo perché essarisulta fondata sull’assunto – eviden- temente erroneo, alla luce delle ragioni più sopraesposte – per Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 17 cui il pagamento dei contributi dovuti, effettuato dai singoli con- dòmini all’amministratore avrebbe di per sé efficacia estintiva delle loro obbligazioni parziarie; b) inoltre, perché, di conse- guenza edaltrettanto erroneamente, ne l caso di specie, in cui il suddetto pagamento è avvenuto in favore del condòmino già escusso per un importo eccedente la propria quota, il tribunale ha richiamat o la disciplina relativa al pagamento al creditore apparente, in realtà non conferente. 4.2 Al contrario, va in proposito ribadito (come già sancito in Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023, in motiva- zione, par. 1.2.4) che le obbligazioni parziarie dei singoli con- dòmini nei confronti del creditore possono dirsi estinte solo in conseguenza del pagamento effettuato in favore di quest’ultimo (da parte dell’amministratore o, come nel caso, da parte del singolo condòmino escusso per l’intero), con la precisazione che l’imputazione del pagamento parziale effettivamente pervenuto al creditore ad estinzione delle obbligazioni parziarie dei singoli condòmini che abbiano in qualche modo contribuito a formare la relativa provvista (anche con il versamento successivo della stessa, in rivalsa, in favore di chi abbia effettuato quel paga- mento, in quanto escusso per l’intero) può essere effettuata anche ex post, con la comunicazione di cui all’art. 63 disp. att. c.c.. 5.Nella specie, non vi è dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] abbia versato il contributo corrispondente alla propria quota dell’obbligazione condominiale (anche se lo ha fatto, peraltro del tutto corretta- mente, in favore del condòmino già escusso per l’intero e avente diritto di rivalsa, invece che in favore dell’amministra- tore) e che vi era stata altresì, prima dell’intimazione del pre- cetto opposto, la comunicazione dell’amministratore, rilevante ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., ai fini dell’imputazione del pagamento parziale operato dal [OSCURATO:PERSONA] anche alla quota di obbligazione gravante sulla [OSCURATO:PERSONA], avendo l’amministratore Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 17 stesso comunicato alle creditrici l’elenco dei pagamenti ottenuti dal [OSCURATO:PERSONA] in rivalsa.

Si deve pertanto concludere: a) che il pagamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] certa- mente è opponibile al creditore, quanto meno nella parte in cui lo stesso può ritenersi a quest’ultimo effettivamente “riversato” dal [OSCURATO:PERSONA], in base alla successiva imputazione oggetto della comunicazione di cui all’art. 63 disp. att. c.c.; b) che, di conseguenza,l’obbligazione parziaria della [OSCURATO:PERSONA], in relazione al complessivo debito condominiale, deve ritenersi corrispondentemente estintanei confronti della parte creditrice, nei medesimi limiti; c) che le creditrici ricorrenti non possono procedere ad esecu- zione forzata direttamente e immediatamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], se non per la parte dell’importo da questa versato al [OSCURATO:PERSONA] che finisca con l’essere accertato come a loro non integralmente “ riversato ”, mentre , per il residuo (cioè per la parte dell’obbligazione condominiale non gravante sulla Ser- villo, ma sugli altri condòmini morosi, per la quale la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta solo quale garante ex lege), essepossono agire nei con- fronti della medesima solo previa escussione dei condòmini mo- rosi (cioè di quelli che non hanno estinto la loro obbligazione né direttamente nei confronti del creditore, né mediante il versa- mento della relativa quota tramite l’amministratore o il condò- mino escusso per l’intero).

6. È , poi , appena il caso di osservare che certamente deve escludersi la fondatezzadelle censure di violazione del giudicato esterno, in quanto sono a tal fine richiamate decisioni relative a parti diverseda quelle del presente giudizio e non operando le condizioni per l’efficacia riflessa del giudicato (sui cui presup- posti, tra molte, v.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020, Rv. 657573 -01).

Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 17

7. Sempre sulla base di quanto sin qui esposto, deve esser e valutata la fondatezza delle doglianze sollevate col ricorso , quanto meno nella parte in cui, con lo stesso, si contesta che il tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi era corri- spondenza tra la somma versata dai condòmini in via di re- gresso a quello escusso (cioè al [OSCURATO:PERSONA])e la somma da questi pagata in favore dei creditori, avendo il [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, richiesto ed ottenuto, in via di regresso, un importo maggiore di quello effettivamente versato.

Sotto tale profilo, il ricorso deve ritenersi fondato, nei limiti che saranno di seguito esposti. 7.1Risulta, effettivamente, dagli atti, che le creditrici avevano, tra l’altro, eccepito già nel giudizio di merito, che – in base all’elenco da lui stesso sottoscritto e fornito all’amministratore, il quale lo aveva loro trasmesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. –il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto agli altri condòmini il rimborso non solo dell’importo da lui effettivamente versato al creditore (all’esito del procedimento esecutivo subìto, solo parzialmente capiente), ma l’intero importo per cui era stata promossa l’ese- cuzione nei suoi confronti, cioè l’intero importo del debito con- dominiale e, soprattutto, che aveva così ottenuto, in rivalsa, una somma superiore a quella effettivamente pagata al credi- tore(precisamente, la somma pagata al creditore dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pari a € 25.472,02, mentre la somma ottenuta dallo stesso in via di regresso sarebbe pari a € 30.592,55, anche se poi alcuni condòmini avrebbero ottenuto la restituzione di quanto versato in eccesso), senza riversarla al creditore stesso. 7.2In base ai principi di diritto che devono ritenersi applicabili nella fattispecie, più sopra esposti, l’estinzione della obbliga- zione parziaria della [OSCURATO:PERSONA], cioè della quota dell’obbligazione condominiale ad essa riferibile, è dalla stessa opponibile al cre- ditore esclusivamente nei limiti dell’importo che questi abbia in Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 17 concreto ricevuto e che sia effettivamente imputabile alla pre- detta quota.

Ne consegue che, se il condòmino escusso per l’intero e che abbia pagato una parte del debito condominiale eccedente la propria quota, abbia poi, per qualsiasi ragione, recuperato dagli altri condòmini un importo maggiore di quello effettivamente versato, per la differenza non potrà ritenersi estinta –nei con- fronti del creditore –né l’obbligazione condominiale, né le sin- gole quote della stessa:esattamente come avverrebbe se l’am- ministratore avesse riscosso dai singoli condòmini contributi su- periori a quanto poi effettivamente versato al creditore. 7.3Il pagamento effettivamente e in concreto riscosso dal cre- ditore, in siffatta (patologica) eventualità, non potrà che essere imputato alle quote dei singoli condòmini che abbiano versato il proprio contributo (all’amministratore o, comunque , come nella specie,al condòmino che ha eseguito il pagamento), ma non per l’intero contributo versato (in questo secondo caso, in rivalsa), che sarebbe di importo superiore a quanto riscosso, bensì solo in proporzione a quanto pagato da ciascuno.

Dovrà, quindi, considerarsi,a tal fine, l’importo dovuto da cia- scun condòmino, quello effettivamente riscosso dal creditore e quello comunque versato dai condòmini “diligenti” (o “adem- pienti” o “virtuosi”: di regola , all’amministratore, ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ovvero, come nella specie, in rivalsa, al singolo condòmino già escusso per l’interoin base all’interpretazione di solidarietà delle relative obbligazioni, cor- rente al tempo del pagamento): l’obbligazione parziaria di tali condòmini “diligenti” potrà ritenersi estinta solo in base al ri- scontro della corrispondenzatra quanto da ciascuno versato e quanto effettivamente pagatoal creditore (salvo che non risulti una diversa e più specificaimputazione, nelle forme e secondo le modalità in precedenza indicate, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.).

Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 17 7.4Nella specie, pertanto, il giudice del merito avrebbe dovuto verificare, in concreto, in quali esatti limiti l’importo riscosso dal dante causa delle creditrici,all’esito del procedimento esecutivo promosso contro il [OSCURATO:PERSONA], fosse effettivamente imputabile ad estinzione della quota parziaria dell’obbligazione condominiale gravante sulla [OSCURATO:PERSONA], anche tenendo conto di quanto emer- gente dagli atti in ordine alle somme in definitiva recuperate dal [OSCURATO:PERSONA] da ciascun condòmino, peraltro sempre tenendo conto che l’onere della prova del pagamento della propria quota spetta,in ogni caso, al debitore e, quindi, nella specie sarebbe spettato alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare quanta parte dell’importo da lei versato al [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenersi effettivamente “river- sato” al creditore. 7.5Solo nel caso in cui l’importo effettivamente pagato dal Ric- cardo al creditore (e non, quindi, semplicemente quello dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] successivamente recuperato) fosse imputabile ad estinzione dell’obbligazione parziaria della [OSCURATO:PERSONA], even- tualmente operata la dovuta proporzione tra quanto pagato e quanto riscosso in rivalsa (in mancanza di corrispondenza tra tali importi), in misura tale da estinguere integralmente la quota parziaria dell’obbligazione di quest’ultima, potrebbe es- sere accolta integralmente l’opposizione, mentre, in caso con- trario, essa dovrebbe essere accolta solo in parte e dovrebbe , di conseguenza, essere altresì esaminata nel merito la do- manda di manleva della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per l’importo eventualmente dallo stesso indebitamente trattenuto. 8.In definitiva, non possono trovare accoglimento le censure delle ricorrenti fondate sull’assunto della totale inopponibilità alle creditrici intimanti del versamento effettuato dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], in rivalsa: con assorbimento di ogni altra questione direttamente connessa, sul punto.

Devono invece ritenersi fondate lecensure relative alla carenza di accertamento dell’effettiva quota del versamento effettuato Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 17 dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], in rivalsa, che possa conside- rarsi opponibile alle creditrici ricorrenti, in ragione della non corrispondenza, nella comunicazione di cui all’art. 63 disp. att. c.c., di quanto pagato dal [OSCURATO:PERSONA] al creditore e di quanto dallo stesso riscosso in rivalsa dagli altri condòmini.

La decisione impugnata deve pertanto essere cassata, per quanto di ragione, limitatamente a tale ultimo punto, affinché, in sede di rinvio, in applicazione dei principi di diritto più sopra esposti siarivalutatala relativa questione e, eventualmente, sia esaminata la domanda di rivalsa della [OSCURATO:PERSONA] contro il Ric- cardo, che è rimasta assorbita edè stata riproposta dalla Ser- villo ai sensi dell’art. 346 c.p.c.,nel suo controricorso. 9.Con il secondo motivo , non rubricato, si deduce quanto se- gue: «La sentenza impugnata va cassata anche nella parte in cui ha compensato le spese del secondo grado del giudizio e nella parte in cui, implicitamente, ha confermato la sentenza di primo grado in merito alla condanna delle opposte Sigg.re Bat- tipaglia / Miranda al pagamento delle spese di lite nella misura di €780,00, di cui €135,00 per esborsi, oltre spese generali, Cpa ed lva» Il motivo, relativo alle spese processuali, resta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivodi ricorso, che rende in proposito necessaria, all’esito del giudizio di rinvio, una nuova valutazione. 10.Il primo motivo del ricorso è accolto, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazionealle censure ac- colte, con rinvio alTri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 12/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 13992 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13992del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 24H44 L245N) MIRANDA Cristina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50E59 L245N) MIRANDA Concettina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52B51 L245E) MIRANDA Valeria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56H57 L245G) MIRANDA Paola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59E49 L245H) rappresentate e difese, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69C30 L259Y) -ricorrenti- e FRISOTTI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L46 G813Y) rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69C30 L259Y) -interventrice- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Annamaria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39C62 L245W) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61D59 F839J) -controricorrente- nonché CIRILLO Raffaella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49A43 B076R) [OSCURATO:PERSONA] Carmine (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81Al7 C495Q) -intimati- Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 17 per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ziatan. 140/2020, pubblicata in data 20 gennaio 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], nonché Cristina, Concettina, Valeria e [OSCURATO:PERSONA], hanno intimato ad [OSCURATO:PERSONA], condò- mina del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] n. 445, precetto di pagamento dell’importo di € 2.184,04, sulla base di un titolo esecutivo (sentenza di con- danna) ottenuto dal loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del condominio, in ragione di un credito di fonte ne- goziale solo parzialmente soddisfatto. L’intimata ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., e ha, comunque, chiamato in giudizio l’altro condòmino [OSCURATO:PERSONA], che aveva in pre- cedenza parzialmente estinto l’obbligazione condominiale ed al quale essa opponente aveva versato, in via di regresso, la pro- pria quota, per essere eventualmente garantita in caso di soc- combenza. L’opposizione all’esecuzioneè stata accolta dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado, con assorbimento di ogni altra domanda. [OSCURATO:PERSONA], nonché Cristina, Concet- tina, Valeria e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati(eredi di [OSCURATO:PERSONA]). Si è successivamente costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA]- sotti, in sostituzione delle ricorrenti, qualificandosi cessionaria del credito fatto valere dalle stesse. Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 17 Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ha depositato memoria,ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., Maria CristinaFrisotti. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Va , p reliminarmente , rilevata e dichiarata l’ inammissibil ità della costituzione, nella presente fase del giudizio, della cessio- naria del credito controverso, Maria CristinaFrisotti, in sostitu- zione dei cedenti, già costituitiquali ricorrenti. La successione a titolo particolare nel diritto controverso, se- condo la giurisprudenza di questa Corte,cui il collegio ritiene di dover dare continuità,non può avere alcun rilievo e non con- sente l’intervento delle parti che hanno acquistato la legittima- zione dopo l’instaurazione del giudizio di legittimità, in quanto detto intervento è possibile solo nel caso in cui il precedente titolare del diritto controverso, cioè il precedente soggetto le- gittimato, non si fosse costituito, ma non nel caso in cui detto soggetto si fosse già costituito in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774del 01/03/2022, Rv. 664106 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021, Rv. 660761 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25423del 10/10/2019, Rv. 655272 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 33444 del 27/12/2018, Rv. 652035 – 01; Sez. 6- 1, Ordinanza n. 23439 del 06/10/2017, Rv. 645699 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 11638del 07/06/2016, Rv. 639906 – 01 ) , come nella specie. 2.Il primo motivo del ricorso risulta articolato in una pluralità di distinte censure. Si denunzia: «Ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3) cpc, per violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 63 comma 1 e 2 disp. att. cc.Ai sensi dell’art.360 comma 1 n. 5) cpc, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio», «1a. omesso esame dell’elenco dei condomini morosi Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 17 consegnato dall’amministratore; 1b. contraddittorietà della motivazione; 1c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1375 e dell’art. 1175in relazione all’art. 63 disp. att. cc; 1d. omesso esame circa un fatto decisivo: il regime di solidarietà passiva; 1e. violazione dell’ art. 2697 comma 2 cc , 115 comma 1 cpc , 116 comma 1 cpce dell’art. 2719 cc in relazione all’ art. 63 disp. att. cc; 1f. giudicato esterno sulla medesima fattispecie; 1g. inopponibilità del pagamento fatto ad altro condomino in via di regresso; 1h. omesso esame circa un fatto decisivo - non cor- rispondenza tra somma versata dai condomini al Sig. [OSCURATO:PERSONA] e somma incassata dai creditori; 1i. violazione e/o falsa appli- cazionedell’art. 1188 e 1218 cc in relazione all’ art. 63 comma 1e 2 disp. att. cc; 1l. violazione e/o falsa applicazione dell’ art.1189 ccin relazione all’art. 63 comma 1 e 2 disp. att. cc » . Si tratta di censure logicamente e giuridicamente connesse che possono, pertanto, essere esaminate congiuntamente. 2.1È opportuno, prima dell’esame di tali censure, esporre in sintesigli antecedenti di fatto che hanno dato luogo al presente giudizio: - il dante causa delle ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]) aveva ottenuto un titolo esecutivo giudiziale nei confronti del condominio del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] n. 445, per un credito professio- naleinsoluto di importo complessivo pari a € 28.049,00, oltre accessori (interessi e rivalutazione dal 7 marzo 1988 al saldo); - tale credito era stato parzialmente estinto, nel 2007, all’esito di un procedimento esecutivo promosso nei con- fronti del singolo condòmino [OSCURATO:PERSONA] ( escusso per l’intero, sul presupposto della responsabilità solidale –al tempo dei fatti, corrispondente a conclusione comu- nemente ammessa ed accettata –di tutti i condòmini per le obbligazioni condominiali), che aveva consentito al Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 17 creditore di ottenere l’assegnazione dell’importo di € 25.472,02 (su un totale azionato di € 82.791,08, com- prensivo di sorta capitale, interessi e spese maturati a quel tempo); - successivamente, dopo l’entrata in vigore della legge n. 220del 2012, l’amministratore del condominio aveva co- municato alle eredi del Miranda, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., l’elenco dei condòmini in mora con i pagamenti al condominio stessoe, in un secondo tempo, aveva loro inviato altresì un elenco, redatto dal condòmino già escusso, delle quote allo stesso versate dagli altri condò- mini, in via di rivalsa, dal quale risultava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva versato, già dal 2007, la sua integrale quota del complessivo debito condominiale, in via di regresso, al predetto condòmino (quota determinata, al tempo del pa- gamento, in € 1.707,20); - ritenendo non opponibile tale ultimo pagamento, le cre- ditrici, nel maggio 2017, sulla base del primo elenco dei condòmini morosi comunicato loro dall’amministratore, avevano intimato alla [OSCURATO:PERSONA] precetto per il pagamento della sua intera quota del credito residuoancora vantato, esattamente determinata, all’attualità,in € 1.943,97, ol- tre accessori. 2.2I giudici del merito hanno ritenuto che, avendo la [OSCURATO:PERSONA] pagato –sia pure, in via di regresso , al condòmino già escusso –la propria quota dell’obbligazione condominiale, la stessa po- tesse efficacemente opporre alle creditrici il beneficio di pre- ventiva escussione dei condòmini in mora previsto dall’art. 63 disp. att. c.c.. 2.3Le ricorrenti sostengono, al contrario, una tesi così riassu- mibile: il pagamento effettuato dalla Servilloal condòmino già escusso, in via di regresso, invece che all’amministratore del condominio, non sarebbe loro opponibile, ai sensi dell’art. 63 Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 17 disp. att. c.c.; pertanto, la [OSCURATO:PERSONA],non avendo versato la sua quota all’amministratore del condominio (come emergeva, del resto, dal primo elenco dei condòmini in regola con i pagamenti ed in mora con gli stessi, che l’amministratore aveva loro co- municatoai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.), sarebbe da consi- derare tuttora anch’essa in mora con i pagamenti; come tale, essa sarebbe da ritenere debitrice nei loro confronti dell’intera sua quota della complessiva obbligazione condominiale e, di conseguenza, non avrebbe titolo ad eccepire alcun beneficio di preventiva escussione degli altri condòmini. Sostengono, inoltre, che il tribunale avrebbe omesso di consi- derare che non vi era corrispondenza tra la somma versata dai condòminiin via di regresso a quello escusso e la somma da questi pagata in favore del creditore loro dante causa, avendo il [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, ottenuto, in via di regresso, un importo maggiore di quello effettivamente sborsato. 3.Questa Corte ha di recente enunciato i seguenti principi di diritto, in relazione al regime della responsabilità dei singoli condòmini per le obbligazioni condominiali, come disciplinato dall’art. 63 disp. att. c.c.: «l’onere di preventiva escussione dei condòmini “morosi” gra- vante,ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., sul credi- toresolo parzialmente soddisfatto e munito di titolo esecutivo, non ha ad oggetto la sola somma corrispondente alla quota mil- lesimale del condòmino moroso sull’importo residuo dell’obbli- gazione di cui al titolo esecutivo, ma l’intero importo della sud- detta “morosità”, cioè l’intera originaria quota dell’obbligazione condominiale imputabileal singolo condòmino, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore dall’amministratore, in nome e perconto di detto condòmino, in virtù dei versamenti dallo stesso effettuati nellecasse condominiali, secondo l’impu- tazione comunicata ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 17 c.c., e/o quanto versato direttamente dal singolo condòmino al terzo»; «la quota del debito condominiale gravante sul singolo condò- mino contro il quale il creditore abbia agito in via esecutiva in base all’art. 63 disp. att. c.p.c., in caso di contestazioni espresse in sede di opposizione all’esecuzione – e fermo re- stando che spetta al condòmino intimato l’onere di allegare e provare che detta quota sia diversa da quella indicata dal cre- ditore– va determinata: a) in base alla delibera condominiale di riparto della spesa; b) se una delibera manchi o sia venuta meno,all’esito di una valutazione sommaria del giudice dell’op- posizione all’esecuzione, ai soli fini dell’azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni dell’amministratore, degli elementi certi disponibili ed eventualmente, in mancanza, fa- cendo ricorso alla tabella millesimalegenerale; i n tal i cas i re- stano tuttavia salve le eventuali successive appropriate azioni di rivalsa interna tra condòmini»(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del06/12/2023, in corso di massimazione). 3.1In particolare, nella motivazione di tale pronuncia, è stato chiarito quanto segue: «… l’espressione “condòmini morosi” di cui all’art. 63 disp. att. c.p.c. indica i condòmini che non hanno versato all’amministratore del condominio la loro quota della provvista necessaria al pagamento del terzo creditore e che, d’altra parte, non abbiano neanche estinto autonomamente la propria quota dell’obbligazione condominiale, pagando diretta- mente a quest’ultimo, mentre l’espressione “condòmini in re- gola con i pagamenti” indica quelli che abbiano estinto la pro- pria quota dell’obbligazione condominiale, mediante paga- mento diretto del relativo importo al creditore, ovvero mediante pagamento in favore di quest’ultimo effettuato dall’amministra- tore con la provvista da loro fornita. In tale ottica, la comuni- cazione dell’amministratore al creditore relativa ai dati dei con- dòmini “morosi”, prevista dal primo comma dell’art. 63 disp. Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 17 att. c.c., consente di imputare il pagamento effettuato dall’am- ministratore stesso ad estinzione delle (sole) quote dell’obbli- gazione condominiale dei condòmini che hanno regolarmente contribuito alla formazione della relativa provvista, i quali pos- sono così definirsi “in regola con i pagamenti”, lasciando invece insolute le quote dell’obbligazione condominiale dei condòmini che non abbiano versato i contributi dovuti. In questo modo (e solo in questo modo) si determina il più ragionevole contempe- ramento tra l’esigenza del creditore del condominio di essere regolarmente e tempestivamente soddisfatto e l’esigenza di tu- tela dei singoli condòmini che abbiano regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, nei rapporti con quelli che non lo ab- biano fatto. La tutela del creditore è adeguatamente assicurata, potendo egli agire sempre liberamente, senza vincoli, nei con- fronti di tutti i condòmini (abbiano essi o meno versato all’am- ministratore la loro quota di contributi dovuti), per l’adempi- mento delle relative quote dell’obbligazione condominiale an- cora insoddisfatte (quindi, complessivamente, per il suo intero credito); egli non potrà, invece, agire affatto, a tale titolo, nei confronti dei condòmini che abbiano estinto la loro posizione obbligatoria (pagando direttamente a lui o tramite il pagamento dell’amministratore con la provvista da loro fornita), contro i quali potrà esperire esclusivamente l’azione sussidiaria di ga- ranzia di cui all’art. 63 disp. att. c.c., previa escussione dei con- dòmini insolventi. La tutela dei condòmini “diligenti” è altret- tanto adeguatamente assicurata dalla possibilità di pagare di- rettamente al creditore la loro quota dell’obbligazione condomi- niale e di ottenere, altresì, l’imputazione a tale titolo di tutti i pagamenti effettuati dall’amministratore con la provvista da loro versata, mediante la comunicazione di cui all’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., in modo da rimanere esposti ad even- tuale responsabilità per importi superiori a quelli effettivamente dovuti solo in virtù dell’obbligo sussidiario di garanzia introdotto Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 17 dal secondo comma della medesima norma, che però è condi- zionato alla previa vana escussione dei condòmini morosi. D’al- tra parte, è ragionevole escludere che possano risolversi in un oggettivo pregiudizio per le giuste ragioni di credito del terzo estraneo al condominio, specie se consacrate in un titolo ese- cutivo, le eventuali vicende, certamente non fisiologiche (ma ciò nonostante in astratto sempre possibili), in virtù delle quali i contributi versati dai condòmini all’amministratore, cioè al proprio rappresentante comune, al fine di estinguere l’obbliga- zione condominiale, possano essere distratti dal loro scopo. La finale tutela dei condòmini, in tali ipotesi patologiche, che sono comunque riconducibili ai loro rapporti interni ovvero ai rapporti con il loro rappresentante (ed ai quali è del tutto estraneo il terzo creditore), è del resto adeguatamente garantita attra- verso l’esperimento delle eventuali possibili azioni risarcitorie o, in ultima analisi, delle appropriate azioni di rivalsa interna tra gli stessi partecipanti al condominio». 3.2Tali principi di diritto, ad avviso del Collegio, possono es- sere, con i dovuti adattamenti, estesi anche all’ipotesi di paga- mento parziale dell’obbligazione del condominio effettuato da un singolo condòmino in misura eccedente la propria quota, in quanto escusso per l’intero sulla base dell’indirizzo interpreta- tivo, ormai superato, che affermava la solidarietàdi tutti i con- dòmini per le obbligazioni condominiali. Come nel caso in cui l’amministratore abbia pagato solo in parte il debito condominiale per avere ricevuto il versamento dei con- tributi dovuti solo da alcuni dei condòmini,anche in tal caso, in effetti, «sorge l’esigenza di non pregiudicare i condòmini che abbiano regolarmente provveduto a versare i contributi dovuti, rispetto a quelli che non lo abbiano fatto (rendendosi, così, “morosi” sia nei confronti del creditore che nei confronti dello stesso amministratore del condominio)» (cfr. Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 34220 del06/12/2023, in motivazione, par. 1.2.4). Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 17 Anche in questa ipotesivi è, infatti, un pagamento parziale del debito condominiale che fa sorgere analoga esigenza, in rap- porto ai condòmini che abbiano versato i contributi da essi do- vuti, in questocaso successivamente al pagamento e diretta- mente al condòmino che ha pagato una quota dell’obbligazione eccedente la propria, in via di regresso. Anche in questo caso è, quindi,possibile, attraverso la comuni- cazione dell’amministratore di cui all’art. 63 disp. att. c.c., l’im- putazione del pagamento parziale, oltre che –ovviamente e in primo luogo – alla quota del condòmino escusso, anche, per l’eccedenza, alle quote dei condòmini che abbiano versato quanto dovuto allo stesso, in rivalsa o regresso. In tal modosi evita altresì il paradosso in base al quale, nono- stante la (sopravvenuta, in via di ricostruzione sistematica, ma attualmente indiscutibile, siccome obiettivamente consolidata) natura parziaria dell’obbligazione condominiale, il creditore già parzialmente soddisfatto potrebbe in teoria agire direttamente nei confronti di tutti i condòmini (tranne quello escusso), per il pagamento della rispettiva integrale quota di debito, cioè, in definitiva, per un importo complessivo che sarebbe superiore al suo stesso credito (tenuto conto del fatto che la somma già incassata è superiore alla quota dell’unico condòmino che ha in concreto adempiuto). 4.Sulla base di quanto sin qui esposto, deve ritenersi infondato l’assunto principale delle ricorrenti, secondo le quali non avrebbe alcun rilievo e non sarebbe loro opponibile il versa- mento operato dalla [OSCURATO:PERSONA] al condòmino già escusso per l’in- tero, ondequest’ultima sarebbe tenuta a pagare la propria in- tegrale quota del residuo debitocondominiale, in loro favore. 4.1 La motivazione della sentenza impugnata non può dirsi però conforme a diritto nella sua impostazione, sul punto: a)in primo luogo perché essarisulta fondata sull’assunto – eviden- temente erroneo, alla luce delle ragioni più sopraesposte – per Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 17 cui il pagamento dei contributi dovuti, effettuato dai singoli con- dòmini all’amministratore avrebbe di per sé efficacia estintiva delle loro obbligazioni parziarie; b) inoltre, perché, di conse- guenza edaltrettanto erroneamente, ne l caso di specie, in cui il suddetto pagamento è avvenuto in favore del condòmino già escusso per un importo eccedente la propria quota, il tribunale ha richiamat o la disciplina relativa al pagamento al creditore apparente, in realtà non conferente. 4.2 Al contrario, va in proposito ribadito (come già sancito in Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023, in motiva- zione, par. 1.2.4) che le obbligazioni parziarie dei singoli con- dòmini nei confronti del creditore possono dirsi estinte solo in conseguenza del pagamento effettuato in favore di quest’ultimo (da parte dell’amministratore o, come nel caso, da parte del singolo condòmino escusso per l’intero), con la precisazione che l’imputazione del pagamento parziale effettivamente pervenuto al creditore ad estinzione delle obbligazioni parziarie dei singoli condòmini che abbiano in qualche modo contribuito a formare la relativa provvista (anche con il versamento successivo della stessa, in rivalsa, in favore di chi abbia effettuato quel paga- mento, in quanto escusso per l’intero) può essere effettuata anche ex post, con la comunicazione di cui all’art. 63 disp. att. c.c.. 5.Nella specie, non vi è dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] abbia versato il contributo corrispondente alla propria quota dell’obbligazione condominiale (anche se lo ha fatto, peraltro del tutto corretta- mente, in favore del condòmino già escusso per l’intero e avente diritto di rivalsa, invece che in favore dell’amministra- tore) e che vi era stata altresì, prima dell’intimazione del pre- cetto opposto, la comunicazione dell’amministratore, rilevante ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., ai fini dell’imputazione del pagamento parziale operato dal [OSCURATO:PERSONA] anche alla quota di obbligazione gravante sulla [OSCURATO:PERSONA], avendo l’amministratore Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 17 stesso comunicato alle creditrici l’elenco dei pagamenti ottenuti dal [OSCURATO:PERSONA] in rivalsa. Si deve pertanto concludere: a) che il pagamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] certa- mente è opponibile al creditore, quanto meno nella parte in cui lo stesso può ritenersi a quest’ultimo effettivamente “riversato” dal [OSCURATO:PERSONA], in base alla successiva imputazione oggetto della comunicazione di cui all’art. 63 disp. att. c.c.; b) che, di conseguenza,l’obbligazione parziaria della [OSCURATO:PERSONA], in relazione al complessivo debito condominiale, deve ritenersi corrispondentemente estintanei confronti della parte creditrice, nei medesimi limiti; c) che le creditrici ricorrenti non possono procedere ad esecu- zione forzata direttamente e immediatamente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], se non per la parte dell’importo da questa versato al [OSCURATO:PERSONA] che finisca con l’essere accertato come a loro non integralmente “ riversato ”, mentre , per il residuo (cioè per la parte dell’obbligazione condominiale non gravante sulla Ser- villo, ma sugli altri condòmini morosi, per la quale la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta solo quale garante ex lege), essepossono agire nei con- fronti della medesima solo previa escussione dei condòmini mo- rosi (cioè di quelli che non hanno estinto la loro obbligazione né direttamente nei confronti del creditore, né mediante il versa- mento della relativa quota tramite l’amministratore o il condò- mino escusso per l’intero). 6. È , poi , appena il caso di osservare che certamente deve escludersi la fondatezzadelle censure di violazione del giudicato esterno, in quanto sono a tal fine richiamate decisioni relative a parti diverseda quelle del presente giudizio e non operando le condizioni per l’efficacia riflessa del giudicato (sui cui presup- posti, tra molte, v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8101 del 23/04/2020, Rv. 657573 -01). Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 17 7. Sempre sulla base di quanto sin qui esposto, deve esser e valutata la fondatezza delle doglianze sollevate col ricorso , quanto meno nella parte in cui, con lo stesso, si contesta che il tribunale avrebbe omesso di considerare che non vi era corri- spondenza tra la somma versata dai condòmini in via di re- gresso a quello escusso (cioè al [OSCURATO:PERSONA])e la somma da questi pagata in favore dei creditori, avendo il [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, richiesto ed ottenuto, in via di regresso, un importo maggiore di quello effettivamente versato. Sotto tale profilo, il ricorso deve ritenersi fondato, nei limiti che saranno di seguito esposti. 7.1Risulta, effettivamente, dagli atti, che le creditrici avevano, tra l’altro, eccepito già nel giudizio di merito, che – in base all’elenco da lui stesso sottoscritto e fornito all’amministratore, il quale lo aveva loro trasmesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. –il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto agli altri condòmini il rimborso non solo dell’importo da lui effettivamente versato al creditore (all’esito del procedimento esecutivo subìto, solo parzialmente capiente), ma l’intero importo per cui era stata promossa l’ese- cuzione nei suoi confronti, cioè l’intero importo del debito con- dominiale e, soprattutto, che aveva così ottenuto, in rivalsa, una somma superiore a quella effettivamente pagata al credi- tore(precisamente, la somma pagata al creditore dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pari a € 25.472,02, mentre la somma ottenuta dallo stesso in via di regresso sarebbe pari a € 30.592,55, anche se poi alcuni condòmini avrebbero ottenuto la restituzione di quanto versato in eccesso), senza riversarla al creditore stesso. 7.2In base ai principi di diritto che devono ritenersi applicabili nella fattispecie, più sopra esposti, l’estinzione della obbliga- zione parziaria della [OSCURATO:PERSONA], cioè della quota dell’obbligazione condominiale ad essa riferibile, è dalla stessa opponibile al cre- ditore esclusivamente nei limiti dell’importo che questi abbia in Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 17 concreto ricevuto e che sia effettivamente imputabile alla pre- detta quota. Ne consegue che, se il condòmino escusso per l’intero e che abbia pagato una parte del debito condominiale eccedente la propria quota, abbia poi, per qualsiasi ragione, recuperato dagli altri condòmini un importo maggiore di quello effettivamente versato, per la differenza non potrà ritenersi estinta –nei con- fronti del creditore –né l’obbligazione condominiale, né le sin- gole quote della stessa:esattamente come avverrebbe se l’am- ministratore avesse riscosso dai singoli condòmini contributi su- periori a quanto poi effettivamente versato al creditore. 7.3Il pagamento effettivamente e in concreto riscosso dal cre- ditore, in siffatta (patologica) eventualità, non potrà che essere imputato alle quote dei singoli condòmini che abbiano versato il proprio contributo (all’amministratore o, comunque , come nella specie,al condòmino che ha eseguito il pagamento), ma non per l’intero contributo versato (in questo secondo caso, in rivalsa), che sarebbe di importo superiore a quanto riscosso, bensì solo in proporzione a quanto pagato da ciascuno. Dovrà, quindi, considerarsi,a tal fine, l’importo dovuto da cia- scun condòmino, quello effettivamente riscosso dal creditore e quello comunque versato dai condòmini “diligenti” (o “adem- pienti” o “virtuosi”: di regola , all’amministratore, ai sensi dell’art. 63, comma 1, disp. att. c.c., ovvero, come nella specie, in rivalsa, al singolo condòmino già escusso per l’interoin base all’interpretazione di solidarietà delle relative obbligazioni, cor- rente al tempo del pagamento): l’obbligazione parziaria di tali condòmini “diligenti” potrà ritenersi estinta solo in base al ri- scontro della corrispondenzatra quanto da ciascuno versato e quanto effettivamente pagatoal creditore (salvo che non risulti una diversa e più specificaimputazione, nelle forme e secondo le modalità in precedenza indicate, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.). Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 17 7.4Nella specie, pertanto, il giudice del merito avrebbe dovuto verificare, in concreto, in quali esatti limiti l’importo riscosso dal dante causa delle creditrici,all’esito del procedimento esecutivo promosso contro il [OSCURATO:PERSONA], fosse effettivamente imputabile ad estinzione della quota parziaria dell’obbligazione condominiale gravante sulla [OSCURATO:PERSONA], anche tenendo conto di quanto emer- gente dagli atti in ordine alle somme in definitiva recuperate dal [OSCURATO:PERSONA] da ciascun condòmino, peraltro sempre tenendo conto che l’onere della prova del pagamento della propria quota spetta,in ogni caso, al debitore e, quindi, nella specie sarebbe spettato alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare quanta parte dell’importo da lei versato al [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenersi effettivamente “river- sato” al creditore. 7.5Solo nel caso in cui l’importo effettivamente pagato dal Ric- cardo al creditore (e non, quindi, semplicemente quello dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] successivamente recuperato) fosse imputabile ad estinzione dell’obbligazione parziaria della [OSCURATO:PERSONA], even- tualmente operata la dovuta proporzione tra quanto pagato e quanto riscosso in rivalsa (in mancanza di corrispondenza tra tali importi), in misura tale da estinguere integralmente la quota parziaria dell’obbligazione di quest’ultima, potrebbe es- sere accolta integralmente l’opposizione, mentre, in caso con- trario, essa dovrebbe essere accolta solo in parte e dovrebbe , di conseguenza, essere altresì esaminata nel merito la do- manda di manleva della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], per l’importo eventualmente dallo stesso indebitamente trattenuto. 8.In definitiva, non possono trovare accoglimento le censure delle ricorrenti fondate sull’assunto della totale inopponibilità alle creditrici intimanti del versamento effettuato dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], in rivalsa: con assorbimento di ogni altra questione direttamente connessa, sul punto. Devono invece ritenersi fondate lecensure relative alla carenza di accertamento dell’effettiva quota del versamento effettuato Ric. n. 13992/2020 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 17 dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], in rivalsa, che possa conside- rarsi opponibile alle creditrici ricorrenti, in ragione della non corrispondenza, nella comunicazione di cui all’art. 63 disp. att. c.c., di quanto pagato dal [OSCURATO:PERSONA] al creditore e di quanto dallo stesso riscosso in rivalsa dagli altri condòmini. La decisione impugnata deve pertanto essere cassata, per quanto di ragione, limitatamente a tale ultimo punto, affinché, in sede di rinvio, in applicazione dei principi di diritto più sopra esposti siarivalutatala relativa questione e, eventualmente, sia esaminata la domanda di rivalsa della [OSCURATO:PERSONA] contro il Ric- cardo, che è rimasta assorbita edè stata riproposta dalla Ser- villo ai sensi dell’art. 346 c.p.c.,nel suo controricorso. 9.Con il secondo motivo , non rubricato, si deduce quanto se- gue: «La sentenza impugnata va cassata anche nella parte in cui ha compensato le spese del secondo grado del giudizio e nella parte in cui, implicitamente, ha confermato la sentenza di primo grado in merito alla condanna delle opposte Sigg.re Bat- tipaglia / Miranda al pagamento delle spese di lite nella misura di €780,00, di cui €135,00 per esborsi, oltre spese generali, Cpa ed lva» Il motivo, relativo alle spese processuali, resta assorbito, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivodi ricorso, che rende in proposito necessaria, all’esito del giudizio di rinvio, una nuova valutazione. 10.Il primo motivo del ricorso è accolto, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata in relazionealle censure ac- colte, con rinvio alTri
Sentenza Cassazione n. 36283/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris