Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:639
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑274/07) «Dumping – Importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina – Status di impresa operante in economia di mercato – Diritti della difesa – Offerta vincolante sul prezzo – Trattamento riservato dell’identità dei denuncianti»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Inchiesta –Diniego del beneficio dello status di impresa operante in economia di mercato – Rettifica della posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel documento di informazione finale – Possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di ritornare successivamente alla propria decisione iniziale in assenza di nuovi elementi – Ammissibilità – Presupposti [Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, e 20] (v. punti 37‑41, 45, 48, 51‑52)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Comunicazione dell’informazione finale alle imprese da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Natura giuridica (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, nn. 1, 2, 4 e 5) (v. punti 47‑50)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Accesso al fascicolo – Trattamento riservato degli elementi di una denuncia – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 19, nn. 1 e 2) (v. punti 57‑61)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Comunicazione dell’informazione finale alle imprese da parte della [OSCURATO:PERSONA] –Trasmissione al Consiglio della proposta della [OSCURATO:PERSONA] di misure definitive meno di dieci giorni dopo tale comunicazione – Irregolarità –Conseguenze sulla validità del regolamento adottato dal Consiglio (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, n. 5) (v. punti 70‑74, 76‑90)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Possibilità per gli esportatori di offrire impegni entro il termine previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento n. 384/96 per la presentazione delle osservazioni – Mancata osservanza del termine da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Irregolarità (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 8 e 20, n. 5) (v. punti 94‑96) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 109, pag. 12), in quanto istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla ricorrente.

Dispositivo 1) Gli artt. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, sono annullati in quanto istituiscono un dazio antidumping definitivo e dispongono la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle assi da stiro prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ltd. 2) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le sue spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea, la [OSCURATO:PERSONA] (Rochdale) Ltd, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sopporteranno le loro spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑274/07) «Dumping – Importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina – Status di impresa operante in economia di mercato – Diritti della difesa – Offerta vincolante sul prezzo – Trattamento riservato dell’identità dei denuncianti» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Inchiesta –Diniego del beneficio dello status di impresa operante in economia di mercato – Rettifica della posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel documento di informazione finale – Possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di ritornare successivamente alla propria decisione iniziale in assenza di nuovi elementi – Ammissibilità – Presupposti [Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 7, lett. c), secondo comma, e 20] (v. punti 37‑41, 45, 48, 51‑52) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Comunicazione dell’informazione finale alle imprese da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Natura giuridica (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, nn. 1, 2, 4 e 5) (v. punti 47‑50) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Accesso al fascicolo – Trattamento riservato degli elementi di una denuncia – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 19, nn. 1 e 2) (v. punti 57‑61) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Comunicazione dell’informazione finale alle imprese da parte della [OSCURATO:PERSONA] –Trasmissione al Consiglio della proposta della [OSCURATO:PERSONA] di misure definitive meno di dieci giorni dopo tale comunicazione – Irregolarità –Conseguenze sulla validità del regolamento adottato dal Consiglio (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, n. 5) (v. punti 70‑74, 76‑90) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Possibilità per gli esportatori di offrire impegni entro il termine previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento n. 384/96 per la presentazione delle osservazioni – Mancata osservanza del termine da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Irregolarità (Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 8 e 20, n. 5) (v. punti 94‑96) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 109, pag. 12), in quanto istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla ricorrente. Dispositivo 1) Gli artt. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, sono annullati in quanto istituiscono un dazio antidumping definitivo e dispongono la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle assi da stiro prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. 2) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le sue spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea, la [OSCURATO:PERSONA] (Rochdale) Ltd, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sopporteranno le loro spese.