Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:639
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑274/07)
«Dumping – Importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina – Status di impresa operante in economia di mercato – Diritti della difesa – Offerta vincolante sul prezzo – Trattamento riservato dell’identità dei denuncianti»
1.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale
– Inchiesta –Diniego del beneficio dello status di impresa operante in economia di mercato – Rettifica della posizione della
[OSCURATO:PERSONA] nel documento di informazione finale – Possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di ritornare successivamente alla propria
decisione iniziale in assenza di nuovi elementi – Ammissibilità – Presupposti [Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2,
n. 7, lett. c), secondo comma, e 20] (v. punti 37‑41, 45, 48, 51‑52)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Comunicazione
dell’informazione finale alle imprese da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Natura giuridica (Regolamento del Consiglio n. 384/96,
art. 20, nn. 1, 2, 4 e 5) (v. punti 47‑50)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Accesso al fascicolo – Trattamento
riservato degli elementi di una denuncia – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 19, nn. 1 e 2) (v. punti 57‑61)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Comunicazione
dell’informazione finale alle imprese da parte della [OSCURATO:PERSONA] –Trasmissione al Consiglio della proposta della [OSCURATO:PERSONA]
di misure definitive meno di dieci giorni dopo tale comunicazione – Irregolarità –Conseguenze sulla validità del regolamento
adottato dal Consiglio (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, n. 5) (v. punti 70‑74, 76‑90)
5.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Possibilità
per gli esportatori di offrire impegni entro il termine previsto dall’art. 20, n. 5, del regolamento n. 384/96 per la presentazione
delle osservazioni – Mancata osservanza del termine da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Irregolarità (Regolamento del Consiglio n. 384/96,
artt. 8 e 20, n. 5) (v. punti 94‑96)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo
e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica
popolare cinese e dell’Ucraina (GU L 109, pag. 12), in quanto istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da
stiro prodotte dalla ricorrente.
Dispositivo
1)
Gli artt. 1 e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo
e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica
popolare cinese e dell’Ucraina, sono annullati in quanto istituiscono un dazio antidumping definitivo e dispongono la riscossione
definitiva del dazio provvisorio istituito sulle assi da stiro prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le sue spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea, la [OSCURATO:PERSONA] (Rochdale) Ltd, la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sopporteranno le loro spese.