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CassazionedecretoSezione LDecisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 22768/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 22602-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 880/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2021 R.G.N.1181/2018; Oggetto R.G.N.22602/2021 Cron.

Rep.

Ud.22/05/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 30 marzo 2021, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del Tribunale di Rieti che, in parziale accoglimento della domanda avanzata dal Tomaselli, aveva condannato le due convenute, in solido, al pagamento di differenze retributive in favore del ricorrente.

In particolare, la Corte, ha ritenuto che la Agricola non avesse partecipato all’udienza fissata per la discussione né avesse depositato tempestivamente le note secondo quanto stabilito dall’art. 221 comma 4 del decreto legge n. 34 del 2020 e, pertanto, aveva concluso per l’improcedibilità dell’appello.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], articolandolo in un solo motivo.

Resiste, con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito nella L. n. 77/2020, in combinato disposto con gli artt. 181 e 348 cod. proc. civ.

Asserisce, in particolare, la ricorrente l’applicazione dell’art. 221 in assenza ed al di fuori dei presupposti per l’applicazione della disposizione medesima.

Allega parte ricorrente, infatti, che entrambe le parti hanno presentato le note in vista della trattazione scritta della causa e riproduce in ricorso il contenuto delle note stesse - con cui si riportava agli scritti difensivi depositati-.

Riproduce, altresì, la pagina del Polisweb da cui, a sua detta, si evincerebbe il rituale deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta della vicenda.

A fronte di tali deduzioni, si legge nella decisione impugnata quanto segue.

“All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è presentato il solo procuratore del Tomaselli; dopo un rinvio d’ufficio dovuto alla nota situazione epidemiologica “Covid – 19”, l’udienza del 3 marzo 2021 è stata sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell’art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni”.

Osserva la Corte che l’udienza successiva, fissata per il 3 marzo 2021, avrebbe avuto ad oggetto unicamente la discussione e decisione non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori.

Orbene, ha rilevato il Collegio, in fatto, come nessuna delle parti avesse depositato note e tanto, pur avendo l’appellante in particolare ricevuto notizia nelle modalità di legge dei relativi provvedimenti di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del rinvio d’ufficio di quella successiva e della trattazione della udienza di discussione mediante scambio di note.

Secondo la Corte, l’art. 221 assimila il contegno delle parti che congiuntamente omettono di depositare le note, a quello descritto e disciplinato dall’ art. 181 cod. proc. civ., comma primo e, cioè, alla mancata comparizione in udienza.

Ne ha concluso, quindi, per l’applicabilità alla fattispecie dell’ultimo capoverso dell’art. 348 cod. proc. civ., a mente del quale, se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. 2.Come osservato da questa Corte con consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 5792 del 2024), se si deduca il travisamento del fatto in giudizio, il vizio vafatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti difatto processuale o sostanziale.

Nella specie, parte ricorrente deduce la violazione di legge, allegando la violazione dell’art. 221 ma adduce, in fatto, un errore di percezione concernente l’avvenuto tempestivo deposito delle note, finalizzato a sostituire la partecipazione all’udienza a fronte della affermazione contenuta nella sentenza impugnata del mancato deposito, cui è conseguita la dichiarazione di improcedibiltà.

Ebbene, anche a voler configurare la dedotta violazione come error in procedendoai sensi dell’art. 360, comma i, n. 4 cod. proc. civ., deve rilevarsi che non si rinviene nella produzione di parte ricorrente alcun documento da cui possa evincersi l’intervenuto tempestivo deposito, in grado di inficiare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito il quale ha escluso, in fatto, il corretto adempimento e, conseguentemente, la possibilità di procedere all’esame nel merito dell’appello interposto.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22602-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 880/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2021 R.G.N.1181/2018; Oggetto R.G.N.22602/2021 Cron. Rep. Ud.22/05/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 30 marzo 2021, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la decisione del Tribunale di Rieti che, in parziale accoglimento della domanda avanzata dal Tomaselli, aveva condannato le due convenute, in solido, al pagamento di differenze retributive in favore del ricorrente. In particolare, la Corte, ha ritenuto che la Agricola non avesse partecipato all’udienza fissata per la discussione né avesse depositato tempestivamente le note secondo quanto stabilito dall’art. 221 comma 4 del decreto legge n. 34 del 2020 e, pertanto, aveva concluso per l’improcedibilità dell’appello. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], articolandolo in un solo motivo. Resiste, con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, come convertito nella L. n. 77/2020, in combinato disposto con gli artt. 181 e 348 cod. proc. civ. Asserisce, in particolare, la ricorrente l’applicazione dell’art. 221 in assenza ed al di fuori dei presupposti per l’applicazione della disposizione medesima. Allega parte ricorrente, infatti, che entrambe le parti hanno presentato le note in vista della trattazione scritta della causa e riproduce in ricorso il contenuto delle note stesse - con cui si riportava agli scritti difensivi depositati-. Riproduce, altresì, la pagina del Polisweb da cui, a sua detta, si evincerebbe il rituale deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta della vicenda. A fronte di tali deduzioni, si legge nella decisione impugnata quanto segue. “All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si è presentato il solo procuratore del Tomaselli; dopo un rinvio d’ufficio dovuto alla nota situazione epidemiologica “Covid – 19”, l’udienza del 3 marzo 2021 è stata sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell’art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni”. Osserva la Corte che l’udienza successiva, fissata per il 3 marzo 2021, avrebbe avuto ad oggetto unicamente la discussione e decisione non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori. Orbene, ha rilevato il Collegio, in fatto, come nessuna delle parti avesse depositato note e tanto, pur avendo l’appellante in particolare ricevuto notizia nelle modalità di legge dei relativi provvedimenti di fissazione dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del rinvio d’ufficio di quella successiva e della trattazione della udienza di discussione mediante scambio di note. Secondo la Corte, l’art. 221 assimila il contegno delle parti che congiuntamente omettono di depositare le note, a quello descritto e disciplinato dall’ art. 181 cod. proc. civ., comma primo e, cioè, alla mancata comparizione in udienza. Ne ha concluso, quindi, per l’applicabilità alla fattispecie dell’ultimo capoverso dell’art. 348 cod. proc. civ., a mente del quale, se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. 2.Come osservato da questa Corte con consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 5792 del 2024), se si deduca il travisamento del fatto in giudizio, il vizio vafatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti difatto processuale o sostanziale. Nella specie, parte ricorrente deduce la violazione di legge, allegando la violazione dell’art. 221 ma adduce, in fatto, un errore di percezione concernente l’avvenuto tempestivo deposito delle note, finalizzato a sostituire la partecipazione all’udienza a fronte della affermazione contenuta nella sentenza impugnata del mancato deposito, cui è conseguita la dichiarazione di improcedibiltà. Ebbene, anche a voler configurare la dedotta violazione come error in procedendoai sensi dell’art. 360, comma i, n. 4 cod. proc. civ., deve rilevarsi che non si rinviene nella produzione di parte ricorrente alcun documento da cui possa evincersi l’intervenuto tempestivo deposito, in grado di inficiare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito il quale ha escluso, in fatto, il corretto adempimento e, conseguentemente, la possibilità di procedere all’esame nel merito dell’appello interposto. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs
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