CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46551/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 3 anni di reclusione e 3.000 euro di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, a causa della mancata qualificazione della condotta di detenzione a fine di spaccio di stupefacenti come fatto di lieve entità, trattandosi della detenzione di hashish, in relazione al quale il ricorrente era stato solamente un "corriere" diretto da terzi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Va aggiunto, alla luce delle doglianze formulate da ricorrente, che l'errata qualificazione giuridica del fatto contestato ricorre quando si denunci un errore manifesto e tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, che è da escludere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, Benha, Rv. 238286; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865, nella quale è stato precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766, che ha ulteriormente chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; Sez. 6, Ordinanza n.3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971). Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non essendo stato prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la conseguente inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del