CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 75/RG 22625 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorrenti impugnano la sentenza in epigrafe indicata. 2.1 ricorsi sono inammissibile per manifesta infondatezza. 2.1. La fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 è stata introdotta dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compatibile con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere variegato e mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l'accertamento della lieve entità del fatto implica perciò «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In sostanza, è configurabile il cosiddetto "piccolo spaccio" quando emerga una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici; una ristretta circolazione di merci e di denaro; guadagni limitati; una ridotta provvista di stupefacente, comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293). Non contrasta con detta valutazione la motivazione della sentenza di questa sezione, numero 45061 del 2022, citata dal ricorrente, secondo la quale ai fini della sussistenza del fatto lieve è necessario avere riguardo innanzitutto alla condotta complessivamente considerata e il dato quantitativo può dirsi compatibile con l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 allorché sia ricompreso entro la soglia prevista. 2.2. La sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando non solo l'importante dato quantitativo per come risultante dalla consulenza tecnica redatta sui reperti sequestrati ai ricorrenti, pari ad oltre 2600 dosi di cannabis, ma anche elementi diversi dimostrativi della "semiprofessionalità" dei ricorrenti quali l'esistenza di due serre indoor, la disponibilità di locali e strumenti per la coltivazione oltre che messaggi whatsapp con i clienti. 2.3. Alla luce di tali considerazioni, il fatto contestato è stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 secondo una valutazione nient'affatto arbitraria e in linea con la giurisprudenza di legittimità che richiede una lettura complessiva dei dati a disposizione del giudice di merito, come infatti avvenuto. 3.1 motivi di ricorso relativi alla consumazione del delitto di furto aggravato di energia elettrica, non dedotti in appello se non con riferimento alla sussistenza della circostanza /» aggravante, e solo per questo inammissibili, comunque si fondano su mere clausole di stile e non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata che a pagina 5 richiama le dichiarazioni del verificatore Enel sui luoghi. 4. Anche il motivo di ricorso che contesta l'applicazione della recidiva è inammissibile per genericità in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che i precedenti di Porpe per ricettazione e detenzione illegale di armi, oltre che le due condanne per reati contravvenzionali, non costituiscano fattori descrittivi ma dimostrino l'accentuata e progressiva pericolosità sociale rispetto ai delitti in questa sede oggetto di accertamento tali da escludere anche la qualificazione della recidiva come semplice (pagg. 5 e 6). 5.All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 n