CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07889/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 27541-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato652 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 317/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 20/02/2020 R.G.N. 1226/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 652/20261.- Con sentenza n. 317 del 2020, depositata il 20 febbraioNumero di raccolta generale 7889/20262020, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravamDaeta pdubib licazione 31/03/2026Uniqacoop contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede,che aveva rigettato l’impugnazione contro la nota di rettifica INPSdel 25 marzo 2018 (Euro 7.583,59) e aveva accertato lafondatezza della pretesa contributiva dell’Istituto con riferimentoal finanziamento del Fondo di solidarietà residuale (art. 3 dellalegge 28 giugno 2012, n. 92), con conseguente applicazione di unaaliquota aggiuntiva nella misura dello 0,65%.A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomentache il contributo a tale Fondo è «parte integrante del regimeprevidenziale tipico del lavoro dipendente, alla cui gestione lacooperativa appellante ha liberamente iscritto i propri socilavoratori, con conseguente doverosità del pagamento di tutte levoci contributive connesse a detta opzione» (pagina 9 dellasentenza impugnata). Ritiene, inoltre, che nel caso di speciesussistano gli elementi caratteristici del vincolo di subordinazione:i soci si limitavano a porre le proprie energie lavorative adisposizione della società e a svolgere in via continuativaprestazioni di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci nelcontesto degli appalti acquisiti dalla cooperativa, a fronte di unaretribuzione oraria prestabilita; a tali circostanze si associano lanatura elementare e ripetitiva delle prestazioni, predeterminatenelle modalità di esecuzione, l’assenza di rischio imprenditoriale eil mancato apporto di materiali e attrezzature; né risultanodirimenti, in senso contrario, gli elementi addotti a sostegnodell’appello e riguardanti la facoltà dei soci di rifiutare le propostedi lavoro e di lavorare anche in proprio o a favore di terzi.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre Uniqacoop soc.coop. formulando undici motivi di censura.3.- L’Inps resiste con controricorso.Numero registro generale 27541/20204.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in cameraN umdeir o sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 7889/2026consiglio.Data pubblicazione 31/03/2026Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- In linea preliminare, occorre dar conto della sentenza delTribunale di Lodi che, il 18 febbraio 2025, ha dichiarato l’aperturadella liquidazione giudiziale dell’odierna ricorrente ai sensi dell’art.121 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Come rilevatoda Cass., sez. lav., 18 settembre 2025, n. 25623, tale pronuncianon dispiega alcuna influenza sul presente giudizio: all’aperturadella liquidazione giudiziale, che pure tendenzialmente «determinal’interruzione del processo» (art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14del 2019), si attagliano le conclusioni cui questa Corte è giunta intema di dichiarazione di fallimento, affermando l’inidoneità di talepronuncia a determinare l’interruzione del peculiare giudizio dilegittimità, dominato dall’impulso officioso (Cass., sez. I, 13 marzo2024, n. 6642, e Cass., sez. II, 6 novembre 2023, n. 30785).2.- Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ.) la ricorrente denuncia la nullità della sentenza permotivazione omessa o apparente ai sensi dell’art. 132 cod. proc.civ., consistendo la motivazione nella mera trascrizione dellamotivazione di altra decisione emessa dallo stesso organogiudicante in altra controversia vertente tra le stesse parti.3.- Il motivo di ricorso non è fondato in quanto la Corte diappello nel riportare integralmente il testo della motivazione diprecedente sentenza resa dallo stesso organo giudicante neiconfronti delle stesse parti e in relazione a identica questionegiuridica, con l’unica differenza che era riferita a un diverso periodotemporale, ha illustrato ampiamente e in maniera del tuttocoerente rispetto all’oggetto del giudizio le ragioni della decisione.Numero registro generale 27541/2020L’art. 118 disp. att. c.p.c. prevede espressamente cheN umlaer o sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 7889/2026motivazione possa fare riferimento a precedenti conformi, per cuiData pubblicazione 31/03/2026l’avere riportato il medesimo testo di motivazione tratto da altrasentenza non può in sé essere considerato un vizio dellamotivazione stessa, in quanto nel riprodurre l’identico sviluppomotivazionale del precedente, l’organo giudicante lo fa proprio elo reitera.Secondo un orientamento costante della Cassazione lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass,S.U. 3 novembre 2016, n. 22232: in senso conforme Cass. 28gennaio 2025, n. 1986; Cass., 1° marzo 2022, n. 6758; Cass., 20giugno 2019, n. 16595; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977).Nella fattispecie in esame lo sviluppo motivazionale, seppuretratto da altra pronuncia, è chiaro e completo e perfettamentecoerente con le questioni oggetto del presente giudizio.4.- I motivi dal secondo all’undicesimo possono essereesaminati congiuntamente data la loro intima connessione,essendo tutti finalizzati a contestare, sotto molteplici aspetti, laqualificazione in termini di subordinazione dei rapporti di lavorocostituitisi tra la società e i soci lavoratori.Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazionedell’art. 2094 cod. civ. per avere la Corte affermato lasubordinazione in base ai contratti di lavoro sottoscritti dai soci, iquali però escludevano espressamente il carattere dellaNumero registro generale 27541/2020subordinazione, senza approfondire il concreto atteggiarsi Ndumeelr o sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 7889/2026rapporto.Data pubblicazione 31/03/20265.- Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2094 cod.civ. per avere la Corte d’appello tratto la subordinazione dallemansioni di pulizia e facchinaggio, ripetitive ed elementari, senzain realtà svolgere l’imprescindibile verifica sull’assoggettamento alpotere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.6.- Con la quarta censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2696 cod.civ., in quanto la Corte di merito, in un àmbito contraddistinto dainteressi pubblicistici, come tali indisponibili dalle parti, avrebbedel lavoro subordinato, dispensando l’INPS dall’onere di provare ifatti costitutivi della pretesa contributiva dedotta.7.- Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2094 e2697 cod. civ., per non avere la Corte d’appello esaminato lesingole posizioni lavorative, le mansioni, i compensi di ciascunlavoratore, configurando i debiti contributivi come “debiti dimassa”, senza svolgere il doveroso accertamento individualizzatodella subordinazione.8.- Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente lamenta la violazione o la falsaapplicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., per avere la Corteaccertato la subordinazione utilizzando in modo errato il criteriopresuntivo, ovvero partendo da fatti in realtà ignoti,contravvenendo al divieto della praesumptio praesumptionis.9.- Con il settimo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ.), la ricorrente censura la falsa applicazione dell’art. 115cod. proc. civ., imputando alla sentenza d’appello di averconsiderato carente di prova la prospettazione della società, senzadare ingresso alle istanze istruttorie ritualmente articoNulmaetreo reagislltroo generale 27541/2020Numero sezionale 652/2026scopo di smentire il vincolo di subordinazione. Erroneamente,Numero di raccolta generale 7889/2026peraltro, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della vaDastat iptuàbb licazione 31/03/2026e della complessità delle attività svolte dai soci, secondo lerisultanze di una visura camerale non specificamente contestatadall’Istituto.10.- Con l’ottavo mezzo (art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ.), la ricorrente afferma il vizio di motivazione in punto dimancata ammissione delle prove orali su fatti decisivi ai fini dellaprova del carattere autonomo dei rapporti di lavoro dei soci,concernenti la facoltà dei soci di lavorare anche in proprio o afavore di terzi, rifiutando le occasioni di lavoro offerte dallacooperativa.11.- Con la nona doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente allega la violazione dell’art. 1, comma 2,della legge 3 aprile 2001, n. 142, per avere la Corte escluso che isoci concorressero all’attività imprenditoriale sopportandone ilrischio, laddove i soci lavoratori di cooperativa sono chiamati aconcorrere alla gestione dell’impresa e a partecipare al rischiod’impresa.12.- Con la decima censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione dell’art. 1, comma2, della legge n. 142 del 2001, per non avere la Corte consideratoche la qualificazione del rapporto con i soci, quale lavoro autonomoo subordinato, è rimessa alla volontà delle parti.13.- Con l’undicesima critica (art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, infine, la violazione o la falsaapplicazione dell’art. 2094 cod. civ. e rimprovera alla sentenzad’appello di aver sovvertito i princìpi che presiedonoall’accertamento della subordinazione, valorizzando elementiirrilevanti (la gestione amministrativa e previdenziale delrapporto), combinati con elementi marginali ed estrinseci.14.- Le censure devono essere disattese, per le raNgumioerno ire ggisitrào generale 27541/2020Numero sezionale 652/2026illustrate da questa Corte nei giudizi promossi dalla medesimaNumero di raccolta generale 7889/2026cooperativa sul medesimo oggetto relativo al versamentoDa tad peublb licazione 31/03/2026contributo integrativo per finanziare il Fondo di solidarietàresiduale (in relazione a periodi temporali diversi), nei quali lacooperativa aveva sollevato i medesimi vizi alla sentenza dellaCorte di appello di Milano: Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n.22845, e 11 luglio 2022, n. 21830, ragioni confermate anche direcente da Cass., sez. lav., 18 settembre 2025, nn. 25623 e25621; Cass., sez. lav., 6 settembre 2025, n. 24691; Cass., sez.lav., 5 settembre 2025, nn. 24652, 24647, 24643 e 24631; Cass.,sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5403; Cass., sez. lav., 5 agosto 2024,n. 22025; Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n. 31683; Cass., sez.lav., 14 ottobre 2022, n. 30236; Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022,n. 29973.15.- L’obbligo contributivo dedotto in causa, che attiene alfinanziamento del Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3della legge n. 92 del 2012, presuppone l’accertamento del vincolodi subordinazione, accertamento compiuto positivamente dallaCorte di merito.Nel condividere il ragionamento della Corte di appello, si deveevidenziare che è stata la stessa cooperativa a qualificare, ai finiprevidenziali, i rapporti di lavoro con i soci in termini disubordinazione. Considerato che il rapporto di lavoro da cuiscaturiscono i diversi obblighi contributivi, che dannoeventualmente luogo alle differenti prestazioni previdenziali, èunico, non può essere censurata l’argomentazione dei giudici dimerito secondo i quali, una volta che il datore di lavoro abbiaqualificato tali rapporti come subordinati ai fini dell’inquadramentoprevidenziale, tale qualificazione debba estendersi anche allacontribuzione integrativa da versarsi in favore del Fondo disolidarietà residuale.Tale considerazione porta a disattendere il quarto, ilN uqmuerion retgois treo generale 27541/2020Numero sezionale 652/2026il sesto motivo di ricorso, non avendo la Corte di appello operatoNumero di raccolta generale 7889/2026alcuna inversione dell’onere della prova, essendosi limitatDaat a apudbb licazione 31/03/2026affermare che in presenza di una richiesta di inquadramento intermini di subordinazione ai fini previdenziali, era onere del datoredi lavoro affermare l’erroneità di tale inquadramento, escludendo,in maniera del tutto condivisibile, che uno stesso rapporto di lavoropossa dar luogo a diversi inquadramenti ai fini del versamento deicontributi.Inoltre, la fondatezza della pretesa contributiva è statariconosciuta, in quanto è stato riscontrato in positivo il caratteresubordinato dei rapporti che legavano la cooperativa ai soci, percui non sarebbe corretto affermare che la Corte di appello abbiaaccolto la domanda sul mero presupposto che la cooperativa nonabbia ottemperato all’onere della prova. I giudici d’appello hannocorrettamente individuato il tema del decidere e il connesso temadella prova e hanno ritenuto che, nel caso di specie, fossero statiacquisiti elementi sufficienti a suffragare il credito dedotto.16.- I restanti argomenti in sostanza si prefiggono di negare inradice, sulla scorta della normativa vigente, la riconducibilità delrapporto di lavoro al paradigma della subordinazione.Quanto alla vincolatività della qualificazione del rapporto dilavoro prescelta dalle parti, profilo su cui la ricorrente si attardanel secondo e nel decimo motivo, la Corte ha già rilevato chel’indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iuris individuatodai contraenti, in quanto «Anche al legislatore è precluso il poteredi qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispettoalla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivoche alla subordinazione s’accompagna (Corte Costituzionale,sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993). Nederiva, quale conseguenza ineludibile, “l’indisponibilità del tiponegoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraentiindividuali” (sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del CoNnusmiedroe rergaisttroo generale 27541/2020Numero sezionale 652/2026in diritto). In tale àmbito, difatti, è canone primarioNumero di raccolta generale 7889/2026d’interpretazione il “comportamento complessivo” delle Dpaatar ptuib,b licazione 31/03/2026“anche posteriore alla conclusione del contratto” (art. 1362,secondo comma, cod. civ.), che illumina il significato dellepattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarnela coerenza con la successiva attuazione del rapporto» (Cass., sez.lav., 13 ottobre 2022, n. 29973; nello stesso senso, Cass., sez.lav., 26 ottobre 2022, n. 31683 e Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022,n. 30236).17.- Neppure la posizione ricoperta dal socio lavoratore,enfatizzata nel nono motivo, milita di per sé contro laqualificazione in termini di subordinazione del rapporto di lavoroche s’instaura a latere rispetto al rapporto associativo e che «deverispondere allo schema qualificatorio stabilito in modo inderogabiledalla legge, sia sul piano lavoristico sia su quello previdenziale»(ordinanza n. 5403 del 2025, cit.).Come ribadito nell’ordinanza n. 29973 del 2022, cit., emessanei confronti della medesima società, il fatto che il rapporto dilavoro si affianchi al rapporto associativo, a sua voltacontraddistinto dalla partecipazione al rischio d'impresa, nonesclude che, all'interno dell'organizzazione societaria, si possarinvenire, insieme al contratto di partecipazione alla comunità,quello commutativo di lavoro subordinato (Cass., S.U., 26 luglio2004, n. 13967, punto 4). Possibilità espressa a chiare letteredall'art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, nella parte in cuiconsente al socio di stabilire con la propria adesione osuccessivamente all'instaurazione del rapporto associativo unulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata.18.- All’esame delle restanti censure giova premettere che lavalutazione della sussistenza degl’indici rivelatori di un rapporto dilavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto. RispettoNumero registro generale 27541/2020a tale accertamento, il sindacato di legittimità è equiparabile alN pumiùer o sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 7889/2026generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parteData pubblicazione 31/03/2026del giudice di merito. Ne deriva che il giudizio relativo allaqualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o comeautonomo è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteriidentificativi del lavoro subordinato, come tipizzati dall’art. 2094cod. civ. Per contro, il giudizio è sindacabile nei limiti ammessidall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché siproponga di criticare il ragionamento (necessariamentepresuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementidi fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito adincludere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schemacontrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846).19.- Non può essere condiviso l’assunto, propugnato con ilsecondo, con il terzo e con il quinto mezzo, che nel caso di speciedifetti l’accertamento in concreto del vincolo di subordinazione.Con tale accertamento la Corte di merito si è cimentata e dopoaver vagliato gli elementi istruttori raccolti e le peculiarità delleprestazioni lavorative svolte dai soci della cooperativa, i giudici delgravame sono giunti a conclusioni difformi rispetto alle aspettativedell’odierna ricorrente, qualificando i rapporti di lavoro in esamecome subordinati.20.- Alla Corte d’appello non si può nemmeno imputare di averviolato i criteri legali enucleati dall’art. 2094 cod. civ., nei terminiesposti con il terzo e con l’undicesimo motivo. In linea con i princìpienunciati da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n.9251), i giudici del gravame hanno conferito rilevanza agl’indicisussidiari, alla luce della più sfumata valenza dell’assoggettamentoall’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare. In taledisamina, la Corte d’appello ha analizzato una pluralità di elementi,nel loro vicendevole interagire, elementi dai qualiN umseir o repgiustròo generale 27541/2020Numero sezionale 652/2026legittimamente evincere l’eterodirezione (ordinanza n. 22845 delNumero di raccolta generale 7889/20262022, cit.): l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’impDraetas paub,b licazione 31/03/2026il fatto che i soci si limitassero a mettere le loro energie lavorativea disposizione della società; la natura ripetitiva ed elementaredelle mansioni di pulizia, di facchinaggio e di movimentazionemerci, mansioni predeterminate nelle modalità esecutive;l’assenza di un genuino rischio d’impresa; il mancato apporto diperaltro parametrata al contratto collettivo nazionale di lavoro deidipendenti delle piccole e medie imprese del settore (in terminianaloghi, ordinanza n. 29973 del 2022, cit.; nei medesimi termini,ordinanza n. 31683 del 2022, cit. e ordinanza n. 30236 del 2022,cit.).Anche di recente, in una controversia in larga partesovrapponibile, questa Corte ha rimarcato che si tratta di«un’opzione interpretativa del materiale probatorio congruamenteargomentata, espressione di una potestà propria del giudice delmerito e che non può essere sindacata nel suo esercizio» (Cass.,sez. lav., 26 luglio 2024, n. 20951).21.- Gli argomenti addotti dalla parte ricorrente nonavvalorano gli errores in iudicando denunciati e tendono, nel loronucleo essenziale, a ottenere la revisione dell’apprezzamento dellerisultanze istruttorie e a contrapporre un diverso, più appagante,inquadramento delle circostanze di fatto. Tali doglianze nondisvelano alcuna deviazione dal modello tratteggiato dalla legge,ma ambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici di merito, espressain modo lineare e coerente, di attribuire maggiore forza persuasivaad alcuni dati di fatto a preferenza di altri (ordinanze n. 30236 del2022 e n. 29973 del 2022, cit.) e così travalicano i confini delgiudizio di legittimità (ordinanza n. 21830 del 2022, cit.).22.- È l’effettivo atteggiarsi dei rapporti tra le parti aN urmievroe rsetgiisrtreo generale 27541/2020Numero sezionale 652/2026rilievo dirimente e su tale aspetto ha posto l’accento la disaminaNumero di raccolta generale 7889/2026della Corte d’appello di Milano, offrendo pertinenti ed esaDuastat pivubib licazione 31/03/2026ragguagli anche sull’irrilevanza delle istanze istruttorie ribadite conil settimo e con l’ottavo mezzo.A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato che «lecircostanze dedotte nei capitoli di prova, oltre che in buona partegeneriche e valutative, non presentano né singolarmente nécomplessivamente valutate le caratteristiche del fatto storico“decisivo” nel senso comunemente inteso dalla Corte» (ordinanzan. 21830 del 2022, cit. e ordinanza n. 22845 del 2022, cit.). Anchenell’odierna vicenda si deve ribadire, dunque, che la Corte dimerito ha definito il giudizio «in esatta applicazione del principio diaccertamento in concreto del rapporto lavoro (Cass. 19199/13;Cass. 14434/15) che prescinde dalla volontà delle parti trattandosidi una qualificazione di natura inderogabile da effettuare in basealle reali modalità di esecuzione del rapporto; risolvendosi in talmodo le censure sollevate in una diversa interpretazione evalutazione delle risultanze processuali e ricostruzione dellafattispecie operata dalla Corte territoriale, ad essa esclusivamentespettante quale giudice del merito, insindacabile in sede dilegittimità» (ordinanza n. 20951 del 2024, cit.; da ultimo,ordinanza n. 5403 del 2025, cit.).23.- Infine, diversamente da quanto opina l’ultimo motivo diricorso, non è vero che la Corte sia arrivata a coniare una nozionespuria di subordinazione. Al contrario, il Collegio ha ponderatol’elemento formale della qualificazione in termini di lavorosubordinato data dalla cooperativa nei rapporti con l’Inps,unitamente poi agli elementi di fatto di cui si è sopra detto, indicipresuntivi sussidiari di subordinazione. Del resto, non si puòconsiderare irrilevante il comportamento che il datore di lavoroabbia tenuto nei confronti dell’ente previdenziale, riconduNcumeenrod roeg igstrloi generale 27541/2020Numero sezionale 652/2026stessi rapporti di lavoro con i soci nell’ambito della subordinazione.Numero di raccolta generale 7889/202624.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condannDaa taa plluebb licazione 31/03/2026spese di lite del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza. In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 3.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 10 febbraio 2026La PresidenteLucia Esposito