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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 24966/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 30 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del Pubblico M inistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore G enerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha respinto l’opposizione proposta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., ritenendola tardiva, stante la regolarità della notifica del predetto decreto presso ildifensore d’ufficio anche quale domiciliatario dell’imputato. 2.L’imputato ha proposto appelloavverso detto provvedimento, riqualificato come ricorso per cassazione, ed ha dedotto che: a) non ha mai eletto domicilio né ha mai conosciuto il difensore di ufficio; b) non ha mai firmato il verbale di identificazione ed elezione di domicilio; c) tali circostanze, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, non consentono diaffermare che lo stesso fosse a conoscenza del processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Osserva, preliminarmente il Collegio che nell’atto di opposizione il ricorrente aveva sostanzialmente formulato una richiesta di restituzione nel termine, deducendo: a) di avere appreso del decreto penale solo con la notifica della comunicazione della Prefettura di Ancona in merito al diniego del rilascio della cittadinanza; b) di non avere avuto conoscenza del decreto penale di condannain quanto notificato al difensore di ufficio con il quale non ha mai avuto contatti. [OSCURATO:PERSONA] procedente ha omesso di valutare detta istanza, limitandosi al vaglio del mero dato formale della regolarità della notificazione, elemento questo, che, di per sé (cfr. Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), non è idoneo a dimostrare l’effettiva conoscenza della pendenza del processo, connotato, nel caso in esame, da una forma di contraddittorio sull’azione penale esercitata con il decreto di condanna, di carattere eventuale e differito. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari doveva, pertanto, valutare se sussistevano i presupposti di cui all’art. 175,comma 2, cod. proc. pen., se la domanda era tempestiva e se era fondata,posto che si lamentava l’assenza di un rapporto professionale con il difensore di ufficio.

2. Alla stregua di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona per la trattazione dell’opposizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rinvia gli atti al GIP presso il Tribunale di Ancona per la trattazione dell'opposizione.

Così deciso l’8 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 30 novembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del Pubblico M inistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore G enerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona ha respinto l’opposizione proposta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., ritenendola tardiva, stante la regolarità della notifica del predetto decreto presso ildifensore d’ufficio anche quale domiciliatario dell’imputato. 2.L’imputato ha proposto appelloavverso detto provvedimento, riqualificato come ricorso per cassazione, ed ha dedotto che: a) non ha mai eletto domicilio né ha mai conosciuto il difensore di ufficio; b) non ha mai firmato il verbale di identificazione ed elezione di domicilio; c) tali circostanze, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, non consentono diaffermare che lo stesso fosse a conoscenza del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Osserva, preliminarmente il Collegio che nell’atto di opposizione il ricorrente aveva sostanzialmente formulato una richiesta di restituzione nel termine, deducendo: a) di avere appreso del decreto penale solo con la notifica della comunicazione della Prefettura di Ancona in merito al diniego del rilascio della cittadinanza; b) di non avere avuto conoscenza del decreto penale di condannain quanto notificato al difensore di ufficio con il quale non ha mai avuto contatti. [OSCURATO:PERSONA] procedente ha omesso di valutare detta istanza, limitandosi al vaglio del mero dato formale della regolarità della notificazione, elemento questo, che, di per sé (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), non è idoneo a dimostrare l’effettiva conoscenza della pendenza del processo, connotato, nel caso in esame, da una forma di contraddittorio sull’azione penale esercitata con il decreto di condanna, di carattere eventuale e differito. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari doveva, pertanto, valutare se sussistevano i presupposti di cui all’art. 175,comma 2, cod. proc. pen., se la domanda era tempestiva e se era fondata,posto che si lamentava l’assenza di un rapporto professionale con il difensore di ufficio. 2. Alla stregua di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona per la trattazione dell’opposizione. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rinvia gli atti al GIP presso il Tribunale di Ancona per la trattazione dell'opposizione. Così deciso l’8 aprile 202
Decreto Cassazione n. 24966/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris